Livello: fondo
Estremi cronologici: 1811 - 1866Consistenza: 73 unità
Con il ritorno di Ferdinando III di Lorena e la legge del 27 giugno 1814 fu
abolita l'organizzazione territoriale voluta dai francesi e con il Regolamento delle Comunità del Granducato del 16
settembre 1816
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furono
definitivamente riconfermati i principali uffici comunitativi già esistenti nel periodo
precedente alla dominazione napoleonica, in particolare il Magistrato Comunitativo,
costituito dal Gonfaloniere (non più eletto per tratta, ma nominato direttamente dal
sovrano su proposta del Soprintendente generale delle Comunità) e dai Priori, e il
Consiglio generale.
Il Gonfaloniere, capo riconosciuto della Comunità, rimaneva in
carica per tre anni; controllava l'attività amministrativa e finanziaria, curava il
mantenimento delle strade comunali, garantiva la quiete e la sicurezza pubblica
attraverso il giusdicente locale; comunicava con il governo tramite il Provveditore
della Camera delle Comunità e il Presidente del Buon Governo
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.
Tra coloro che
avevano superato il venticinquesimo anno di età erano nominati per tratta, dalle
rispettive borse, sia i Priori che i Consiglieri.
All'ufficio di Priore erano
ammessi soltanto coloro che godevano di un censo almeno doppio rispetto a quello
stabilito in ciascuna Comunità dai precedenti regolamenti settecenteschi; la scelta
definitiva fra gli estratti (in numero doppio rispetto ai posti vacanti) era poi
compiuta dal Soprintendente generale. La metà dei Priori veniva rinnovata annualmente.
Per quanto riguarda invece la nomina dei Consiglieri, imborsazioni e tratte
continuavano ad avvenire come di consueto.
Il Consiglio si riuniva a cadenza
annuale e aveva la funzione di eleggere, in accordo col Magistrato, i deputati al
reparto della tassa familiare, gli impiegati comunitativi, i medici e i chirurghi;
deliberava inoltre in merito ai provvedimenti per l'apertura di nuove strade.
Al
Magistrato Comunitativo era riservata l'approvazione del bilancio di previsione e del
rendimento dei conti oltre all'elezione del Camarlingo della Comunità. Per questa
elezione si procedeva alla messa a partito dei tre nominativi estratti dalla borsa del
Collegio dei Priori e veniva eletto colui che conseguiva i due terzi dei voti.
Successivamente, negli anni dal 1849 al 1853
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, il Consiglio
Comunale assunse funzione deliberante, mentre il potere esecutivo fu attribuito a
Gonfalonieri e Priori. La nomina dei Consiglieri non avveniva più per imborsazione e
tratta, ma per elezione diretta da parte dei contribuenti.
I membri del nuovo
Consiglio Comunale avevano numerose competenze: fra queste particolarmente importante
era l'elezione del Collegio dei Priori, scelti all'interno del Consiglio stesso con
votazione segreta e a maggioranza assoluta.
Altra innovazione era quella relativa
al prolungamento a quattro anni della carica di Gonfaloniere, che poteva essere
sollevato dal suo incarico solo per ordine sovrano.
Nel 1853
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, Leopoldo II
ripristinò il precedente sistema.
Con la Restaurazione Lamporecchio conservò la
propria autonomia e il Comune fece capo alla Cancelleria delle Podesterie di Pistoia,
compresa nella Podesteria di Serravalle e quando questa nel 1838 venne soppressa
Lamporecchio fu inserito in quella di Monsummano, dipendente dal Tribunale di prima
istanza e dal Vicario di Pistoia.
Dal 1848 al 1850 Lamporecchio fu sottoposto alla
prefettura di Pistoia, dipendendo dalla Delegazione di governo di Pistoia città.
Nel 1851, alla soppressione della Prefettura di Pistoia, Lamporecchio passò al
Compartimento fiorentino, Sottoprefettura di Pistoia.
Per acque e strade dipese da
Pistoia fino al 1850, quindi al Distretto di Pescia, Compartimento di
Pistoia.
Soggetti produttori:
Comunità di Lamporecchio, Lamporecchio (Pistoia),
1814 - 1865