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Banco civile di Uzzano

Sede: Uzzano (Pistoia)

Date di esistenza: sec. XIV - 1772

Intestazioni: Banco civile di Uzzano, Uzzano (Pistoia), sec. XIV - 1772

Storia amministrativa:
Nonostante l'istituzione, da parte del comune di Firenze, di circoscrizioni di podesterie e l'insediamento di podestà che esercitavano, fra le altre, funzioni di giudici civili, in alcuni comuni distrettuali rimasero in vita tribunali civili comunitativi, esistenti da epoche precedenti e di cui era stata riconosciuta la continuità nei capitoli di sottomissione. Denominati indifferentemente "Banche civili" o "Banche attuarie", questi tribunali erano retti da un notaio di nomina comunale che, secondo le disposizioni statutarie, decideva di controversie di limitato valore, sottratte alla competenza del giudice ordinario fiorentino.
Ad Uzzano, al momento della sottomissione a Firenze, una parte della giurisdizione in materia civile rimase appannaggio della comunità che continuerà a difenderla strenuamente per oltre quattro secoli, riuscendo a mantenerla fino alle riforme leopoldine del 1772. Già nello statuto del 1339 risalta la figura del notaio del comune, forestiero e cittadino fiorentino, ma, soprattutto, scelto dalla comunità che, oltre a redigere e autenticare gli atti e i contratti del comune, aveva piena competenza nel diritto civile e, in assenza del podestà, lo sostituiva ad ogni effetto nelle competenze giudiziarie in ambito penale, con l'esclusione dei reati che prevedevano pene corporali. Il notaio, inoltre, presiedeva la corte, composta da due consiglieri del consiglio maggiore, che giudicava i responsabili dei danni arrecati alle colture. Nello statuto del 1389 le sue prerogative in materia civile appaiono addirittura estese: sono di sua competenza esclusiva le cause di valore fino a 20 soldi, mentre alla funzione di attuario si aggiunge quella di cancelliere della corte comunale (in materia civile, penale e di danno dato) e di esecutore delle sentenze emanate dal podestà e dagli altri magistrati del comune.
Secondo lo statuto del 1339 il notaio, nominato dal comune, rimaneva in carica per sei mesi con un salario di 25 lire, e non poteva essere rieletto se non era trascorso almeno un anno. Nello statuto del 1389 scompare la scadenza di sei mesi ed egli può quindi rimanere in carica a tempo indeterminato. La sua nomina non è più esclusiva dei sei consiglieri maggiori ma avviene ad opera di una commissione in cui nove membri esterni, scelti dai sei ufficiali e dai tre capitani, si uniscono a questi, formando un collegio di 18 uomini che nomina il notaio a maggioranza di due terzi. L'incarico diventava effettivo solo dopo la ratifica da parte del consiglio generale.


Soggetti produttori collegati:
Comune e comunità di Uzzano, Uzzano (Pistoia), 1344 - 1808 (generico)
(generico)