Livello: serie
Estremi cronologici: 1817 - 1851Consistenza: 7 unità
Con la restaurazione le comunità persero le funzioni di stato civile che
vennero restituite alle parrocchie. Una circolare del 13 febbraio 1815
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stabiliva che i
cancellieri continuassero "a ricevere dai Parochi le note dei nati, dei morti, e dei
Matrimoni seguiti nelle respettive comunità" e ne trasmettessero il duplicato alla
Regia Segreteria. Sulla materia si tornò più diffusamente con una legge del 18
giugno 1817
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che
precisava disposizioni diverse per i cattolici e per gli individui di culto non
cattolico. Ribadito l'obbligo ai parroci di adempiere alle funzioni di registrazione
dello stato civile dei cattolici, veniva ordinato agli individui di culto non
cattolico "di denunziare personalmente nel termine di tre giorni, ed alla presenza
di due testimoni al Cancelliere comunitativo, nel di cui Compartimento dimorano,
tutti gli Atti di Nascite, Morti, e Matrimoni che gli riguardano" e ai cancellieri
di tenere "per ciascuna comunità da essi servita tre Registri, il primo dei quali
conterrà le dichiarazioni di Nascite, il secondo quelle di Morti, ed il terzo quelle
di Matrimoni" e trasmettere i duplicati di questi registri annualmente all'Ufficio
centrale di stato civile. Successivamente un Rescritto del 14 novembre 1817
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stabiliva che: "gli Atti
di Matrimonio che il suddito Toscano celebrerà in Stato Estero, dovranno essere
trascritti nei Registri del Paroco del luogo del domicilio del marito, se questi è
cattolico, del Cancelliere Comunitativo locale, se professa un culto diverso... il
marito sarà tenuto di denunziare nel termine di due mesi al Paroco, o Cancelliere
respettivo l'Atto di Matrimonio legalmente giustificato..." I registri qui
conservati sono stati preparati per la compilazione, ma non
utilizzati.