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Vicariato di San Miniato

Sede: San Miniato (Pisa)

Date di esistenza: 1370 - 1808

Intestazioni: Vicariato di San Miniato, San Miniato (Pisa), 1370-1808

Storia amministrativa:

1 - Dall'inserimento nello stato fiorentino all'età delle riforme (1370-1772)

Nella Toscana del XIII secolo e della prima metà del XIV, la carica di vicario aveva un carattere di magistratura straordinaria, spesso temporanea, con funzioni soprattutto militari e di polizia, creata per aree insicure o di confine, o minacciate da ribelli e banditi. Le attribuzioni dei vicari non erano precipuamente giurisdizionali, anche se i loro poteri erano amplissimi in presenza di tumulti, sedizioni, briganti o malfattori colti in flagrante. Intorno alla metà del '300 i vicariati assumono maggiore stabilità diventando "organici" nell'organizzazione dello stato fiorentino: il vicario tende a diventare il giudice penale ordinario. Inoltre, poiché sovrintende a un territorio più ampio delle normali podesterie, il vicario diventa una magistratura intermedia e di coordinamento tra il governo centrale e le unità circoscrizionali minori, assumendo funzioni politico-amministrative sempre più importanti1. Il vicario, ufficialmente il giudice dei tribunali penali periferici, svolge essenzialmente funzioni di controllo, diventa un funzionario dell'amministrazione centrale che sovrintende, coordina, limita le autonomie dei comuni di vecchia e nuova conquista fiorentina.

Durante il Principato mediceo, i vicari, come d'altronde i podestà nelle rispettive circoscrizioni, pur presiedendo ai processi loro affidati, delegavano in pratica a giudici di professione la decisione finale e la stesura delle scritture2.

In sostanza, fino alle riforme leopoldine, che peraltro non modificarono sostanzialmente le sue incombenze, il vicario doveva: rappresentare il sovrano, vigilare sulla quiete pubblica e privata, far punire i trasgressori delle leggi per mezzo della sua "corte", riferire ai superiori a Firenze i ricorsi dei suoi sottoposti, far sempre da tramite tra gli uffici centrali e tutte le magistrature periferiche3. La legge del 30 settembre 1772, nell'ambito della riforma delle istituzioni periferiche voluta da Leopoldo II, razionalizzò e codificò con maggior precisione le competenze dei vicari. Quando il 17 febbraio 1370 i priori e il vessillifero di giustizia del comune di Firenze approvarono l'atto di sottomissione del comune di San Miniato e dettarono le condizioni e i patti, stabilirono fra l'altro che San Miniato doveva essere sede di un vicario fiorentino con giurisdizione sul "Valdarno Inferiore"4. Poche e vaghe sono le notizie relative all'organizzazione della giustizia nel periodo dell'indipendenza comunale. Il cancelliere Bartolomeo Francesco Carozzi nel 1746 spiega che il vicario "così si denomina in discordanza de i vicari imperiali che nei trascorsi secoli ebbero nella medesima città residenza..."5. Certo è che nel febbraio 1370 "da Firenze venivano spediti tre commissari a riformare la terra, ma dei quali Migliore Guadagni, la governò col titolo di vicario fino a che non si compilassero nuovi statuti..."6.

Fin dal suo nascere il vicariato di San Miniato ebbe a disposizione, per il suo funzionamento, una "corte" costituita da un giudice, un cavaliere, un notaio, quattro birri e due cavalli ciascuno7. Quindi al vicario spettava la rappresentanza e il coordinamento generale; il giudice lo assisteva e lo sostituiva nell'espletamento dei processi, il cavaliere fungeva da notaio attuario del tribunale per le cause civili, cioè colui che riceveva i documenti e compilava gli atti processuali; il notaio fungeva da attuario del tribunale per le cause criminali8. La "corte" del vicario non subì mutamenti nei secoli: ancora nel 1746 "la corte del medesimo si forma di tre ministri quali si traggono dalle loro rispettive borse al magistrato delle tratte di Firenze e questi sono il giudice, cavaliere e notaio"; essi erano assistiti da un capitano di giustizia, un caporale e la loro squadra di famigli, due messi per il criminale e due per il civile9. Le competenze del vicario e della sua "corte" in materia giudiziaria ebbero sempre una precisa demarcazione, anche territoriale, per quanto riguarda i processi civili e quelli criminali. In materia civile il vicario ebbe, dalle origini, competenze analoghe a quelle del podestà nel proprio territorio. In realtà per la "terra" di San Miniato e per le sue "Ville", il vicario suppliva le funzioni di un ipotetico podestà, esercitando solo su quel territorio (podesteria di San Miniato) la giustizia civile e mista tipica dei tribunali podestarili. E in ciò solo per quanto non ricadesse sotto l'autorità del tribunale del danno dato o della "banca attuaria", per quello che prevedessero gli statuti. Territorialmente la giurisdizione civile del vicario coincise con la podesteria di San Miniato, cioè con la "terra" (città) di San Miniato e i comunelli limitrofi detti "Ville", e ciò fino alle riforme leopoldine del 1772. In materia criminale furono sempre di competenza del vicario "cognitio, decisio, punitio, exactio et executio...de omnibus et singulis criminibus, maleficiis, excessibus et delictis commissis..."10 nel suo territorio, detto appunto "vicariato".

Il 17 febbraio 1370 a tre settimane dalla sottomissione del comune di San Miniato, il comune di Firenze stabilì i nuovi ordinamenti per il governo del territorio sanminiatese, tra l'altro si ordinò: 1- "nella terra di Samminiato debba stare pel comune di Firenze un ufficiale col nome di Vicario che sia cittadino fiorentino, popolare e guelfo, a cui appartenga la cognizione, decisione ed esecuzione delle questioni criminali...purchè importino pena pecuniaria..." e la cognizione e decisione delle questioni civili tra sanminiatesi11. 2- "che debbano [i vicari] tenere presso di sé un buono ed esperto giudice giusperito, tre altri buoni notai, quattro donzelli, venticinque berrovieri, quattro cavalli da guerra". L'otto aprile seguente si dette corpo, anche territorialmente, al nuovo vicariato: finito l'incarico del presente vicario interino Migliore Guadagni, dovrà mandarsi a San Miniato un cittadino fiorentino guelfo che si chiamerà Vicario del Valdarno Inferiore e che avrà giurisdizione, oltre che sulla "corte o distretto" sanminiatese, anche sulle terre e castelli di "Ficechii, Sante Crucis, Castri Franchi, Montis Topoli e Sancte Marie in Monte". Dell'antica corte e tribunale sanminiatesi furono contemporaneamente tolte le "terre" di Cigoli, Montebicchieri, Stibbio, Leporaia, Barbialla, Coiano, Santo Stefano, Collegalli, Montaione, Tonda, Figline, Castelnuovo, San Quintino e Canneto, sottoposte a quattro diversi podestà. Ebbe così ufficialmente origine il tribunale vicariale di San Miniato che da un lato metteva il sigillo al controllo fiorentino sul fiero comune sanminiatese, dall'altro smembrava e dava un nuovo assetto a tutto il territorio circostante.

Per annullare ogni ricordo di quella che era stata la "corte" o distretto dei giudici del libero comune, si staccò tutto il territorio verso la Valdelsa e il Volterrano (Montaione, Barbialla, Tonda) e i più importanti castelli viciniori (Cigoli, Leporaia, Montebicchieri, Stibbio), dall'altro si fecero ricadere sotto il tribunale di San Miniato le terre della riva destra dell'Arno che mai erano state nell'orbita sanminiatese, ma piuttosto pisana o lucchese (Fucecchio, Castelfranco, S.Croce, Santa Maria a Monte). Anche sotto l'aspetto giudiziario, come d'altronde avvenne per le istituzioni comunali, Firenze volle cancellare ogni ricordo delle vecchie autonomie e impedire il ricrearsi di antiche aggregazioni territoriali. Il vicariato di San Miniato subì notevoli correzioni nel territorio dal 1370 alla seconda metà del secolo XVIII. Con l'avvento del Principato mediceo si dette una prima sistemazione razionale al vicariato. Il vicario di San Miniato ebbe giurisdizione criminale su cinque podesterie di cui due nel "distretto": Castelfranco di Sotto (o podesteria del Valdarno Inferiore comprendente le comunità di Castelfranco, Montopoli, Santa Maria a Monte e Montecalvoli); Fucecchio (con le comunità di Fucecchio e Santa Croce sull'Arno); e tre nel contado: San Miniato (città e "Ville"); Montaione e Gambassi (nuova denominazione dell'antica podesteria di Barbialla da cui dipendeva l'ufficialato di Cigoli); Vinci e Cerreto12. La situazione rimarrà pressoché immutata fino alle riforme leopoldine.

Altrettanto fondamentali per l'organizzazione dello Stato, erano, fin dal XIV secolo, le funzioni di coordinamento e di controllo amministrativo, politico e finanziario svolta dal vicario, il quale divenne il destinatario di leggi, bandi, circolari da diffondere nel suo territorio; il tramite tra i singoli cittadini e gli organi centrali dello Stato in ordine a suppliche, ricorsi ecc.; il coordinatore di iniziative straordinarie in momenti di emergenza quali carestie, alluvioni, pestilenze; il controllore della buona amministrazione degli uffici locali e altresì del buon andamento del commercio privato, della corretta esazione di dazi e imposte. Queste mansioni non legate alla funzione giusdicente del vicario, erano di norma esercitate direttamente sul territorio coincidente con la giurisdizione civile e col tramite dei vari podestà nel rimanente territorio del vicariato criminale13.

Tra le condizioni imposte dal comune di Firenze nel 1370 ci fu quella di obbligare i sanminiatesi alla manutenzione di strade e ponti del loro contado, a stipendiare gli ufficiali inviati da Firenze e al mantenimento di tutto l'apparato collegato al tribunale vicariale14. Ecco che il territorio del vicariato, erede del contado sanminiatese, divenne anche una entità amministrativa che doveva far fronte con un bilancio proprio alle spese di funzionamento e di rappresentanza del vicariato stesso, nonché al mantenimento della viabilità che non fosse strettamente collegata con singole comunità. Con l'inizio del Principato mediceo fu creato un apposito magistrato composto dai rappresentanti (sindaci) delle singole podesterie, dell'ufficialato di Cigoli, della città di San Miniato e delle "Ville", che, in periodiche sedute, provvedeva alla ripartizione delle spese e alla segnalazione delle impellenze più importanti. Un camarlingo provvedeva poi alla tenuta della contabilità. Questa organizzazione sopravvisse fino al 1774.

2 Il periodo leopoldino (1772-1808)

Nell'ambito della riorganizzazione e razionalizzazione territoriale e amministrativa del Granducato, con legge del 30/9/177215, Pietro Leopoldo dette nuove direttive sull'organizzazione della giustizia e sulle competenze di podestà e vicari. Il territorio dell'antico Stato fiorentino fu diviso in 40 vicariati di cui 25 di classe maggiore e 15 di classe minore. Restando inalterate le competenze dei tribunali vicariali (civile nella propria podesteria e criminale sulle podesterie composte nel territorio del vicariato), furono però razionalizzati e semplificati casi anomali e privilegi particolari (abolizione delle banche attuarie e dei tribunali del danno dato dove continuavano a esistere). Con la stessa legge il magistrato degli Otto di Firenze ebbe la giurisdizione criminale sopra le podesterie poste nel circondario di Firenze (Fiesole, Sesto, Campi, Montelupo, Galluzzo e Bagno a Ripoli), restando abolita la giurisdizione cumulativa che, in virtù della legge dell'anno 1423, competeva sopra detti territori tanto al magistrato degli Otto che ai rispettivi vicari di Certaldo, San Giovanni e Scarperia16.

San Miniato fu centro di un "vicariato maggiore" con giurisdizione civile nella propria podesteria alla quale fu aggregata una parte del soppresso ufficialato di Cigoli (specificatamente i popoli di Cigoli, Montebicchieri e Stibbio) e giurisdizione criminale in detto territorio e nelle podesterie di Fucecchio, Santa Croce sull'Arno, Castelfranco di Sotto e Montaione. La podesteria di Vinci e Cerreto, già sottoposte al vicario di San Miniato, passarono sotto quello di Empoli. Il secolare istituto delle "tratte" che aveva assegnato le mansioni di rappresentante del potere centrale in periferia (podestà, vicari) a cittadini fiorentini "guelfi", venne altresì, con legge del 10/7/1771, sostituito col sistema della nomina dall'alto che poteva cadere indistintamente su tutti i sudditi granducali: ciò anche per garantire una specifica preparazione giuridica preventivamente accertata17. Analoga competenza professionale era richiesta anche ai collaboratori dei vicari.

A garanzia dell'indipendenza dei vicari e dei loro collaboratori nell'espletamento delle loro funzioni, fu notevolmente migliorato il trattamento economico (il vicario di San Miniato aveva una provvisione annua di lire 3400, oltre agli "emolumenti incerti": compartecipazione alle condanne pecuniarie, diritti nelle esecuzioni, emolumenti delle cause pettorali e dei mondualdi, diritti già spettanti alla soppressa banca attuaria)18. Con le riforme del 1772 i vicariati cessarono infine le loro competenze in materia amministrativa e di governo (che di lì a due anni vennero assorbite completamente dalle nuove comunità) e di conseguenza i vicari assunsero le vesti più specifiche di giudice ordinario del tribunale19.