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Comune di Lastra a Signa

Sede: Lastra a Signa (Firenze)

Date di esistenza: 1865 -

Intestazioni: Comune di Lastra a Signa, Lastra a Signa (Firenze), 1865 -

Storia amministrativa:
II nuovo ordinamento politico-amministrativo dello Stato italiano venne fissato dalla legge 20 marzo 1865, n. 2248, con cui, fra l'altro, il territorio del Regno risultò suddiviso in province, circondari, mandamenti e comuni 1 .
Le amministrazioni comunitative preunitarie furono pertanto sostituite dai comuni, aventi personalità giuridica e circoscrizione territoriali identica a quella esistente. Essi furono costituiti da due organi, il Consiglio comunale elettivo e una Giunta, presieduta dal sindaco "capo dell'amministrazione comunale ed uffiziale del Governo", scelto fra i consiglieri ma di nomina regia.
Nonostante la sua fondamentale importanza, il nuovo testo legislativo venne approvato con una procedura particolarmente rapida e senza un approfondito dibattito parlamentare. Pur con qualche modifica in senso "liberale", il testo varato nel 1865 ricalcava in quasi tutti gli articoli la legge Rattazzi del 1859, con cui l'assetto comunale e provinciale piemontese era stato esteso prima agli antichi Stati sardi e alla Lombardia e, successivamente, alle altre parti della penisola, ma non alla Toscana dove la politica "piemontesista" aveva incontrato forti opposizioni 2 .
Questi antefatti, insieme con considerazioni più generali, hanno condotto a distinguere in modo piuttosto netto "unità" e "unificazione" italiana. Specie se riferito alle leggi del 1865, quest'ultimo termine assume "un significato assai maggiore di quanto non dica la breve protazione cronologica, dal momento che quelle leggi sancivano la definitiva struttura centralizzata e burocratica del nuovo Stato nato dalla rivoluzione moderata: una uniformità per decreto d'una società cortemente differenziata; una struttura che avrebbe condizionato per un secolo ed oltre il processo evolutivo della società civile..." 3 .
Circa le origini politiche e giuridiche del nuovo ordinamento, se è stata mostrata la sua derivazione, sotto il profilo formale, da quello piemontese 4 , non si è mancato di osservare che, nella sostanza, esso si rifaceva al modello francese, ossia - come scrive il Raponi - "a quel sistema politico-amministrativo che era basato sulla centralizzazione, sul rafforzamento dei poteri degli organi periferici dello Stato come la Prefettura di stampo napoleonico, sulla riduzione dei poteri dei corpi e delle autonomie locali; sulla sostituzione degli organi collettivi come organi monocratici alla guida dei Comuni; sulla introduzione di forme più rigide di controllo governativo sulla amministrazione locale, e di coordinamento delle molteplici forme nelle quali si esplica a livello periferico l'intervento dello Stato" 5 .
Numerose ed importanti modifiche alle disposizioni del 1865 vennero introdotte con la legge 30 dicembre 1888, n. 5865 (coordinata nel Testo Unico 10 febbraio 1889, n. 5921). Ulteriori modificazioni relative alla parte procedurale elettorale, alle norme sul sindaco e sulla finanaza locale, condussero al Testo Unico del 1898 (R.D. 4 maggio 1898, n. 164). Senza mutare le disposizioni fondamentali del periodo precedente, altre leggi concernenti i segretari comunali, la durata degli organi comunali, la finanza locale e la materia elettorale diedero luogo alla formazione del Testo Unico del 1908 (R.D. 21 maggio 1908, n. 269). La legge di allargamento del suffragio elettorale del 30 giugno 1912, n. 665, fu sostanzialmente alla base del Testo Unico del 1915 (R.D. 4 febbraio 1915, n. 148) 6 .
Con l'avvento del fascismo i rapporti tra gli enti locali e lo Stato subirono - è noto - un radicale cambiamento. Le innovazioni del R.D. 30 dicembre 1923, che concedevano maggiore autonomia ai comuni e ne semplificavano l'azione, non ebbero applicazione perchè nel 1926, agli organi elettivi di essi (sindaco, giunta, consiglio) venne sostituita una magistratura unica di nomina statale: il podestà.
Oltre che alla revisione generale delle circoscrizioni comunali e provinciali (1927), si provvide anche alla riforma dell'ordinamento contabile e finanziario dei comuni (accrescendo il controllo e la tutela della Commissione per la finanza locale) e a legare sempre più gli interessi dello Stato la figura del segretario comunale.
Queste e altre trasformazioni istituzionali e amministrative confluirono nel Testo Unico approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383, che segnò l'ulteriore estensione dei poteri dei prefetti 7 .
L'amministrazione dei comuni ritornò ad essere affidata al sindaco e alla Giunta, in via provvisoria di nomina prefettizia, con il R.D.L. 4 aprile 1944, n. 11.