Tutte le forme di vendita al minuto in sede fissa o ambulante non possono
essere esercitate senza l'autorizzazione del Sindaco. Ciò venne sancito con il Regio
Decreto Luotenenziale del 16 dicembre 1926; la legge del 5 febbraio 1934 n.237 poi
stabilì la disciplina del commercio ambulante. Attualmente le fonti normative sono
costituite dalla Legge dell'11 giugno 1971 n.426 e dalla riforma del commercio del
19 maggio 1976 n.398.