Tasti di scelta rapida del sito: Menu principale | Corpo della pagina | Vai alla colonna di sinistra

AST | Recupero e diffusione degli inventari degli archivi toscani
Menu di navigazione
Home » Visualizza scheda complesso archivistico

Colonna con sottomenu di navigazione


Contenuto della pagina


Congregazione di Carità poi ECA di Lamporecchio

Livello: fondo

Estremi cronologici: 1871 - 1978

Consistenza: 258 unità

La legge n. 753 del 3 agosto 1862 relativa all'amministrazione delle Opere Pie istituì presso ogni Comune una Congregazione di Carità allo scopo di amministrare i beni destinati a beneficio dei poveri. Nel regolamento d'esecuzione della legge 1 si prevedeva inoltre che dette Congregazioni amministrassero direttamente le Opere Pie loro affidate in gestione dai Consigli comunali.
Successivamente, con la legge n. 6972, serie III, del 17 luglio 1890 relativa alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, furono ulteriormente precisate finalità e organizzazione delle Congregazioni: "a) prestare assistenza ai poveri, tanto in stato di sanità quanto di malattia; b) procurare l'educazione, l'istruzione, l'avviamento a qualche professione, arte o mestiere, od in qualsiasi altro modo il miglioramento morale ed economico. (Art. 1)".
La legge precisa ruoli e compiti degli amministratori: la Congregazione è composta da un Presidente e da un numero di membri variabile da quattro a dodici in relazione alla popolazione del Comune, tutti eletti dal Consiglio Comunale, del quale non più della metà dei membri della Congregazione deve fare parte. Il Presidente dura in carica per quattro anni, mentre i membri sono rinnovati per un quarto ogni anno e non possono essere rieletti senza soluzione di continuità, salvo esplicite disposizioni degli Statuti.
Relativamente all'amministrazione e alla contabilità, è prevista la tenuta di un inventario dei beni mobili e immobili, oltre allo stato dei diritti, pesi e obbligazioni coi relativi titoli. Ogni anno si devono redigere bilancio preventivo, conto consuntivo e relazione sul risultato morale della gestione. Gli amministratori rispondono personalmente dei danni economici provocati dall'inosservanza della legge, degli statuti e dei regolamenti. Le deliberazioni devono essere prese con l'intervento della metà più uno dei membri, e a maggioranza assoluta.
Sono soggetti all'approvazione della Giunta provinciale bilanci preventivi, conti consuntivi, conti dei tesorieri ed esattori, contratti di acquisto e alienazione di beni immobili, accettazione o rifiuto di lasciti e doni, locazioni e conduzioni ultranovennali, deliberazioni relative al patrimonio, al personale, alla gestione contabile, ai provvedimenti giudiziari, modifiche agli Statuti 2 .
Il Governo esercita la propria sorveglianza tramite un consigliere nominato dal Prefetto. In caso di scioglimento del Consiglio d'amministrazione della Congregazione di Carità, la gestione temporanea spetta di diritto alla Giunta Municipale.
Vengono concentrate nella Congregazione di Carità le istituzioni pubbliche di beneficenza esistenti nel Comune che non abbiano una rendita superiore a £ 5000, oppure di uno o più Comuni che insieme riuniti abbiano meno di diecimila abitanti; in quest'ultimo caso il concentramento ha luogo nella Congregazione del Comune dove l'istituzione ha la sua sede principale. Quando tale concentramento non avvenga, le istituzioni pubbliche di beneficenza possono essere comunque riunite per gruppi, dipendenti da una o più amministrazioni, secondo raffiniti dello scopo. L'art. 61 tuttavia precisa che le istituzioni pubbliche di beneficenza concentrate nella Congregazione di Carità o riunite in gruppi mantengono separati i patrimoni e continuano a erogare le rendite in conformità dei rispettivi statuti, a beneficio di coloro ai quali erano destinate; tale separazione deve risultare negli inventari, nei bilanci e nei conti. Rimane salva la possibilità di costituire consorzi fra le istituzioni di una stessa provincia.
Il regolamento di applicazione della legge 3 precisava che le Congregazioni dovevano avere un proprio archivio, in cui conservare, oltre agli atti generali, il registro protocollo della corrispondenza con la relativa rubrica alfabetica per materia e il registro cronologico delle deliberazioni.
Si provvide alla riforma della legge del 1890 con il R.D. 26 aprile 1923, n. 976, che dichiarava sciolte le Amministrazioni delle Congregazioni di Carità e di tutte le istituzioni pubbliche di beneficenza esistenti in uno stesso Comune e ne affidò la gestione a speciali commissari o commissioni, e con il successivo R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza vennero divise in due classi: alla prima appartenevano quelle che operavano a favore dei poveri esistenti nel territorio nazionale e quelle che avevano un'entrata patrimoniale effettiva superiore a £ 50.000; tutte le altre appartenevano alla II classe.
Nel 1937, con la legge n. 847 del 3 giugno, le Congregazioni furono soppresse e al loro posto vennero istituiti in ogni Comune gli Enti Comunali di Assistenza con lo scopo assistenza generica e temporanea ai bisognosi.
L'Ente (E.C.A.) era amministrato da un comitato composto da cinque membri, nei Comuni con meno di cinquemila abitanti, di nove nei Comuni con meno di cinquantamila abitanti e di tredici nei restanti. Tali membri erano nominati su proposta della Giunta municipale approvata dal Prefetto e duravano in carica quattro anni. Il Presidente era nominato tra i membri del comitato.
Per il raggiungimento dei propri fini l'Ente usufruiva delle rendite del proprio patrimonio e di quelle delle istituzioni pubbliche assistenziali che esso amministrava, nonché delle elargizioni di Provincia, Comune e altri enti pubblici e privati.
La legge sanciva il trasferimento all'E.C.A. del patrimonio, delle attività e della amministrazione assistenziale della locale Congregazione di Carità. Entro un anno dall'emanazione della legge doveva essere attuata la fusione con l'E.C.A di tutte istituzioni locali di assistenza e beneficenza che avessero lo stesso fine.
Con la soppressione degli Enti Comunali di Assistenza le attribuzioni, il personale e i rapporti patrimoniali degli E.C.A. furono trasferiti ai Comuni con il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. Manca la documentazione relativa al 1957 e, per quanto riguarda l'assistenza invernale, quella relativa al biennio 1957-1958.