Sede: Montale (Pistoia)
Date di esistenza: 1401 - 1775Intestazioni: Podesteria di Montale, Montale (Pistoia), 1401 - 1775
Storia amministrativa:
Il primo nucleo storico-geografico di Montale è individuabile nella
pieve di S. Giovanni Battista a Villiano, antico toponimo, oggi scomparso, le cui
prime notizie certe risalgono al secolo X. Tale chiesa avrebbe in seguito assunto il
nome di Pieve al Montale a causa della sua vicinanza col castello che lì sarebbe
sorto nei primissimi anni del secolo XIII1. Il comune di Pistoia,
nell'ambito di una politica di espansione territoriale tesa a porre sotto la propria
giurisdizione le terre feudali dei signori laici ed ecclesiastici, era venuto in
urto con la potente famiglia dei conti Guidi. Questi ultimi avevano nel vicino
castello di Montemurlo una propria roccaforte e fu di fronte a questo che i consoli
di Pistoia fecero costruire, a maggiore salvaguardia della città, un altro castello,
il quale prese il nome dal fatto di essere stato edificato alla falde di un monte.
Esso avrebbe costituito nel corso del secolo XIII uno dei punti di forza di Pistoia
nelle vicende politico-militari che la videro contrapporsi a Firenze2. Già nel 1206 il castellano di Montale
giurò di avere stabile dimora nel castello, di obbedire al Podestà di Pistoia, di
aiutare e difendere ogni cittadino pistoiese e ogni distrettuale dalle minacce
provenienti da Montemurlo3, anche se gli abitanti del luogo continuarono ad avere un legame
feudale con i conti Guidi, alleati di Firenze4. Il castello divenne subito un centro di aggregazione
della popolazione e fu da questo momento, presumibilmente, che il territorio
circostante cominciò a prendere il nome da esso.
Acquistato dai Fiorentini nei
primi anni del secolo XIV, esso tornò in mano a Pistoia nel periodo che vide Firenze
impegnata nella lotta contro Castruccio Castracani; nel 1314 infatti Montale inviava
propri rappresentanti a Pistoia a promettere fedeltà5. La distruzione del castello sembra comunque certa già
prima del 13296.
Il territorio pistoiese fu a partire dal 1329 progressivamente sottoposto al
controllo diretto di Firenze, finché, con la definitiva sottomissione di Pistoia,
avvenuta nel 1401, Montale divenne sede di un giusdicente civile e, insieme alle
altre tre Podesterie di Serravalle, Larciano (più tardi riunite) e Tizzana, fu
inserita nel neo-istituito Capitanato di Pistoia7.
La creazione degli ufficiali podestarili
non significò solamente la preoccupazione da parte di Firenze di garantire nel
distretto la presenza delle indispensabili autorità giudiziarie, bensì rappresentò
anche la realizzazione di funzioni di controllo della vita politico-amministrativa
di tutti i comunelli e popoli che andavano a formare il territorio podestarile. Gli
organismi direttivi locali infatti, benché fossero investiti dell'autonomia
necessaria per organizzare, in base a propri statuti approvati da Firenze, le
attività economico-sociali e amministrative delle comunità che essi rappresentavano,
dovevano pur sempre fare i conti con l'autorità centrale, alle cui disposizioni e
direttive erano tenuti necessariamente ad uniformarsi.
Già nei primi anni del
'400 troviamo la Podesteria formata dalle due leghe di Montale e di Agliana:
quest'ultima era costituita dalle tre parrocchie di S. Niccolao, S. Michele e S.
Piero, insieme agli altri due popoli di Settola e di Moso8, mentre quella di Montale era costituita dai comunelli di
Montale, Luicciana, Treppio, Torri, Fossato e Val di Bisenzio9.
Nel corso dei decenni successivi e soprattutto nel '500 e '600 sempre più spesso nei
documenti ufficiali sarebbe prevalsa la denominazione di "Podesteria di Montale e
Lega di Agliana". Lo statuto del 1407 stabiliva che massimo organismo
rappresentativo fosse un consiglio formato da 40 membri da eleggersi da parte di
tutti i "luoghi" e "ville" del territorio, dei quali 20 del comune di Agliana, 10 di
quello di Montale, 4 di Luicciana e 2 rispettivamente di Treppio, Torri e Fossato:
esso doveva radunarsi nella abitazione del Podestà tutte le volte che fosse
convocato da quest'ultimo ed aveva pieno potere di decidere sulle questioni inerenti
alla vita della comunità, in particolare sulla suddivisione delle spese locali e dei
carichi fiscali imposti da Firenze. I consiglieri duravano in carica sei mesi e non
erano immediatamente rieleggibili. Lo statuto in questione conferiva alla Lega una
propria fisionomia in pochi fondamentali tratti: le figure principali erano il
vicario, il sindaco o procuratore, il messo ed un camarlingo generale, ognuno in
carica per sei mesi a cominciare dall'entrata del Podestà, cittadino fiorentino, il
quale, anche lui in ufficio per un semestre, aveva l'obbligo di governare
rispettando la lettera e lo spirito dello statuto. Egli doveva agire per tutte le
questioni amministrative ed organizzative della Podesteria in stretto contatto con
il vicario ed insieme ad esso convocare il Consiglio tutte le volte che fosse
ritenuto necessario. Il vicario doveva essere un uomo bonus et lealis, eletto per la prima volta dai 20 consiglieri
di Agliana e successivamente, in alternanza, dagli altri 20 di Montale e dei
comunelli limitrofi. Anche gli altri ufficiali della Lega ottenevano la nomina dal
Consiglio, ma lo statuto non ne spiega la procedura. Il sindaco aveva il compito di
agire sempre « in difesa della Lega » e di recarsi a questo scopo a Pistoia e a
Firenze ogniqualvolta vi era necessità. Il messo aveva l'incombenza di notificare ai
singoli interessati le citazioni del tribunale e tutte le decisioni prese dal
Podestà nella sua veste di rappresentante del governo centrale. Il camarlingo
generale, « uomo di buona condizione », ricopriva l'incarico di tesoriere della Lega
e di riscuotitore di tutti i gravami fiscali, per far fronte alle necessità delle
spese locali e alle tasse imposte dal comune di Firenze, obbligandosi in questa
delicata gestione ad osservare quanto fosse stato preventivamente deciso dal
Consiglio in materia di entrate e di uscite. Il sindaco era la persona addetta al
controllo del suo operato, con l'autorizzazione di multare ogni gestione irregolare
con una penale corrispondente al doppio della cifra illegalmente spesa. Le votazioni
del Consiglio sarebbero dovute avvenire a scrutinio segreto e con una maggioranza
qualificata dei due terzi dei membri10.
La prima
riforma di questo statuto fu realizzata nel 1413 con l'aggiunta di alcuni capitoli:
in particolare fu codificata la figura del notaius et
cancellarius, regolarmente stipendiato dalle due Leghe, che era
incaricato di tenere le scritture e di redigere le decisioni prese dall'organismo
deliberante. Quest'ultimo fu ridotto da 40 a 16 consiglieri, dei quali 8 del comune
di Agliana, 4 di Montale, 2 di Luicciana e 2 da suddividersi fra Treppio, Torri e
Fossato11.
Oltre allo statuto delle
due Leghe, ciascun comune rurale era provvisto di un proprio codice di leggi e di
regolamenti, nel quale statutari appositamente eletti dai consigli locali fissavano
le regole del funzionamento degli organismi direttivi e le loro competenze, così
come stabilivano, sempre con la riserva dell'approvazione da parte di Firenze, la
normativa procedurale per l'amministrazione della giustizia civile e di quella
penale12.
Nel corso del secolo XVI, con la formazione di nuovi comunelli rurali e la crescita
demografica di quelli già esistenti, la Podesteria di Montale vide ingrandito il suo
territorio e nello stesso tempo conobbe alcune modificazioni del proprio assetto
istituzionale. In questo secolo funzioni e competenze degli organi dirigenti locali
e degli uffici preposti all'organizzazione amministrativa delle campagne del
distretto si erano via via meglio precisate, alla luce delle direttive emanate dal
centro di quello che ormai era diventato uno Stato ducale. Il registro di
deliberazioni più antico che è conservato nell'archivio preunitario di Montale
risale al 1573: è appunto a partire da questo periodo che possiamo avere un'idea più
precisa della struttura politico-istituzionale della Podesteria, la quale risulta
ancora articolata in due leghe, di cui la prima, che costituisce propriamente la
Podesteria di Montale, è formata dai comunelli di Tobbiana, Colle e Fognano,
Catugnano, Badia, Pieve, Iandaia, Treppio, Fossato, Torri, Luicciana, Migliana e
Usella, mentre la seconda, la Lega di Agliana, comprende i già rammentati comunelli
di S. Piero, S. Niccolao, S. Michele, Settala e Moso.
Dall'esame dei registri
di atti e di delibere, unici per entrambi gli organismi appena nominati13, risulta un certo grado di autonomia
istituzionale delle due leghe, autonomia tra l'altro testimoniata dal fatto che
esercitava la carica di cancelliere non un funzionario inviato dal governo centrale,
come avveniva nel contado e nel distretto, ma il cavaliere del Podestà. Detto
cavaliere, notaio iscritto a Firenze e attuario del tribunale podestarile per le
cause civili, colui che quindi riceveva gli atti e istruiva i processi, si trovava a
curare anche tutte le questioni politico-amministrative relative ai comuni del
territorio e da essi riceveva conferma dell'incarico mediante una formale delibera
dei Consigli delle due Leghe riuniti in sedute separate14. Trattandosi di
un ufficiale facente parte del seguito del Podestà, era sottoposto, come
quest'ultimo, ad un avvicendamento semestrale.
Tale situazione si mantenne per
parecchi decenni, per la precisione fino al 1 febbraio 1660, data dalla quale
cominciano a svolgere le loro funzioni cancellieri eletti dal Granduca e risiedenti
a Pistoia15. Tale
innovazione, tra l'altro, non sembra incontrare il gradimento dei rappresentanti
ufficiali delle due leghe16. Con questa riforma, la quale non faceva che
adeguare l'assetto istituzionale della Podesteria all'ordinamento del dominio, si
volle certamente porre rimedio anche ai frequenti abusi di coloro che maneggiavano
il denaro della collettività, abusi resi più facili dallo scarso controllo
esercitato su di essi da parte del cavaliere del Podestà, evidentemente poco ferrato
nella materia finanziario-contabile e destinato per di più ad essere sostituito ogni
sei mesi17.
Occorre inoltre
precisare che con l'entrata del cancelliere di nomina granducale cambia anche lo
stile di datazione della documentazione. Infatti per tutto il periodo in cui il
cavaliere svolge le funzioni sopra dette vige lo stile dell'incarnazione al modo
fiorentino; il cancelliere risiedente a Pistoia inaugura l'entrata in vigore dello
stile della natività, come in uso in quella città18, senza però che
vengano computati nell'anno nuovo i sette giorni che vanno dal 25 al 31 dicembre e
quindi risultando, di fatto, applicato lo stile della circoncisione o moderno19.
L'autonomia
istituzionale alla quale prima si accennava era comunque fortemente condizionata dal
ruolo di supervisione e di vigilanza esercitato su detta Podesteria e su tutto il
territorio pistoiese dalla Pratica Segreta di Pistoia20, la quale, oltre a conferire validità agli statuti, sottoponeva
alla propria approvazione ogni atto e ogni delibera che non facessero parte della
ordinaria amministrazione e che riguardassero in particolare riforme dello statuto,
stanziamenti per spese straordinarie, ripartizione delle imposizioni fiscali,
rifacimenti degli estimi dei comunelli. Gli statuti della Podesteria e le loro
periodiche riforme non potevano essere in contrasto con lo statuto di Pistoia ed
erano sottoposti innanzitutto alla revisione e alla facoltà di correzione dei
deputati dei Signori e Gonfaloniere della suddetta città; in un momento successivo
interveniva, come ultima e suprema istanza, il parere della Pratica Segreta21.
Nel 1573 e nei decenni successivi
troviamo al vertice del sistema politicoistituzionale il Consiglio di Podesteria di
Montale e quello della Lega di Agliana, formati ciascuno da un rappresentante per
comunello, denominato vicario, e presieduti dal Podestà. Detti Consigli si riunivano
separatamente, mentre le adunanze comuni avvenivano solo in occasione della
ripartizione delle contribuzioni fiscali. Il vicario "dei malefici", rettore
amministrativo e politico, incaricato di vigilare sulle possibili trasgressioni alle
leggi e di tutelare le terre contro i "danni dati", doveva essere scelto mediante
tratta almeno un mese prima la fine del mandato del suo predecessore e poteva stare
in ufficio un anno, senza poter essere rieletto per almeno due anni; ogni eventuale
sostituzione nel corso del mandato doveva avere l'approvazione della Pratica
Segreta. I vicari eletti, entro otto giorni dalla tratta, erano in obbligo di
presentare due mallevadori davanti al Consiglio. Essi esercitavano nel proprio
comunello anche l'importante funzione di camarlinghi "spicciolati" ed avevano perciò
l'incombenza di riscuotere tutte le entrate e di effettuare i pagamenti22.
Ciascuna delle due leghe disponeva di un camarlingo
generale, di un depositario dei pegni e di un messo. Il camarlingo generale e il
depositario dei pegni della Podesteria di Montale venivano tratti dalle borse,
mentre le corrispondenti cariche al servizio della Lega di Agliana erano messe
all'incanto al miglior offerente23.
Esisteva
inoltre la figura del sindaco, in carica per un anno, unico per tutto il territorio
ed eletto a turno da ciascuna delle due leghe. Egli aveva il compito di eseguire la
periodica visita dei confini, insieme al Podestà, ed inoltre di accogliere le
eventuali lagnanze dei sudditi in occasione della "messa a sindacato" del Podestà
stesso, che avveniva allo scadere del semestre di mandato. Una riforma del 24
febbraio 1584, fatta dai dodici vicari rappresentanti la Podesteria di Montale,
stabilì per il futuro, dal momento che i cinque popoli della Lega di Agliana, «
sottoposta a detta Podesteria del Montale », concorrevano alle spese della
Podesteria solo per la quarta parte, di estrarre il sindaco dalla borsa della Lega
stessa solo un anno su quattro24.
Nel corso della prima
metà del '600 si definì ulteriormente l'ordinamento istituzionale-amministrativo:
dallo spoglio dei registri delle deliberazioni risulta che i sei comunelli di Pieve,
Badia, Colle e Fognano, Catugnano, Tobbiana e Iandaia erano gli unici, già alla fine
del '500, ad eleggere propri rappresentanti nel Consiglio di Podesteria, venendo
relegati in secondo piano sia gli altri sei comunelli della "montagna" o "collina"
(Treppio, Torri, Fossato, Luicciana, Migliana e Usella), sia i cinque popoli
formanti la Lega di Agliana. Il nuovo Consiglio di Podesteria era quindi costituito
da un gonfaloniere e da sei consiglieri, uno per ciascuno dei sei rammentati
comunelli: ad esso lo statuto del 1633 conferiva in esclusiva la facoltà di
deliberare, per poi sottoporre le proprie decisioni alla approvazione della
"clarissima Pratica"25.
Erano squittinati per la borsa del
gonfaloniere due rappresentanti per ciascun comunello fra coloro che avessero
esercitato almeno due volte la funzione di consigliere, mentre per il Consiglio non
esisteva un numero prestabilito, essendo imborsati tutti coloro che venivano
giudicati, dal Consiglio in carica, « persone di buona fama » e « abili » a
ricoprire l'ufficio, oltre ai « riseduti », i quali venivano imborsati di diritto.
Ogni Consiglio di Podesteria durava in carica un semestre (a partire dal 1 maggio e
dal 1 novembre), dopodiché veniva effettuata la tratta per il suo rinnovo. Esso
provvedeva a sua volta a scegliere, a maggioranza di due terzi dei voti, ed
imborsare due rappresentanti per ognuno dei sei comunelli al fine dell'elezione del
sindaco, che rimaneva in carica un anno; identico criterio era adottato per la
formazione delle borse del camarlingo generale e del depositario dei pegni della
Podesteria, anch'essi in ufficio per un anno a partire dal 1 maggio. Quanto
all'ufficio dei "ragionieri" revisori dei conti, si imborsavano due nominativi per
comunello e gli eletti restavano in carica sei mesi26.
Lo statuto
decretava che qualunque forestiero che avesse abitato per almeno sei anni nel
territorio della Podesteria poteva essere imborsato per tutti gli uffici27; prescriveva inoltre che nessun
Consigliere poteva essere perseguito per debiti nella Podesteria senza licenza della
Pratica Segreta, pena la nullità dell'atto28, e che nessuna persona di Montale poteva essere chiamata in
tribunale, al di fuori del territorio della Podesteria, "per cause civili e miste",
tranne che di fronte al Tribunale dei Sei di Mercanzia di Firenze29. Ogni quattro anni uno squittinio
generale avrebbe provveduto alla formazione di nuove borse30.
Lo statuto del 1633
prevedeva che ogni Consiglio potesse « <...> ellegere un cancellieri a suo piacimento quale abbia a
scrivere tutti li partiti e deliberationi e stanziamenti et altro che farà detto
Consiglio senza premio alcuno »31; di fatto, come abbiamo già avuto modo di dire, era sempre il
cavaliere del Podestà ad essere nominato cancelliere. Dovevano infine essere
osservati gli statuti della città di Pistoia per tutto ciò che non fosse regolato
dallo statuto della Podesteria di Montale32.
Per quanto riguarda la Lega di Agliana, non
esisteva un "Consiglio generale" legalmente riconosciuto: nelle registrazioni delle
delibere figurano sempre i "rappresentanti delle cinque comunità", nei quali, viene
affermato, « <...> consiste il
volere e non volere di detta Lega »33. Essi si
riunivano in numero di cinque fino agli anni '70 del secolo XVII, periodo in cui
diventano dieci, per eleggere gli ufficiali della Lega (camarlingo generale,
depositario dei pegni, stimatori e sindaco) e per provvedere alla accettazione dei
loro mallevadori; non risulta che le loro prerogative siano state più estese. Questa
condizione di permanente inferiorità deve essere stata la causa che spinse la Lega
di Agliana a « volersi disunire » dalla Podesteria e a rivolgersi, a questo scopo,
alla Pratica Segreta34.
Con il regolamento particolare del 7 giugno 177535 che dette concreta
attuazione alla riforma delle comunità del distretto già avviata da Pietro Leopoldo
l'anno precedente36, e che precedette di pochi giorni un'altra legge che abolì la
Pratica Segreta37, fu costituita la nuova comunità di Montale, sotto il cui nome
venne compreso tutto il territorio sottoposto alla giurisdizione del Podestà di
Montale e formato dai diciassette comunelli più volte menzionati. La borsa destinata
alla tratta del neo istituito Magistrato Comunitativo (gonfaloniere + cinque priori)
avrebbe dovuto essere composta da cedole contenenti i nomi dei possessori di beni
immobili, descritti nei "libri o catasti d'estimo", situati nei comunelli di Pieve
al Montale, Treppio, Fossato, Tobbiana, Colle e Fognano, Torri, Catugnano, Migliana
e Usella, purché ciascun possidente non avesse un imponibile inferiore a duecento
scudi. Gli altri comuni (Iandaia, Badia al Montale, Luicciana-Cantagallo-Luogomano,
S. Michele Agliana, S. Niccolao Agliana, S. Piero Agliana, Settola e Moso) non
avrebbero avuto propri rappresentanti nella borsa del Magistrato, in quanto mancanti
di catasti delle proprietà, ed avrebbero acquisito tale diritto appena fossero state
eseguite nel loro territorio le necessarie stime, che il Granduca ordinava al
Magistrato Comunitativo e al cancelliere delle Podesterie di Pistoia di eseguire nel
termine di un anno38. La lacuna nella serie dei registri delle deliberazioni e in quella
delle tratte impedisce di verificare se la situazione sia stata regolarizzata entro
l'anno successivo; si può comunque affermare che al 1782 nella borsa dei priori
comparivano già possessori domiciliati in quei comunelli che in un primo momento
erano stati esclusi dalla rappresentanza39.
Il Consiglio generale era composto da rappresentanti, uno per ciascuno dei
diciassette comunelli, estratti da altrettante borse, nelle quali erano compresi i
nomi di tutti i possessori di beni stabili, ancorché detti beni fossero descritti
nei libri d'estimo della comunità40.
I residenti tanto nel Magistrato quanto nel
Consiglio non potevano avere meno di trent'anni e duravano in ufficio un anno: i
primi avevano il divieto di un anno prima della eventuale rielezione, i secondi di
tre anni. Le sedute di entrambi gli organismi erano considerate legali solo se
condotte da almeno i due terzi dei componenti, mentre ogni deliberazione poteva
essere formalizzata solamente se avesse ottenuto i due terzi dei voti dei
presenti41.
La neo istituita comunità veniva sottoposta, come tutte le altre, al controllo
amministrativo-contabile della Camera delle Comunità, Luoghi Pii, strade e fiumi di
Firenze42.
Soggetti produttori collegati:
Lega di Agliana, Montale (Pistoia), 1401 -
1775
(generico)
Complessi archivistici prodotti:
Archivio della Podesteria di Montale e Lega di Agliana poi Comunità di Montale, 1560 - 1808
(fondo, conservato in Comune di Montale)