Livello: fondo
Estremi cronologici: 1871 - 1978Consistenza: 258 unità
La legge n. 753 del 3 agosto 1862 relativa all'amministrazione delle Opere Pie
			istituì presso ogni Comune una Congregazione di Carità allo scopo di amministrare i beni
			destinati a beneficio dei poveri. Nel regolamento d'esecuzione della legge
  1
 si prevedeva inoltre che dette
			Congregazioni amministrassero direttamente le Opere Pie loro affidate in gestione dai
			Consigli comunali. 
Successivamente, con la legge n. 6972, serie III, del 17 luglio
			1890 relativa alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, furono
			ulteriormente precisate finalità e organizzazione delle Congregazioni: "a) prestare
			assistenza ai poveri, tanto in stato di sanità quanto di malattia; b) procurare
			l'educazione, l'istruzione, l'avviamento a qualche professione, arte o mestiere, od in
			qualsiasi altro modo il miglioramento morale ed economico. (Art. 1)". 
La legge
			precisa ruoli e compiti degli amministratori: la Congregazione è composta da un
			Presidente e da un numero di membri variabile da quattro a dodici in relazione alla
			popolazione del Comune, tutti eletti dal Consiglio Comunale, del quale non più della
			metà dei membri della Congregazione deve fare parte. Il Presidente dura in carica per
			quattro anni, mentre i membri sono rinnovati per un quarto ogni anno e non possono
			essere rieletti senza soluzione di continuità, salvo esplicite disposizioni degli
			Statuti. 
Relativamente all'amministrazione e alla contabilità, è prevista la tenuta
			di un inventario dei beni mobili e immobili, oltre allo stato dei diritti, pesi e
			obbligazioni coi relativi titoli. Ogni anno si devono redigere bilancio preventivo,
			conto consuntivo e relazione sul risultato morale della gestione. Gli amministratori
			rispondono personalmente dei danni economici provocati dall'inosservanza della legge,
			degli statuti e dei regolamenti. Le deliberazioni devono essere prese con l'intervento
			della metà più uno dei membri, e a maggioranza assoluta. 
Sono soggetti
			all'approvazione della Giunta provinciale bilanci preventivi, conti consuntivi, conti
			dei tesorieri ed esattori, contratti di acquisto e alienazione di beni immobili,
			accettazione o rifiuto di lasciti e doni, locazioni e conduzioni ultranovennali,
			deliberazioni relative al patrimonio, al personale, alla gestione contabile, ai
			provvedimenti giudiziari, modifiche agli Statuti
  2
. 
Il Governo esercita la propria
			sorveglianza tramite un consigliere nominato dal Prefetto. In caso di scioglimento del
			Consiglio d'amministrazione della Congregazione di Carità, la gestione temporanea spetta
			di diritto alla Giunta Municipale. 
Vengono concentrate nella Congregazione di
			Carità le istituzioni pubbliche di beneficenza esistenti nel Comune che non abbiano una
			rendita superiore a £ 5000, oppure di uno o più Comuni che insieme riuniti abbiano meno
			di diecimila abitanti; in quest'ultimo caso il concentramento ha luogo nella
			Congregazione del Comune dove l'istituzione ha la sua sede principale. Quando tale
			concentramento non avvenga, le istituzioni pubbliche di beneficenza possono essere
			comunque riunite per gruppi, dipendenti da una o più amministrazioni, secondo raffiniti
			dello scopo. L'art. 61 tuttavia precisa che le istituzioni pubbliche di beneficenza
			concentrate nella Congregazione di Carità o riunite in gruppi mantengono separati i
			patrimoni e continuano a erogare le rendite in conformità dei rispettivi statuti, a
			beneficio di coloro ai quali erano destinate; tale separazione deve risultare negli
			inventari, nei bilanci e nei conti. Rimane salva la possibilità di costituire consorzi
			fra le istituzioni di una stessa provincia. 
Il regolamento di applicazione della
				legge
  3
 precisava
			che le Congregazioni dovevano avere un proprio archivio, in cui conservare, oltre agli
			atti generali, il registro protocollo della corrispondenza
				con la relativa rubrica alfabetica per materia e il registro cronologico delle
				deliberazioni. 
Si provvide alla riforma della legge del 1890
			con il R.D. 26 aprile 1923, n. 976, che dichiarava sciolte le Amministrazioni delle
			Congregazioni di Carità e di tutte le istituzioni pubbliche di beneficenza esistenti in
			uno stesso Comune e ne affidò la gestione a speciali commissari o commissioni, e con il
			successivo R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841, le istituzioni pubbliche di assistenza e
			beneficenza vennero divise in due classi: alla prima appartenevano quelle che operavano
			a favore dei poveri esistenti nel territorio nazionale e quelle che avevano un'entrata
			patrimoniale effettiva superiore a £ 50.000; tutte le altre appartenevano alla II
			classe. 
Nel 1937, con la legge n. 847 del 3 giugno, le Congregazioni furono
			soppresse e al loro posto vennero istituiti in ogni Comune gli Enti Comunali di
			Assistenza con lo scopo assistenza generica e temporanea ai bisognosi. 
L'Ente
			(E.C.A.) era amministrato da un comitato composto da cinque membri, nei Comuni con meno
			di cinquemila abitanti, di nove nei Comuni con meno di cinquantamila abitanti e di
			tredici nei restanti. Tali membri erano nominati su proposta della Giunta municipale
			approvata dal Prefetto e duravano in carica quattro anni. Il Presidente era nominato tra
			i membri del comitato. 
Per il raggiungimento dei propri fini l'Ente usufruiva delle
			rendite del proprio patrimonio e di quelle delle istituzioni pubbliche assistenziali che
			esso amministrava, nonché delle elargizioni di Provincia, Comune e altri enti pubblici e
			privati. 
La legge sanciva il trasferimento all'E.C.A. del patrimonio, delle
			attività e della amministrazione assistenziale della locale Congregazione di Carità.
			Entro un anno dall'emanazione della legge doveva essere attuata la fusione con l'E.C.A
			di tutte istituzioni locali di assistenza e beneficenza che avessero lo stesso fine.
			
Con la soppressione degli Enti Comunali di Assistenza le attribuzioni, il personale
			e i rapporti patrimoniali degli E.C.A. furono trasferiti ai Comuni con il D.P.R. 24
			luglio 1977, n. 616.
		Manca la documentazione relativa al 1957 e, per quanto riguarda
			l'assistenza invernale, quella relativa al biennio 1957-1958.
                        Soggetti produttori:
                                                    Congregazione di carità di Lamporecchio,
Lamporecchio (Pistoia), 1862 - 1937
                                                    Ente comunale di assistenza di Lamporecchio,
Lamporecchio (Pistoia), 1937 - 1977
                                                    Opera Pia di San Silvestro di Larciano, Larciano
(Pistoia), sec. XVIII - sec. XIX
                                                    Opera Pia San Paolo a San Baronto, Lamporecchio
(Pistoia), sec. XVII -
                                            

 
     
    