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Cancelleria di Castelfranco di Sotto

Sede: Castelfranco di Sotto (Pisa)

Date di esistenza: 1570 - 1808

Intestazioni: Cancelleria di Castelfranco di Sotto, Castelfranco di Sotto (Pisa), 1570 - 1808

Storia amministrativa:

La verbalizzazione delle deliberazioni dei magistrati ccmunitativi, la conservazione delle scritture la stesura dei contratti pubblici, erano sempre stati affidati dalle singole comunità toscane, ad un notaio locale di fiducia. Con l'avvento del principato mediceo questa figura del "notarius cancellarius" fu ufficializzata e fin dal 15321 si stabilì che le tratte degli uffici comunali si dovessero fare dal cancelliere che ne avrebbe rogato le deliberazioni. Con le successive ordinanze del 22 febbraio 1548 e del primo luglio 15492, fu imposto ai cancellieri (ancora nominati dalle singole comunità), di tenere in ordine e conservare le scritture, di rogare i contratti e di registrare gli atti delle magistrature.
Nell'ambito del più stretto controllo dell'attività delle comunità periferiche del Granducato, nel 15603 Cosimo Io de Medici istituì il Magistrato dei Nove Conservatori della giurisdizione e dominio fiorentino a cui fu affidata una rigorosa vigilanza della gestione economica e dell'attività generale delle singole comunità. Per rendere più efficace il controllo sulle attività economiche e non, delle magistrature comunale e delle opere pie, si trasformò i1 vecchio notaio attuario nominato dalle comunità, in un cancelliere comunitativo nominato direttamente dai Nove Conservatori. Il cancelliere da attuario e notaio di fiducia delle singole comunità divenne un controllore esterno, un funzionario (generalmente proveniente da lontano) che limitò le languenti autonomie locali.
Le competenze dei cancellieri e del nuovo ufficio creato per loro (la cancelleria) vennero diffuse con apposite istruzioni "ad personam" ai cancellieri, subito dopo la loro nomina.
A Castelfranco4 il 24 luglio 1569 arrivò da Modigliana il cancelliere Girolamo di Ludovico Bosi, notaio pubblico fiorentino "iam electus per dictam comunitatem e de presente electus et confirmatus a magnificis dominis Novem Conservatoribus civitatis Flor. cum partecipatione et volontate Ex.mi et Serenissimi Principis gubernantis"5, portando con sè le nuove istruzioni di immediata validità.
"In prima sia tenuto et obligato il cancelliere fare inventario di tutti i libri et scritture così dell'extimo come d'ogni altra sorte, attenenti alla comunità, et quelli custodire, guardare et tenere con diligente cura <...>.
Item sia tenuto et obligato ricordare et mettere avanti alli rappresentanti la comunità tutti li offitii che si dovessino et occorressero farsi per tratta o per squittinio, o che si havesse ad incantare datii o entrate appartenenti alla comunità, acciò che le cose della comunità non vadino in lungo come per l'addrieto hanno fatto per mala cura di chi ha risieduto <...>.
Item sia tenuto et obligato scrivere et registrare in sul libro de partiti tutte le proposte, partiti et consigli che saranno dalli governatori delle comunità proposti <...> così rogare al camarlingo le ragioni distintamente, così nell'entrata come nell'uscita <...> et registrare tutti li contratti, lettere, licentie et partiti che varranno al Magistrato dei Signori Nove et Magistrati di Firenze et finalmente tutte le scritture pulitamente ordinate, non lasciando alcuno indreto.
Item sia tenuto dare il giuramento a tutti quelli che vorranno accettare Offitii et di detti giuramenti far nota in sul libro de partiti <...>.
Item che sia obligato fare tutto quello che faceva il cancelliere che dependeva dalla comunità et di qui tenere un riscontro di tutta l'entrata et uscita che consegna al camarlingo tempo per tempo <...> et il camarlingo non possa far pagamento alcuno senza la polizza del cancelliere <...>.
Item che sia obligato fare uno spoglio di tutti i debitori del comune per qualsivoglia cosa <...>. Item sia tenuto registrare la presente instructione in sul libro de partiti della comunità da farsi di nuovo per cominciare il primo di settembre 1569 <...> et insomma sia il suo offitio principale il procurare che l'entrate et denari pubblici si augmentino et non si diminuischino et risparmino le spese più che si può <...>"6.
Negli anni immediatamente seguenti si andarono precisando e ampliando i poteri di controllo dei cancellieri che dovettero invigilare anche sull'operato e sulle scritture di opere pie, consigli di podesteria e di vicariato e custodire e aggiornare i campioni e le scritture delle decime e del catasto7.
Dal 1678, allorché l'antica tassa del macinato venne trasformata in una imposizione ad personam, diventando una delle principali fonti per l'erario statale, ai cancellieri comunitativi spettò la supervisione e la principale responsabilità sulla riscossione di questa tassa. In particolare fu di loro spettanza la raccolta e la conservazione delle portate dei capifamiglia, la compilazione dei reparti, la trascrizione dei nomi dei tassati e delle rispettive quote sui dazzaioli, la registrazione e la conservazione delle deliberazioni dei deputati della tassa, il controllo dei saldi dei camarlinghi, l'accoglimento dei reclami, il versamento della cifra raccolta ai magistrati fiorentini8.
Le riforme del 1774, con l'istituzione delle nuove comunità, nonostante la maggiore autonomia concessa ai governi locali, confermarono le competenze dei cancellieri. Anzi essi furono investiti "del carattere di archivisti delle comunità e luoghi pii" e come tali "sarà loro precisa imcumbenza di disporre in buon ordine e di descrivere con esatto e diligente inventario, nei libri acciò destinati e tenuti in valida forma, tutte le scritture, filze e libri pubblici comunitativi9.
Gli stessi cancellieri, l'anno precedente, avevano ricevuto l'incombenza della custodia e conservazione di tutti gli atti dei tribunali10.
Nel corso di oltre due secoli si erano accumulate una molteplicità di competenze e obblighi sui cancellieri che, nelle istruzioni del 16 settembre 177911, così vennero definiti: - custodi delle leggi e ordini; - direttori delle aziende delle comunità, luoghi pii e patrimoni comunitativi; - esecutori degli ordini dei tribunali, dei magistrati e dei ministeri fiorentini; - notai e attuari delle comunità e luoghi pii; - archivisti delle comunità; - ministri del regio governo e del sovrano negli affari pubblici locali; - cancellieri delegati per l'azienda del sale; - cancellieri della tassa di macine.
Queste competenze rimasero immutate fino al passaggio della Toscana nell'Impero francese12.

Nel 1569 all'atto dell'istuzione come organismo periferico dello stato, la cancelleria comunitativa di Castelfranco ebbe coincidenza territoriale con la comunità omonima. Ma quasi subito, il 14 dicembre 1571, quando Girolamo Bosi ebbe un altro incarico dai Signori Nove, fu nominato cancelliere di Castelfranco Lemmo di Piero Ricci da Pescia, all'epoca cancelliere di Santa Maria a Monte, che da allora avrebbe dovuto assolvere all'ufficio per entrambe le comunità13.
Di fatto si creò un'unica cancelleria comprendente le comunità di Castelfranco e S. Maria a Monte. La residenza del cancelliere rimase però a S. Maria a Monte provocando suppliche e ambascerie dei magistrati castelfranchesi ai Signori Nove, per chiederne il trasferimento a Castelfranco14. In realtà la situazione rimase immutata anche dopo la nomina nel 1573 del nuovo cancelliere, Giovanni di Tommaso dell'Oste o Ospiti da Montecatini Valdinievole, che ebbe l'ufficio di cancelliere di S. Maria a Monte "et alctri comuni et luoghi annexi"15.
Sicuramente entro la fine del XVIo secolo la residenza del cancelliere fu spostata da S. Maria a Monte a Castelfranco e la cancelleria fu allargata a inglobare anche la comunità di Montopoli. Si ebbe così coincidenza territoriale fra cancelleria comunitativa e podesteria, coincidenza che sarà confermata dalle riforme leopoldine e sopravviverà al periodo napoleonico.