Le "accuse" dei danni dati, fatte dal campaio, la guardia campestre, erano
giudicate, secondo gli statuti del 1481, dal podestà e dal suo notaio, mentre al
cancelliere comunitativo era affidato il compito di registrare le sentenze e di
mostrarle a chi ne facesse richiesta. Successivamente, già con la riforma del 17
dicembre 1513, le sentenze diventarono di competenza degli ufficiali maggiori e
degli stimatori, mentre il cancelliere le doveva annotare sul libro delle
riformagioni. Nel 1584 si stabilì che gli ufficiali maggiori dovessero giudicare
sulle accuse fatte dal campaio "ogni tre mesi". I quaderni del danno dato, redatti
dal cancelliere, che era anche notaio del danno dato, contengono appunto le accuse e
le sentenze pronunciate dagli ufficiali maggiori. Come si è già detto per il
danno dato di Monsummano, in seguito al bando del 28 settembre 1688, per questo
genere di reati si poteva ricorrere al giusdicente locale. Sentenze di danno dato
sono raccolte negli atti civili di Montevettolini a partire dal 1693 e fino al 1759.
La serie è costituita in gran parte da quaderni di poche carte, spesso
contenenti solo le accuse del campaio, e risulta alquanto frammentaria e discontinua
soprattutto fino all'inizio del sec. XVII.