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AST | Recupero e diffusione degli inventari degli archivi toscani
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Accuse e stime di danni dati

Livello: serie

Estremi cronologici: 1576 - 1662

Consistenza: 4 unità

Del materiale prodotto per l'amministrazione del danno dato nella comunità di Castiglione si conservano attualmente nell'archivio comunale un registro di Accuse del compratore del provento degli anni 1609-1610 e 1620-1621 e tre registri di Stime di danni dati, che coprono con continuità il periodo 1576-1662. Documentazione a carattere più precipuamente giudiziario, nonché la quasi totalità dei registri di Accuse prodotti tra gli ultimi decenni del Cinquecento e i primi anni del secolo successivo dagli appaltatori del provento, è invece conservata nel fondo Giusdicenti dello Stato dell'Archivio di Stato di Siena 1 . Per la repressione dei reati connessi al danneggiamento di beni - in particolare di colture - sia privati che di proprietà comunitativa (danno dato), funzionava in ogni comunità uno specifico tribunale regolamentato dagli statuti locali 2 . Per Castiglione lo statuto del 1440 stabiliva che i priori, entro quindici giorni dall'inizio del loro semestre di carica, dovessero condurre un campaio, il quale coadiuvato da un messo doveva "acusare e denuntiare al vicario tutte quelle persone e bestie, le quali loro trovarranno e vedranno alcuna cosa commettare contra la forma de' presenti statuti" 3 . Il Consiglio, dal canto suo, ogni sei mesi - entro otto giorni dall'entrata in carica dei priori - doveva eleggere due viari e stimatori incaricati, tra l'altro, di valutare l'entità dei danni dati "da persone o da bestie" 4 . Il giusdicente, ricevute le denunce (accuse) presentate dal campaio, dal messo o da colui che avesse subìto il danno, procedeva alla citazione dell'accusato, tenuto a comparire entro cinque giorni, e, in caso di colpevolezza, lo condannava al pagamento di una multa 5 .

Secondo quanto si ricava dalle registrazioni relative alle condotte dei campai da parte dei priori, conservate per lo più nei Libri di memorie, oltre a un emolumento forfettario, i campai percepivano una quota delle condanne pecuniarie inflitte dal giusdicente ai contravventori, verosimilmente con procedura sommaria6. La documentazione conservata nell'archivio comunale attesta la diffusione della pratica di appaltare il provento derivante dal danno dato almeno dagli anni Quaranta del XVI secolo, sebbene nei primi tempi essa si alternasse ancora a forme di gestione diretta7.