Livello: serie
Estremi cronologici: 1776 - 1850 mag. 18Consistenza: 3 unità
Il Motuproprio del 22 febbraio 1798
1
dava facoltà ai Magistrati comunitativi di dare in accollo le
strade locali ai proprietari terrieri frontisti ed adiacenti, che si impegnavano,
attraverso "scritte di accollo", a provvedere alla manutenzione del tratto di strada
di loro pertinenza per un periodo di tempo definito; la comunità si impegnava
d'altro canto a corrispondere il prezzo convenuto.
I contratti con gli
accollatari venivano stipulati in base ai risultati di perizie eseguite da un
esperto appositamente eletto e dal provveditore di strade della stessa comunità,
dopo accurati sopralluoghi condotti in base ai "campioni di strade", già approvati
da ogni Comunità
2
Ulteriori e più specifiche disposizioni vennero poi emanate con l'editto del 12
settembre 1814
3
e con il Regolamento
del 16 settembre 1816
4
. Nel
1825, abolito l'ufficio del provveditore di strade comunali, fu deputato a
effettuare sopralluoghi periodici sul mantenimento delle strade date in accollo
l'ingegnere di circondario, che inoltre rilasciava le certificazioni necessarie alla
riscossione dei pagamenti.
Le tre unità documentarie conservate, seppur
afferenti a due diversi periodi storici, sono state aggregate per la sostanziale
omogeneità della legislazione in materia e per l'esiguità della documentazione.
Campioni di
strade