Livello: serie
Estremi cronologici: 1554 - 1825Consistenza: 26 unità
Il danno dato riguardava la repressione dei danneggiamenti, dolosi o
colposi, che persone e animali (danno "bestiale" o "manuale") potevano provocare ai
terreni, alle colture e ai beni agricoli in genere, pubblici e privati.
Tale
materia aveva una regolamentazione del tutto particolare, assai variabile da luogo a
luogo, ma sostanzialmente affidata a tribunali interni alle comunità, che fondavano
le procedure di giudizio sulla consuetudine e su istruttorie sommarie, in cui
semplici prove testimoniali consentivano una rapida risoluzione delle vertenze.
Con la sottomissione a Firenze, alcuni comuni dovettero cedere la tradizionale
competenza al tribunale del giusdicente fiorentino, ma la maggior parte di essi
mantenne tale diritto, affidando spesso tale compito ad un notaio appositamente
scelto e coadiuvato dagli ufficiali maggiori del comune.