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Podesteria di Montale

Sede: Montale (Pistoia)

Date di esistenza: 1401 - 1775

Intestazioni: Podesteria di Montale, Montale (Pistoia), 1401 - 1775

Storia amministrativa:

Il primo nucleo storico-geografico di Montale è individuabile nella pieve di S. Giovanni Battista a Villiano, antico toponimo, oggi scomparso, le cui prime notizie certe risalgono al secolo X. Tale chiesa avrebbe in seguito assunto il nome di Pieve al Montale a causa della sua vicinanza col castello che lì sarebbe sorto nei primissimi anni del secolo XIII1. Il comune di Pistoia, nell'ambito di una politica di espansione territoriale tesa a porre sotto la propria giurisdizione le terre feudali dei signori laici ed ecclesiastici, era venuto in urto con la potente famiglia dei conti Guidi. Questi ultimi avevano nel vicino castello di Montemurlo una propria roccaforte e fu di fronte a questo che i consoli di Pistoia fecero costruire, a maggiore salvaguardia della città, un altro castello, il quale prese il nome dal fatto di essere stato edificato alla falde di un monte. Esso avrebbe costituito nel corso del secolo XIII uno dei punti di forza di Pistoia nelle vicende politico-militari che la videro contrapporsi a Firenze2. Già nel 1206 il castellano di Montale giurò di avere stabile dimora nel castello, di obbedire al Podestà di Pistoia, di aiutare e difendere ogni cittadino pistoiese e ogni distrettuale dalle minacce provenienti da Montemurlo3, anche se gli abitanti del luogo continuarono ad avere un legame feudale con i conti Guidi, alleati di Firenze4. Il castello divenne subito un centro di aggregazione della popolazione e fu da questo momento, presumibilmente, che il territorio circostante cominciò a prendere il nome da esso.
Acquistato dai Fiorentini nei primi anni del secolo XIV, esso tornò in mano a Pistoia nel periodo che vide Firenze impegnata nella lotta contro Castruccio Castracani; nel 1314 infatti Montale inviava propri rappresentanti a Pistoia a promettere fedeltà5. La distruzione del castello sembra comunque certa già prima del 13296.
Il territorio pistoiese fu a partire dal 1329 progressivamente sottoposto al controllo diretto di Firenze, finché, con la definitiva sottomissione di Pistoia, avvenuta nel 1401, Montale divenne sede di un giusdicente civile e, insieme alle altre tre Podesterie di Serravalle, Larciano (più tardi riunite) e Tizzana, fu inserita nel neo-istituito Capitanato di Pistoia7.
La creazione degli ufficiali podestarili non significò solamente la preoccupazione da parte di Firenze di garantire nel distretto la presenza delle indispensabili autorità giudiziarie, bensì rappresentò anche la realizzazione di funzioni di controllo della vita politico-amministrativa di tutti i comunelli e popoli che andavano a formare il territorio podestarile. Gli organismi direttivi locali infatti, benché fossero investiti dell'autonomia necessaria per organizzare, in base a propri statuti approvati da Firenze, le attività economico-sociali e amministrative delle comunità che essi rappresentavano, dovevano pur sempre fare i conti con l'autorità centrale, alle cui disposizioni e direttive erano tenuti necessariamente ad uniformarsi.
Già nei primi anni del '400 troviamo la Podesteria formata dalle due leghe di Montale e di Agliana: quest'ultima era costituita dalle tre parrocchie di S. Niccolao, S. Michele e S. Piero, insieme agli altri due popoli di Settola e di Moso8, mentre quella di Montale era costituita dai comunelli di Montale, Luicciana, Treppio, Torri, Fossato e Val di Bisenzio9. Nel corso dei decenni successivi e soprattutto nel '500 e '600 sempre più spesso nei documenti ufficiali sarebbe prevalsa la denominazione di "Podesteria di Montale e Lega di Agliana". Lo statuto del 1407 stabiliva che massimo organismo rappresentativo fosse un consiglio formato da 40 membri da eleggersi da parte di tutti i "luoghi" e "ville" del territorio, dei quali 20 del comune di Agliana, 10 di quello di Montale, 4 di Luicciana e 2 rispettivamente di Treppio, Torri e Fossato: esso doveva radunarsi nella abitazione del Podestà tutte le volte che fosse convocato da quest'ultimo ed aveva pieno potere di decidere sulle questioni inerenti alla vita della comunità, in particolare sulla suddivisione delle spese locali e dei carichi fiscali imposti da Firenze. I consiglieri duravano in carica sei mesi e non erano immediatamente rieleggibili. Lo statuto in questione conferiva alla Lega una propria fisionomia in pochi fondamentali tratti: le figure principali erano il vicario, il sindaco o procuratore, il messo ed un camarlingo generale, ognuno in carica per sei mesi a cominciare dall'entrata del Podestà, cittadino fiorentino, il quale, anche lui in ufficio per un semestre, aveva l'obbligo di governare rispettando la lettera e lo spirito dello statuto. Egli doveva agire per tutte le questioni amministrative ed organizzative della Podesteria in stretto contatto con il vicario ed insieme ad esso convocare il Consiglio tutte le volte che fosse ritenuto necessario. Il vicario doveva essere un uomo bonus et lealis, eletto per la prima volta dai 20 consiglieri di Agliana e successivamente, in alternanza, dagli altri 20 di Montale e dei comunelli limitrofi. Anche gli altri ufficiali della Lega ottenevano la nomina dal Consiglio, ma lo statuto non ne spiega la procedura. Il sindaco aveva il compito di agire sempre « in difesa della Lega » e di recarsi a questo scopo a Pistoia e a Firenze ogniqualvolta vi era necessità. Il messo aveva l'incombenza di notificare ai singoli interessati le citazioni del tribunale e tutte le decisioni prese dal Podestà nella sua veste di rappresentante del governo centrale. Il camarlingo generale, « uomo di buona condizione », ricopriva l'incarico di tesoriere della Lega e di riscuotitore di tutti i gravami fiscali, per far fronte alle necessità delle spese locali e alle tasse imposte dal comune di Firenze, obbligandosi in questa delicata gestione ad osservare quanto fosse stato preventivamente deciso dal Consiglio in materia di entrate e di uscite. Il sindaco era la persona addetta al controllo del suo operato, con l'autorizzazione di multare ogni gestione irregolare con una penale corrispondente al doppio della cifra illegalmente spesa. Le votazioni del Consiglio sarebbero dovute avvenire a scrutinio segreto e con una maggioranza qualificata dei due terzi dei membri10.
La prima riforma di questo statuto fu realizzata nel 1413 con l'aggiunta di alcuni capitoli: in particolare fu codificata la figura del notaius et cancellarius, regolarmente stipendiato dalle due Leghe, che era incaricato di tenere le scritture e di redigere le decisioni prese dall'organismo deliberante. Quest'ultimo fu ridotto da 40 a 16 consiglieri, dei quali 8 del comune di Agliana, 4 di Montale, 2 di Luicciana e 2 da suddividersi fra Treppio, Torri e Fossato11.
Oltre allo statuto delle due Leghe, ciascun comune rurale era provvisto di un proprio codice di leggi e di regolamenti, nel quale statutari appositamente eletti dai consigli locali fissavano le regole del funzionamento degli organismi direttivi e le loro competenze, così come stabilivano, sempre con la riserva dell'approvazione da parte di Firenze, la normativa procedurale per l'amministrazione della giustizia civile e di quella penale12.

Nel corso del secolo XVI, con la formazione di nuovi comunelli rurali e la crescita demografica di quelli già esistenti, la Podesteria di Montale vide ingrandito il suo territorio e nello stesso tempo conobbe alcune modificazioni del proprio assetto istituzionale. In questo secolo funzioni e competenze degli organi dirigenti locali e degli uffici preposti all'organizzazione amministrativa delle campagne del distretto si erano via via meglio precisate, alla luce delle direttive emanate dal centro di quello che ormai era diventato uno Stato ducale. Il registro di deliberazioni più antico che è conservato nell'archivio preunitario di Montale risale al 1573: è appunto a partire da questo periodo che possiamo avere un'idea più precisa della struttura politico-istituzionale della Podesteria, la quale risulta ancora articolata in due leghe, di cui la prima, che costituisce propriamente la Podesteria di Montale, è formata dai comunelli di Tobbiana, Colle e Fognano, Catugnano, Badia, Pieve, Iandaia, Treppio, Fossato, Torri, Luicciana, Migliana e Usella, mentre la seconda, la Lega di Agliana, comprende i già rammentati comunelli di S. Piero, S. Niccolao, S. Michele, Settala e Moso.
Dall'esame dei registri di atti e di delibere, unici per entrambi gli organismi appena nominati13, risulta un certo grado di autonomia istituzionale delle due leghe, autonomia tra l'altro testimoniata dal fatto che esercitava la carica di cancelliere non un funzionario inviato dal governo centrale, come avveniva nel contado e nel distretto, ma il cavaliere del Podestà. Detto cavaliere, notaio iscritto a Firenze e attuario del tribunale podestarile per le cause civili, colui che quindi riceveva gli atti e istruiva i processi, si trovava a curare anche tutte le questioni politico-amministrative relative ai comuni del territorio e da essi riceveva conferma dell'incarico mediante una formale delibera dei Consigli delle due Leghe riuniti in sedute separate14. Trattandosi di un ufficiale facente parte del seguito del Podestà, era sottoposto, come quest'ultimo, ad un avvicendamento semestrale.
Tale situazione si mantenne per parecchi decenni, per la precisione fino al 1 febbraio 1660, data dalla quale cominciano a svolgere le loro funzioni cancellieri eletti dal Granduca e risiedenti a Pistoia15. Tale innovazione, tra l'altro, non sembra incontrare il gradimento dei rappresentanti ufficiali delle due leghe16. Con questa riforma, la quale non faceva che adeguare l'assetto istituzionale della Podesteria all'ordinamento del dominio, si volle certamente porre rimedio anche ai frequenti abusi di coloro che maneggiavano il denaro della collettività, abusi resi più facili dallo scarso controllo esercitato su di essi da parte del cavaliere del Podestà, evidentemente poco ferrato nella materia finanziario-contabile e destinato per di più ad essere sostituito ogni sei mesi17.
Occorre inoltre precisare che con l'entrata del cancelliere di nomina granducale cambia anche lo stile di datazione della documentazione. Infatti per tutto il periodo in cui il cavaliere svolge le funzioni sopra dette vige lo stile dell'incarnazione al modo fiorentino; il cancelliere risiedente a Pistoia inaugura l'entrata in vigore dello stile della natività, come in uso in quella città18, senza però che vengano computati nell'anno nuovo i sette giorni che vanno dal 25 al 31 dicembre e quindi risultando, di fatto, applicato lo stile della circoncisione o moderno19.
L'autonomia istituzionale alla quale prima si accennava era comunque fortemente condizionata dal ruolo di supervisione e di vigilanza esercitato su detta Podesteria e su tutto il territorio pistoiese dalla Pratica Segreta di Pistoia20, la quale, oltre a conferire validità agli statuti, sottoponeva alla propria approvazione ogni atto e ogni delibera che non facessero parte della ordinaria amministrazione e che riguardassero in particolare riforme dello statuto, stanziamenti per spese straordinarie, ripartizione delle imposizioni fiscali, rifacimenti degli estimi dei comunelli. Gli statuti della Podesteria e le loro periodiche riforme non potevano essere in contrasto con lo statuto di Pistoia ed erano sottoposti innanzitutto alla revisione e alla facoltà di correzione dei deputati dei Signori e Gonfaloniere della suddetta città; in un momento successivo interveniva, come ultima e suprema istanza, il parere della Pratica Segreta21.
Nel 1573 e nei decenni successivi troviamo al vertice del sistema politico­istituzionale il Consiglio di Podesteria di Montale e quello della Lega di Agliana, formati ciascuno da un rappresentante per comunello, denominato vicario, e presieduti dal Podestà. Detti Consigli si riunivano separatamente, mentre le adunanze comuni avvenivano solo in occasione della ripartizione delle contribuzioni fiscali. Il vicario "dei malefici", rettore amministrativo e politico, incaricato di vigilare sulle possibili trasgressioni alle leggi e di tutelare le terre contro i "danni dati", doveva essere scelto mediante tratta almeno un mese prima la fine del mandato del suo predecessore e poteva stare in ufficio un anno, senza poter essere rieletto per almeno due anni; ogni eventuale sostituzione nel corso del mandato doveva avere l'approvazione della Pratica Segreta. I vicari eletti, entro otto giorni dalla tratta, erano in obbligo di presentare due mallevadori davanti al Consiglio. Essi esercitavano nel proprio comunello anche l'importante funzione di camarlinghi "spicciolati" ed avevano perciò l'incombenza di riscuotere tutte le entrate e di effettuare i pagamenti22.
Ciascuna delle due leghe disponeva di un camarlingo generale, di un depositario dei pegni e di un messo. Il camarlingo generale e il depositario dei pegni della Podesteria di Montale venivano tratti dalle borse, mentre le corrispondenti cariche al servizio della Lega di Agliana erano messe all'incanto al miglior offerente23.
Esisteva inoltre la figura del sindaco, in carica per un anno, unico per tutto il territorio ed eletto a turno da ciascuna delle due leghe. Egli aveva il compito di eseguire la periodica visita dei confini, insieme al Podestà, ed inoltre di accogliere le eventuali lagnanze dei sudditi in occasione della "messa a sindacato" del Podestà stesso, che avveniva allo scadere del semestre di mandato. Una riforma del 24 febbraio 1584, fatta dai dodici vicari rappresentanti la Podesteria di Montale, stabilì per il futuro, dal momento che i cinque popoli della Lega di Agliana, « sottoposta a detta Podesteria del Montale », concorrevano alle spese della Podesteria solo per la quarta parte, di estrarre il sindaco dalla borsa della Lega stessa solo un anno su quattro24.
Nel corso della prima metà del '600 si definì ulteriormente l'ordinamento istituzionale-amministrativo: dallo spoglio dei registri delle deliberazioni risulta che i sei comunelli di Pieve, Badia, Colle e Fognano, Catugnano, Tobbiana e Iandaia erano gli unici, già alla fine del '500, ad eleggere propri rappresentanti nel Consiglio di Podesteria, venendo relegati in secondo piano sia gli altri sei comunelli della "montagna" o "collina" (Treppio, Torri, Fossato, Luicciana, Migliana e Usella), sia i cinque popoli formanti la Lega di Agliana. Il nuovo Consiglio di Podesteria era quindi costituito da un gonfaloniere e da sei consiglieri, uno per ciascuno dei sei rammentati comunelli: ad esso lo statuto del 1633 conferiva in esclusiva la facoltà di deliberare, per poi sottoporre le proprie decisioni alla approvazione della "clarissima Pratica"25.
Erano squittinati per la borsa del gonfaloniere due rappresentanti per ciascun comunello fra coloro che avessero esercitato almeno due volte la funzione di consigliere, mentre per il Consiglio non esisteva un numero prestabilito, essendo imborsati tutti coloro che venivano giudicati, dal Consiglio in carica, « persone di buona fama » e « abili » a ricoprire l'ufficio, oltre ai « riseduti », i quali venivano imborsati di diritto. Ogni Consiglio di Podesteria durava in carica un semestre (a partire dal 1 maggio e dal 1 novembre), dopodiché veniva effettuata la tratta per il suo rinnovo. Esso provvedeva a sua volta a scegliere, a maggioranza di due terzi dei voti, ed imborsare due rappresentanti per ognuno dei sei comunelli al fine dell'elezione del sindaco, che rimaneva in carica un anno; identico criterio era adottato per la formazione delle borse del camarlingo generale e del depositario dei pegni della Podesteria, anch'essi in ufficio per un anno a partire dal 1 maggio. Quanto all'ufficio dei "ragionieri" revisori dei conti, si imborsavano due nominativi per comunello e gli eletti restavano in carica sei mesi26.
Lo statuto decretava che qualunque forestiero che avesse abitato per almeno sei anni nel territorio della Podesteria poteva essere imborsato per tutti gli uffici27; prescriveva inoltre che nessun Consigliere poteva essere perseguito per debiti nella Podesteria senza licenza della Pratica Segreta, pena la nullità dell'atto28, e che nessuna persona di Montale poteva essere chiamata in tribunale, al di fuori del territorio della Podesteria, "per cause civili e miste", tranne che di fronte al Tribunale dei Sei di Mercanzia di Firenze29. Ogni quattro anni uno squittinio generale avrebbe provveduto alla formazione di nuove borse30.
Lo statuto del 1633 prevedeva che ogni Consiglio potesse « <...> ellegere un cancellieri a suo piacimento quale abbia a scrivere tutti li partiti e deliberationi e stanziamenti et altro che farà detto Consiglio senza premio alcuno »31; di fatto, come abbiamo già avuto modo di dire, era sempre il cavaliere del Podestà ad essere nominato cancelliere. Dovevano infine essere osservati gli statuti della città di Pistoia per tutto ciò che non fosse regolato dallo statuto della Podesteria di Montale32.
Per quanto riguarda la Lega di Agliana, non esisteva un "Consiglio generale" legalmente riconosciuto: nelle registrazioni delle delibere figurano sempre i "rappresentanti delle cinque comunità", nei quali, viene affermato, « <...> consiste il volere e non volere di detta Lega »33. Essi si riunivano in numero di cinque fino agli anni '70 del secolo XVII, periodo in cui diventano dieci, per eleggere gli ufficiali della Lega (camarlingo generale, depositario dei pegni, stimatori e sindaco) e per provvedere alla accettazione dei loro mallevadori; non risulta che le loro prerogative siano state più estese. Questa condizione di permanente inferiorità deve essere stata la causa che spinse la Lega di Agliana a « volersi disunire » dalla Podesteria e a rivolgersi, a questo scopo, alla Pratica Segreta34.
Con il regolamento particolare del 7 giugno 177535 che dette concreta attuazione alla riforma delle comunità del distretto già avviata da Pietro Leopoldo l'anno precedente36, e che precedette di pochi giorni un'altra legge che abolì la Pratica Segreta37, fu costituita la nuova comunità di Montale, sotto il cui nome venne compreso tutto il territorio sottoposto alla giurisdizione del Podestà di Montale e formato dai diciassette comunelli più volte menzionati. La borsa destinata alla tratta del neo istituito Magistrato Comunitativo (gonfaloniere + cinque priori) avrebbe dovuto essere composta da cedole contenenti i nomi dei possessori di beni immobili, descritti nei "libri o catasti d'estimo", situati nei comunelli di Pieve al Montale, Treppio, Fossato, Tobbiana, Colle e Fognano, Torri, Catugnano, Migliana e Usella, purché ciascun possidente non avesse un imponibile inferiore a duecento scudi. Gli altri comuni (Iandaia, Badia al Montale, Luicciana-Cantagallo-Luogomano, S. Michele Agliana, S. Niccolao Agliana, S. Piero Agliana, Settola e Moso) non avrebbero avuto propri rappresentanti nella borsa del Magistrato, in quanto mancanti di catasti delle proprietà, ed avrebbero acquisito tale diritto appena fossero state eseguite nel loro territorio le necessarie stime, che il Granduca ordinava al Magistrato Comunitativo e al cancelliere delle Podesterie di Pistoia di eseguire nel termine di un anno38. La lacuna nella serie dei registri delle deliberazioni e in quella delle tratte impedisce di verificare se la situazione sia stata regolarizzata entro l'anno successivo; si può comunque affermare che al 1782 nella borsa dei priori comparivano già possessori domiciliati in quei comunelli che in un primo momento erano stati esclusi dalla rappresentanza39.
Il Consiglio generale era composto da rappresentanti, uno per ciascuno dei diciassette comunelli, estratti da altrettante borse, nelle quali erano compresi i nomi di tutti i possessori di beni stabili, ancorché detti beni fossero descritti nei libri d'estimo della comunità40.
I residenti tanto nel Magistrato quanto nel Consiglio non potevano avere meno di trent'anni e duravano in ufficio un anno: i primi avevano il divieto di un anno prima della eventuale rielezione, i secondi di tre anni. Le sedute di entrambi gli organismi erano considerate legali solo se condotte da almeno i due terzi dei componenti, mentre ogni deliberazione poteva essere formalizzata solamente se avesse ottenuto i due terzi dei voti dei presenti41.
La neo istituita comunità veniva sottoposta, come tutte le altre, al controllo amministrativo-contabile della Camera delle Comunità, Luoghi Pii, strade e fiumi di Firenze42.


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