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Complessi archivistici

Soggetti produttori

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Comunità di Tresana

Sede: Tresana (Massa Carrara)

Date di esistenza: sec. XV - 1807

Intestazioni: Comunità di Tresana, Tresana (Massa Carrara), sec. XV - 1807

Storia amministrativa:

L'amministrazione del territorio dal periodo feudale alla dominazione francese


Nella trascrizione del 1890 di L. Staffetti dello Statuto del XVI secolo ("Statuti d'Isnardo, Corradino, Manfredo, Federico, Morello, Azone,e Giovanni marchesi Malaspina, per le loro terre di Lunigiana editi per cura di Luigi Staffetti" in vigore a Tresana, Bibola, Montedivalli, Podenzana, Aulla, Lusuolo, Riccò, Giovagallo) e nella copia manoscritta del 1692, figura principale appare quella del Podestà che, sottoposto unicamente all'autorità del marchese, aveva potere giurisdizionale in qualsiasi tipo di causa civile e penale presentatagli dai Consoli e dai Consiglieri; egli poteva, in qualunque momento ritenesse necessario, eleggere come suo sostituto o coadiuvatore un Vicario, e avvalersi di un Notaio che, dietro compenso, redigesse gli atti podestarili. I Consoli eletti in numero di due o tre per ogni Comunità duravano in carica per un massimo di un anno; consultavano i Consiglieri per avere l'approvazione della maggioranza di questi, si occupavano della creazione e riscossione delle imposte e dei dazi, giudicavano le cause di debiti fino a dieci soldi e se interpellati da un creditore, dovevano intimare al debitore di pagare entro dieci giorni, altrimenti inviavano il correro ad intimare il pagamento entro altri cinque giorni. Se il debitore non assolveva il suo debito, il correro prelevava dei beni che, se non riscattati entro cinque giorni, passavano di proprietà del creditore. Dovevano denunciare al Podestà risse e delitti da giudicarsi da lui entro otto giorni (se venivano meno a questo dovere erano condannati al pagamento di una multa di venti soldi). Essi dovevano osservare e far osservare gli Statuti e comminare una multa di dieci soldi a chiunque dicesse qualcosa contro gli Statuti stessi. I Consiglieri potevano rimanere in carica al massimo per un anno ed erano un numero variabile a seconda della popolazione della Comunità; l'adunanza della loro assemblea aveva validità se era costituita da almeni i due terzi dei rappresentanti. Figura importante nel mondo istituzionale feudale era quella del Massario o Camerario eletto in Consiglio dai Consoli e Consiglieri per il massimo di un anno; egli riceveva le imposte e i dazi e doveva registrare in un libro ogni cifra che gli veniva pagata. Rispondeva del proprio operato ai Consiglieri e percepiva un salario di dieci soldi. Altre figure sono i Correri, eletti per arbitrio del Podestà tramite i Consiglieri; essi dovevano redigere le grida, le citazioni, mettere i bandi, pigliare i pegni e catturare gli uomini che imponeva loro il Podestà. Venivano pagati a seconda della strada che percorrevano (due denari per un miglio), per ciascun pegno preso (due denari), per la cattura degli uomini (due soldi), per la custodia (due denari al giorno); se contravvenivano agli ordini del Podestà questo toglieva loro cinque soldi ogni volta. Figure minori erano quelle dei Soprastanti del pane e del vino, dei Saltari, dei Veditori dei termini e solchi. I Soprastanti del pane e vino, eletti ogni anno nel numero di due, dovevano giustificare ogni misura e peso e stabilire il prezzo a cui andavano venduti pane e vino; dovevano essere chiamati ogni volta che c'era da pesare qualcosa, e, nel caso il peso non fosse stato giusto, comminare una multa di cinque soldi imperiali al proprietario. Ogni anno venivano eletti anche tre Saltari, che dovevano salvaguardare dai forestieri e dai locali, le terre, i frutti e i beni degli uomini di Tresana, denunciare ai Consoli e allo Scrivano entro otto giorni, chi recasse danno o prendesse frutti. Nel caso non avessero denunciato il danno, avrebbero dovuto ripagarlo personalmente e, se avessero fatto denunce false, avrebbero dovuto pagare per ciascuna di esse, dieci soldi. I Veditori dei termini venivano eletti in numero di tre ogni anno, ed avevano il compito di verificare e stabilire i confini; nel caso qualcuno non rispettasse i confini stabiliti, essi dovevano comminare una multa di cinque soldi; col ricavato di esse, venivano pagati nella misura di quattro denari per ciascun termine stabilito.


Soggetti produttori collegati:
Maire di Tresana, Tresana (Massa Carrara), 1808 - 1814 (successore)


Complessi archivistici prodotti:
Comunità di Tresana, 1598 gennaio 26 - 1804 (fondo, conservato in Comune di Tresana. Archivio storico)