Gli statuti del 1410 stabilivano che il comune fosse retto da un consiglio
generale di 35 menbri, in carica per sei mesi, che eleggeva con il sistema delle
imborsazioni e delle tratte gli ufficiali (paciali, pesatori, stimatori, ufficiali
sull'estimo, ecc.), anch'essi in carica per sei mesi. Il consiglio, sempre per
tratta, eleggeva anche dodici difensori e nominava "due buoni uomini guelfi" come
ufficiali maggiori. Questi, oltre a sostituire il podestà in caso di assenza,
avevano il compito di "attendere a fatti del comune e provedere e ordinare i bisogni
del comune e al consiglio mostrare quello che occorre". Si stabiliva inoltre che
"non si possa consigliare nè fare nè mettere proposta senza volontà di detti
ofiaciali". Dalle provvisioni che precedono cronologicamente questi statuti risulta
che, oltre al consiglio generale, esisteva un consiglio minore, poi evidentemente
scomparso. Fino alla metà del '600 le deliberazioni sono prese prevalentemente dal
consiglio generale, che dal 1513 era composto di venti mebri, e dagli ufficiali
maggiori, i quali poi, in seguito, con la denominazione di "rappresentanti della
comunità", risultano l'unico organo deliberante.