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AST | Recupero e diffusione degli inventari degli archivi toscani
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Statuti

Livello: serie

Estremi cronologici: 1519 - 1770

Consistenza: 2 unità

Durante la dominazione fiorentina i territori del distretto godettero di una considerevole autonomia amministrativa. Gli statuti regolamentavano l'organizzazione dei Comuni, contenendo gli ordinamenti per il funzionamento dei governi locali e per l'amministrazione della giustizia.
Con le riforme leopoldine, e l'introduzione dei regolamenti comunali generali, gli statuti persero la loro validità e cessò il particolarismo amministrativo che aveva caratterizzato il Granducato, lasciando spazio ad una organizzazione uniforme. Con le riforme di Pietro Leopoldo i Popoli e Comuni in cui era frazionato lo stato, scomparvero, e il territorio fu suddiviso in Comunità.

Presso l'Archivio di Stato di Firenze, fondo Statuti delle Comunità autonome e soggette, si conservano tre copie di statuti butesi: 1411 - 1709 (n. 104), 1519 - 1709 (n. 105), e 1711 - 1713 (n. 106).

Gli statuti di Buti, prevalentemente, disciplinano la tutela dei campi e dei pascoli, poiché l'economia butese si fondava quasi essenzialmente sui proventi dei boschi: legname, castagni, ulivi, ecc., fonti primarie per la vita del borgo, tanto che un ramo di olivo ed uno di castagno sono ancora oggi rappresentati sullo stemma del Comune. Gli statuti raccolgono pertanto numerosi ordinamenti che prevedevano pene pecuniarie per i trasgressori alle norme che regolamentavano il taglio della legna o la raccolta dei frutti: <...> molti danni che si fanno nei boschi di quel Comune, non tanto dalli huomini di quello ma più e con meno rispetto da forestieri e massimamente da Lucchesi, che per confinare con detto Comune fanno danni grandissimi ad ogni sorte di legnami, di modo che se non li riparassi i boschi verrebbero al tutto dissipati e guasti, per che non basta loro tagliare i legnami, che ancora cavano le ceppe1. <...> Chi vuol tenere capre in detto Comune di Buti le deva tenere a modi vecchi e patti usati, ciò è che non posino quelle mandare a pasturare per le selve dove fussino castagni <...> da calen di marzo insino a Ogni Santi e da Ogni Santi insino a tutto febbraio possino dette capre pasturare per tutti li castagni2. <...> Capre, pecore, porci e bestie vaccine, cavalline, asini e muli non posino andare di giorno ne di notte a pasturare negli uliveti e vigne3.



1 (161, 1)
Statuti del Comune di Buti copiati da M. P. Ferdinando Niccolò Rondinosi di San Gemignano l'Anno 1701
Il registro contiene la copia settecentesca degli statuti del Comune di Buti, dall'Anno Domini ab eius salutifera Incarnatione millesimo quingentesimo trigesimo primo indictione 1 quinta stilo florentino et more comunis Buti anno Domini millesimo quingentesimo trigesimo secundo et die decima mensis Decembris (cfr. c. 4 al 21 settembre 1699).
A c. 134 v.: l'originale è in una filza di sustanze in questa Cancelleria di Vico Pisano. [Tratti] li pesenti Statuti dal suo originale esistente nella Cancelleria di Vico Pisano questo presente Anno 1701 et autenticati per me Scipione Vecchi Cancelliere.
Il testo contiene aggiunte fino al 1726.
Reg. leg. in cuoio cc. 192, scritte 138
1532 dic. 10 (s.p. 1 ) - 1726 gen. 1
2 (162, 2)
Statuti del Comune di Buti
A c. 1: Questi sono li Statuti et ordini della Comunità et Popolo di Buti, Contado di Pisa et oggi della Città di Firenze, fatti et copiati al tempo delli prudenti huomini, li Gonfalonieri et Priori di detto Comune di Buti <...> questo dì quattro di maggio l'anno millecinquecento diciannove al corso Pisano.
A c. 98 v.: Adì 21 Febbraio 1730. Tratta la suddetta copia dal suo originale che si conserva nelli Archivio Pubblico delle Riformagioni della Città di Firenze, e nel Fascicolo 38 infra altri statuti di altre Comunità, e concorda.
Il testo contiene aggiunte fino al 1770.
Con rep.
Reg. leg. perg. cc. scritte 104
1519 mag. 4 (s. p.) - 1770 mar. 29