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Capitolo della Cattedrale

Sede: Prato (Prato)

Date di esistenza: sec. XIII -

Intestazioni: Capitolo della Cattedrale, Prato (Prato), sec. XIII -

Storia amministrativa:
Si chiama in generale Capitolo (Capitulum canonicorum) un collegio di sacerdoti, istituito in una chiesa perché sia reso più solenne il culto e siano adempiute altre mansioni d'ordine spirituale.
Il Capitolo istituito in una chiesa dov'è la cattedra del vescovo, si chiama cattedrale (Capitulum canonicorum cathedrale). Questo ha specialmente carattere di senato e consiglio (senatus et consilium) del vescovo, per coadiuvarlo nell'esercizio della sua potestà giurisdizionale; e, nel caso di vacanza della sede vescovile, ha compiti anche diretti pel governo interinale della diocesi.
Gli uffici capitolari si distinguono in dignità e canonicati. Le denominazioni delle dignità nel Capitolo cattedrale di Prato sono: primicerio, arciprete, arcidiacono, teologo e penitenziere.
I sacerdoti investiti di uffici minori, i cappellani (detti in passato anche mansionari, sostituti o porzionari), non fanno parte, propriamente, del Capitolo: né ne fan parte i cosiddetti canonici onorari che, pur sedendo in coro e vestendo le insegne canonicali, non ricevono emolumenti e non hanno «vox in capitulo». In seguito alle leggi eversive dello Stato italiano del 1867 (art. 6 legge 15 agosto 1867, n. 3848) il numero dei canonici, comprese le dignità, anche per il Capitolo cattedrale di Prato, fu ridotto a 12; e a 6 le cappellanie o benefici corali minori.
I canonici, preso possesso dell'ufficio e del relativo beneficio, acquistano, oltre alle insegne e ai privilegi secondo il grado, il diritto allo stallo in coro, il diritto a percepire i frutti della prebenda e il diritto al voto nelle riunioni capitolari. Se siano invitati, debbono assistere il vescovo nella celebrazione delle messe solenni e nelle altre funzioni pontificali sia in città che nel suburbio; adempiere le altre funzioni prescritte dalle leggi liturgiche; accompagnare il vescovo, secondo le norme del Caeremoniale episcoporum, allorché egli si reca alla chiesa cattedrale e quando ne esce. Le dignità, i canonici e i cappellani sono tenuti quotidianamente alla recitazione del divino ufficio in coro, alla partecipazione alla messa conventuale e, all'occorrenza, alla celebrazione degli anniversari stabiliti dai pii disponenti. Il Capitolo è persona giuridica e, come tale, ha il «ius acquirendi, retinendi et administrandi bona temporalia».
Il suo patrimonio è amministrato dall'assemblea generale delle dignità, dei canonici e dei cappellani, ossia dal Capitolo Massa; la rappresentanza legale e l'amministrazione ordinaria viene esercitata da due canonici commissari, eletti annualmente dal Capitolo Massa, secondo una lunga tradizione, il 13 dicembre, giorno di santa Lucia. Il patrimonio delle eredità Bizzochi, Leonetti, Benamati, Barilozzi, Calvi, Roncioni, Casotti, è invece amministrato dal Capitolo delle dignità e dei canonici, mediante un canonico depositario che ne è inoltre legale rappresentante. Il camarlingo e lo scrivano, scelti anche di fra i cappellani, sono incaricati, il primo della custodia e dell'amministrazione del contante e delle rendite a generi; il secondo, delle registrazioni contabili.
Altri uffici sono: il custode della cappella del sacro Cingolo e l'archivista, riservati ai canonici; il sacrista, il corista, il puntatore. Fino alla sua soppressione, accaduta nel 1784, l'Opera del sacro Cingolo provvide « al mantenimento totale della fabbrica della chiesa cattedrale, del campanile e campane», e il Capitolo «all'esercizio del culto»; da allora, tanto l'officiatura quanto la manutenzione e i restauri della cattedrale ed annessi spettano al Capitolo. L'esistenza di un collegio di sacerdoti e chierici, iscritti nel registro o matricola (cánones donde canonici) della chiesa o pieve o propositura di S. Stefano di Prato, è documentata nella prima metà dell'XI secolo: «... clerici et canonici, qui ibidem modo et ordine canonico ordinati fuerint ...».
Come fratelli che pregavano Dio in comune, notte e giorno, ed insieme servivano al culto della chiesa, i canonici formavano un corpo organizzato - la «canonica» o «capitulum» come tutt'oggi si designa - soggetto ad una regola. Per attendere nel miglior modo all'ufficio divino erano obbligati alla vita comune: vivendo essi insieme, più facile diveniva il convocarli per gli uffici del coro anche di notte: bastava una campanella. La regola disponeva che tutti i canonici dovessero abitare in un chiostro; richiedeva un dormitorio ed un refettorio, affinché potessero dormire e mangiare in comunità.
Il numero dei canonici dipendeva dai redditi della chiesa: più membri comprendeva il Capitolo e più la dignità del culto se ne avvantaggiava. Il capo dei canonici, unico e monarchico, si fregiava del titolo di proposto. Nel 1278, l'organico del Capitolo della propositura di Prato, oltre che dal proposto, era composto da 6 canonici, da 2 cappellani e 2 mansionari.
Nel 1419, i canonici erano 6 e i cappellani 14, oltre il proposto; nel 1475, i canonici (compreso il proposto) erano 13, i cappellani 27. Sul cadere del XV secolo, i preti addetti al servizio della propositura e collegiata di Prato erano complessivamente 45. Le costituzioni del 1532 prevedevano un proposto, due dignità, 16 canonici e un numero aperto di cappellani.
Nel 1591, prestavano servizio nel «duomo» di Prato, sotto la guida del proposto, 18 fra dignità e canonici, 18 cappellani e 6 commessi. Nel 1726, il Capitolo era costituito da 5 dignità, 20 canonici titolari, 3 canonici coadiutori e 27 cappellani. Quando, nel 1653, Prato ebbe finalmente una propria cattedra vescovile, su cui si assise il vescovo di Pistoia come titolare di entrambe le sedi, mentre cessò l'autorità e la dignità di proposto, il Capitolo dei canonici divenne cattedrale e conseguì anche il titolo d'alta distinzione di insigne e il grado onorifico di reverendissimo.
La propositura di Prato, che da sempre aveva aspirato all'autonomia ecclesiastica dal vescovo di Pistoia, era stata dichiarata nullius dioecesis dal papa Pio II il 3 settembre 1460. In seguito alla promulgazione del nuovo codice di diritto canonico, avvenuta il 25 gennaio 1983, il Capitolo cattedrale mantiene soltanto mansioni di carattere prevalentemente liturgico. Le più importanti funzioni attribuite in precedenza al Capitolo cattedrale sono state assunte dal collegio dei consultori.