Livello: serie
Estremi cronologici: 1816 - 1871Consistenza: 4 unità
Fin dal 1798 il Magistrato comunitativo era stato autorizzato dalle
autorità di governo ad appaltare la manutenzione delle strade a privati (il
cosiddetto "accollo"), soprattutto quando la Comunità non era in grado di provvedere
da sola a tale compito. Il regolamento emanato il 12 settembre 1814
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riconfermava la
figura del perito delle strade, il quale doveva operare sotto il controllo di due
membri del Magistrato specificamente incaricati a tale funzione.