Sede: Castelfranco di Sotto (Pisa)
Date di esistenza: 1570 - 1808Intestazioni: Cancelleria di Castelfranco di Sotto, Castelfranco di Sotto (Pisa), 1570 - 1808
Storia amministrativa:
La verbalizzazione delle deliberazioni dei magistrati ccmunitativi, la
conservazione delle scritture la stesura dei contratti pubblici, erano sempre stati affidati
dalle singole comunità toscane, ad un notaio locale di fiducia. Con l'avvento del principato
mediceo questa figura del "notarius cancellarius" fu ufficializzata e fin dal 15321 si stabilì che le tratte degli uffici comunali
si dovessero fare dal cancelliere che ne avrebbe rogato le deliberazioni. Con le successive
ordinanze del 22 febbraio 1548 e del primo luglio 15492, fu imposto
ai cancellieri (ancora nominati dalle singole comunità), di tenere in ordine e conservare le
scritture, di rogare i contratti e di registrare gli atti delle magistrature.
Nell'ambito del più stretto controllo dell'attività delle comunità periferiche del
Granducato, nel 15603 Cosimo
Io de Medici istituì il Magistrato dei Nove
Conservatori della giurisdizione e dominio fiorentino a cui fu affidata una rigorosa
vigilanza della gestione economica e dell'attività generale delle singole comunità. Per
rendere più efficace il controllo sulle attività economiche e non, delle magistrature
comunale e delle opere pie, si trasformò i1 vecchio notaio attuario nominato dalle comunità,
in un cancelliere comunitativo nominato direttamente dai Nove Conservatori. Il cancelliere
da attuario e notaio di fiducia delle singole comunità divenne un controllore esterno, un
funzionario (generalmente proveniente da lontano) che limitò le languenti autonomie locali.
Le competenze dei cancellieri e del nuovo ufficio creato per loro (la cancelleria)
vennero diffuse con apposite istruzioni "ad personam" ai cancellieri, subito dopo la loro
nomina.
A Castelfranco4 il 24
luglio 1569 arrivò da Modigliana il cancelliere Girolamo di Ludovico Bosi, notaio pubblico
fiorentino "iam electus per dictam comunitatem e de presente electus et confirmatus a
magnificis dominis Novem Conservatoribus civitatis Flor. cum partecipatione et volontate
Ex.mi et Serenissimi Principis gubernantis"5, portando con sè le
nuove istruzioni di immediata validità.
"In prima sia tenuto et obligato il cancelliere
fare inventario di tutti i libri et scritture così dell'extimo come d'ogni altra sorte,
attenenti alla comunità, et quelli custodire, guardare et tenere con diligente cura
<...>.
Item sia tenuto et obligato
ricordare et mettere avanti alli rappresentanti la comunità tutti li offitii che si
dovessino et occorressero farsi per tratta o per squittinio, o che si havesse ad incantare
datii o entrate appartenenti alla comunità, acciò che le cose della comunità non vadino in
lungo come per l'addrieto hanno fatto per mala cura di chi ha risieduto <...>.
Item sia tenuto et obligato scrivere et
registrare in sul libro de partiti tutte le proposte, partiti et consigli che saranno dalli
governatori delle comunità proposti <...>
così rogare al camarlingo le ragioni distintamente, così nell'entrata come nell'uscita
<...> et registrare tutti li contratti,
lettere, licentie et partiti che varranno al Magistrato dei Signori Nove et Magistrati di
Firenze et finalmente tutte le scritture pulitamente ordinate, non lasciando alcuno indreto.
Item sia tenuto dare il giuramento a tutti quelli che vorranno accettare Offitii et di
detti giuramenti far nota in sul libro de partiti <...>.
Item che sia obligato fare tutto quello che faceva il cancelliere
che dependeva dalla comunità et di qui tenere un riscontro di tutta l'entrata et uscita che
consegna al camarlingo tempo per tempo <...>
et il camarlingo non possa far pagamento alcuno senza la polizza del cancelliere <...>.
Item che sia obligato fare uno spoglio di
tutti i debitori del comune per qualsivoglia cosa <...>. Item sia tenuto registrare la presente instructione in sul libro de
partiti della comunità da farsi di nuovo per cominciare il primo di settembre 1569
<...> et insomma sia il suo offitio
principale il procurare che l'entrate et denari pubblici si augmentino et non si
diminuischino et risparmino le spese più che si può <...>"6.
Negli anni immediatamente seguenti si
andarono precisando e ampliando i poteri di controllo dei cancellieri che dovettero
invigilare anche sull'operato e sulle scritture di opere pie, consigli di podesteria e di
vicariato e custodire e aggiornare i campioni e le scritture delle decime e del catasto7.
Dal 1678, allorché
l'antica tassa del macinato venne trasformata in una imposizione ad personam, diventando una
delle principali fonti per l'erario statale, ai cancellieri comunitativi spettò la
supervisione e la principale responsabilità sulla riscossione di questa tassa. In
particolare fu di loro spettanza la raccolta e la conservazione delle portate dei
capifamiglia, la compilazione dei reparti, la trascrizione dei nomi dei tassati e delle
rispettive quote sui dazzaioli, la registrazione e la conservazione delle deliberazioni dei
deputati della tassa, il controllo dei saldi dei camarlinghi, l'accoglimento dei reclami, il
versamento della cifra raccolta ai magistrati fiorentini8.
Le riforme del 1774, con l'istituzione delle nuove comunità, nonostante la maggiore
autonomia concessa ai governi locali, confermarono le competenze dei cancellieri. Anzi essi
furono investiti "del carattere di archivisti delle comunità e luoghi pii" e come tali "sarà
loro precisa imcumbenza di disporre in buon ordine e di descrivere con esatto e diligente
inventario, nei libri acciò destinati e tenuti in valida forma, tutte le scritture, filze e
libri pubblici comunitativi9.
Gli stessi
cancellieri, l'anno precedente, avevano ricevuto l'incombenza della custodia e conservazione
di tutti gli atti dei tribunali10.
Nel corso di oltre
due secoli si erano accumulate una molteplicità di competenze e obblighi sui cancellieri
che, nelle istruzioni del 16 settembre 177911, così vennero definiti: - custodi delle leggi e ordini; - direttori
delle aziende delle comunità, luoghi pii e patrimoni comunitativi; - esecutori degli ordini
dei tribunali, dei magistrati e dei ministeri fiorentini; - notai e attuari delle comunità e
luoghi pii; - archivisti delle comunità; - ministri del regio governo e del sovrano negli
affari pubblici locali; - cancellieri delegati per l'azienda del sale; - cancellieri della
tassa di macine.
Queste competenze rimasero immutate fino al passaggio della Toscana
nell'Impero francese12.
Nel 1569 all'atto dell'istuzione come organismo periferico dello stato, la cancelleria
comunitativa di Castelfranco ebbe coincidenza territoriale con la comunità omonima. Ma quasi
subito, il 14 dicembre 1571, quando Girolamo Bosi ebbe un altro incarico dai Signori Nove,
fu nominato cancelliere di Castelfranco Lemmo di Piero Ricci da Pescia, all'epoca
cancelliere di Santa Maria a Monte, che da allora avrebbe dovuto assolvere all'ufficio per
entrambe le comunità13.
Di fatto si creò un'unica cancelleria comprendente le comunità di
Castelfranco e S. Maria a Monte. La residenza del cancelliere rimase però a S. Maria a Monte
provocando suppliche e ambascerie dei magistrati castelfranchesi ai Signori Nove, per
chiederne il trasferimento a Castelfranco14. In realtà la
situazione rimase immutata anche dopo la nomina nel 1573 del nuovo cancelliere, Giovanni di
Tommaso dell'Oste o Ospiti da Montecatini Valdinievole, che ebbe l'ufficio di cancelliere di
S. Maria a Monte "et alctri comuni et luoghi annexi"15.
Sicuramente entro la fine del XVIo secolo
la residenza del cancelliere fu spostata da S. Maria a Monte a Castelfranco e la cancelleria
fu allargata a inglobare anche la comunità di Montopoli. Si ebbe così coincidenza
territoriale fra cancelleria comunitativa e podesteria, coincidenza che sarà confermata
dalle riforme leopoldine e sopravviverà al periodo napoleonico.
Soggetti produttori collegati:
Ufficiale del danno dato, Castelfranco di Sotto (Pisa),
1611 - 1772
(subordinato)
Complessi archivistici prodotti:
Cancelleria di Castelfranco di Sotto, 1575 - 1808
(fondo, conservato in Comune di Castelfranco di Sotto. Archivio storico)