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Podesteria di Colle fino al 1772

Livello: fondo

Estremi cronologici: 1529 - 1772

Consistenza: 863 unità

3. La produzione e la conservazione documentaria

Le estese competenze in materia civile e penale del podestà colligiano e la giurisdizione di appello mantenuta dai priori locali a seguito della sottomissione a Firenze del 1349, consentono il reperimento nell'archivio comunitativo dell'intera gamma delle tipologie documentarie giudiziarie tipiche dell'ancien régime.

a) Banco delle cause civili o banca attuaria

Colle, comunità politicamente e demicamente importante, presentava una notevole articolazione dell'assetto giudiziario che corrispose ad un altrettanto articolata produzione documentaria. È dato ormai assodato dalla storiografia che da tempo si occupa delle dinamiche di formazione dello stato subregionale fiorentino, che alla soggezione dei principali centri toscani a Firenze fosse corrisposta una sostanziale deprofessionalizzazione giuridica dei rettori inviati localmente dalla Dominante, non più tratti dal circuito extra regionale di giusperiti ma designati fra cittadini fiorentini spesso digiuni di diritto chiamati a svolgere il delicato ruolo politico di mediatore fra gli organi centrali, sempre più ingerenti anche nell'amministrazione interna delle comunità, e le esigenze locali. Per i centri di più antica tradizione comunale tuttavia la presenza nella familia del rettore di un giudice giusperito rappresentò "una differenziazione di privilegi rispetto ad altre zone meno urbanizzate del dominio e la tutela di un più adeguato esercizio della giustizia civile" 1 . Colle, così come altri importanti centri toscani, godette del diritto di avere un iudex et assessor addottorato, tecnicamente chiamato alla definizione delle cause civili e criminali 2 . Nel caso colligiano la divaricazione delle funzioni 'politico-amministrative' del podestà da quelle 'tecnico-giuridiche' del giudice, concettualmente due componenti dello stesso officium, corrispose ad un'analoga divaricazione sul piano della produzione documentaria 3 . Pur essendo il podestà, in quanto depositario del merum et mixtum imperium, l'unico soggetto istituzionale legittimato de iure a formare e manifestare all'esterno la volontà del suo ufficio, de facto era il giudice, membro della familia podestarile, ad istruire le cause e ad emanare sentenza in materia civile, lasciandone alla corte podestarile l'esecuzione 4 . Questa differenziazione funzionale 'interna' all'officium podestarile, si tradusse in una separazione tra i libri dei notai del banco delle cause civili chiamati a rogare gli atti per il giudice assessore e i libri del podestà compilati dal suo notaio - il miles sotius poi cavaliere - e destinati a contenere della materia civile i soli procedimenti esecutivi (sequestri, gravamenti, incarcerazioni ecc.), la parte finale cioè dell'intero procedimento giudiziario, di competenza podestarile in quanto esecutore e garante degli ordinamenti comunali, oltre a tutta la documentazione riservata al rettore in quanto referente del potere centrale 5 . Entrambe le tipologie erano indicate dai coevi indi- stintamente dal termine Civili. Analogamente ad altri centri la documentazione relativa alla materia civile era prodotta dai due notarii causarum civilium, detti anche notarii banci iuris civilis, estratti ogni bimestre fra i notai colligiani imborsati durante le periodiche Riforme 6 . Questi, impiegati al "banchum" del podestà, erano tenuti ad acquisire e registrare nel loro Civile (sottoserie Libri dei notai del banco delle cause civili), tutti gli atti prodotti dalle parti, per ciascuno dei quali avevano diritto a riscuotere un compenso differenziato a seconda della tipo di atto, oltre al loro salario ordinario 7 . Il mantenimento del diritto di nomina di tale ufficio da parte di alcuni centri del Distretto dopo la sottomissione a Firenze, va di pari passo coi privilegi concessi in merito alla presenza di un giusperito nella familia podestarile. In questo modo infatti si garantiva alle comunità dalla più consolidata tradizione autonomistica la possibilità di un concreto controllo sull'andamento dei procedimenti civili affidandone a notai autoctoni fasi importanti come l'escussione dei testi e la confezione degli atti che avrebbero dovuto poi essere esaminati dal giudice 8 . Così come a Colle, anche a San Gimignano ad esempio, gli statuti prevedevano l'imborsazione e l'estrazione di due "notarii causarum civilium", che non furono mai tuttavia investiti di una limitata giurisdizione civile su controversie di modesta entità, come ipotizzato per altre realtà, ma solo di compiti inerenti la produzione documentaria 9 . Resta da osservare come in generale non abbia giovato alla definizione di simili istituzioni l'ambiguità dei termini banca attuaria o banco delle cause civili, usati indifferentemente dalla fonti coeve per indicare, secondo gli studi che se ne sono occupati finora, solamente quei tribunali retti da un notaio di nomina comunitativa avente competenza su cause di limitato valore o quelle sedi, lontane dal capoluogo di podesteria, dove la giustizia civile veniva amministrata da un notaio della familia podestarile investito delle funzioni di giusdicente 10 Le modalità con cui i notai colligiani venivano forniti dei Civili al momento del loro insediamento sono assai confuse e alternate fra il XV e fin tutto il XVIII secolo, dimostrando in alcuni periodi un'evidente continuità con la tradizione di produzione e conservazione documentaria notarile. Agli inizi del XV secolo era in uso la prassi che prescriveva ai notai del banco l'obbligo di riconsegnare al camerlengo generale alla fine del loro mandato "libros actorum causarum civilium per eos et quemlibet eorum in dicto eorum officio factos, ligatos, ordinatos et subscriptos" 11 . Tale consuetudine sembra superata tre decenni dopo, quando ad entrambi i notai veniva consegnato un unico "liber actorum civilium", da consegnare ai successori alla fine del loro mandato, nell'alveo della più tradizionale produzione documentaria comunale 12 . Il più antico Civile dei notai del banco conservato attualmente nell'archivio colligiano, risalente al 1529 13 , ci testimonia un'ulteriore variante rispetto alla prima delle forme di trasmissione in uso nel secolo precedente: al momento del primo insediamento in carica, i notai dovevano dotarsi di un "un libro per huomo di carte dugento almeno, a spese loro coperti di carta pecora biancha, il qual libro sia intitulato dal cancelliere del Comune, notandovi il numero delle carte, il nome del notaio, el giorno, mese et anno dell'intitulatione". I notai erano tenuti a conservarli "continuo appresso" e ad utilizzarli "respettivamente ogni volta e sempre che saranno estratti ad esercitar il detto officio sin che non saranno pieni e tutti scritti" 14 . Questo sistema regolerà la produzione dei Civili dei notai del banco fino alla metà del XVII secolo 15 , fatto salvo il periodo 1560-1567, durante il quale si registra un ritorno alla prassi quattrocentesca della redazione di libri di grande formato intitolati dal cancelliere, dove le registrazioni si susseguono bimestre per bimestre a prescindere dall'attuario in carica. Unica variante rispetto al XV secolo la consegna di due registri, uno per ciascun notaio 16 . Quest'ultima modalità di produzione infine sarà nuovamente adottata temporaneamente dal 1652 al 1656 e definitivamente dal 1662 al 1740, ultimo anno per il quale possediamo i registri 17 . Che tuttavia il sistema prevalentemente utilizzato per la conservazione dei Civili degli attuari fra XVI e XVII secolo presentasse alcune ambiguità di fondo era questione ben chiara anche agli occhi dei contemporanei: ciascun registro infatti, seppur de iure di pertinenza comunale come dimostrava l'intitolazione del cancelliere, de facto veniva utilizzato dal notaio al pari degli altri protocolli riferentisi alla sua attività professionale privata di rogatario. Le autorità colligiane rivolsero pressanti attenzioni fra Cinquecento e Seicento affinché ad esempio, alla morte dei notai che avevano rivestito la carica di attuario, questa documentazione non finisse dispersa, basandosi sulle leggi ducali emanate in materia di atti notarili 18 . Nel 1627 si dispose finalmente l'ordine per gli attuari di depositare il loro Civile "in Cancelleria di palazzo in un armadio separato da serrarsi et la chiave la deve tenere il cancelliere della comunità che per i tempi sarà et deva et possa esso dar vista et copia di qualsivoglia atto in detti Civili esistenti a tutti quelli a quali occorreranno et per ciò consegua li medesimi emolumenti che s'aspetterebbono a detti notai se di tali atti havessero a dar copia" 19 . Il tentativo di evitare la dispersione e un uso 'privato' da parte dei notai di tale documentazione, soprattutto nel rilascio delle copie, rappresentò una preoccupazione costante per le autorità colligiane fra XVII e XVIII secolo, impegnate a reprimere "il grand'abuso che praticano gli attuarii di banco nel ritenere i Civili et atti volanti nelle proprie loro carte senza rimetterli nel pubblico archivio di questa città o almeno differirne la restituzione a che s'aspetta per l'avidità di voler essi far lucro in darne le copie, il che opera che con la lunghezza del tempo molti di più se ne smarriscono" 20 . Per ovviare a questo stato di fatto si prescrisse nuovamente l'obbligo della restituzione al cancelliere dei registri alla fine del mandato degli attuari, arrivando a comminare l'eliminazione dalle liste degli eleggibili per quel notaio che lo avesse eluso per tre volte 21 . Nonostante i ripetuti sforzi evidentemente il versamento in Cancelleria dei registri da parte degli attuari non dovette avvenire con particolare sollecitudine e solerzia vista l'attuale lacunosità della serie, imputabile forse anche ad una scarsa cura di tale tipo documentaria 22 . I notai attuari avevano il compito di verbalizzare e registrare tutti gli atti in materia civile che venivano presentati al banco del podestà dalle parti (comparse, petizioni, fedi ecc.) trascrivendoli integralmente nel proprio registro ed allegandoveli in fine, anche se naturalmente non tutte le cause venivano risolte in via giudiziale ma la maggior parte di esse trovava risoluzione sommaria che si esplicava in termini abbreviati e procedure non scritte 23 . In calce alla petizione, in gran parte di esazione di crediti, registrata nel Civile dell'attuario veniva annotata la data di citazione della controparte e l'esito della sua comparizione 24 . Una volta verificata da parte del giudice assessore la bontà dei titoli di credito presentati dall'attore, si procedeva all'emanazione della sentenza registrata dagli attuari, in forma direttamente esecutiva come gravamento, nei cosiddetti "bastardelli del banco" o "bastardelli dei gravamenti", libretti che trasmessi al miles socius servivano a redigere le poste di gravamento conservate nel Libro del Civile del podestà, tenuto alla loro esecuzione materiale 25 . Nel caso in cui la controparte avesse sollevato eccezione alle richieste del querelante si procedeva all'instaurazione della causa con un procedimento più complesso che prevedeva la raccolta di tutta una serie di prove documentarie come comparse degli avvocati, escussioni dei testi, fedi, libri dei conti 26 . A differenza di quanto avveniva ad esempio in area senese, dove nei casi contenziosi gli atti originali riferentisi alla stessa causa andavano a costituire un fascicolo autonomo 27 , a Colle, almeno fino al 1620, dopo essere stati copiati, gli atti venivano solitamente allegati ai Libri dei notai del banco delle cause civili, disposti cronologicamente in base alla data di esibizione annotata sul dorso (l'exhibita), fatto salvo un trentennio che va dal 1560 al 1590 circa, durante il quale non possediamo atti originali in allegato 28 . Ad ogni bimestre registrato nel Civile corrispondeva quindi una "filza in filo di atti", la cui numerazione, per carte o per inserti, ripartiva da capo all'inizio di ogni bimestre 29 . I rimandi agli atti presenti a margine delle registrazioni del Libri dei notai del banco delle cause civili consentivano di ricostruire le cause nelle varie fasi fino all'emanazione della sentenza che, pronunciata dal giudice assessore, veniva rogata dall'attuario nel suo registro 30 . A partire dall'ultimo decennio del XVI secolo si affermò anche l'uso da parte degli attuari di conservare i fascicoli bimestrali degli atti originali in filze distinte dai Civili (sottoSerie Filze degli atti del banco delle cause civili), rendendo possibile la corrispondenza fra quelli prodotti dallo stesso notaio nello stesso lasso temporale 31 . La coesistenza fra questi due sistemi di conservazione fa tuttavia supporre che la scelta di uno o dell'altro fosse più dettata dalla consuetudine del notaio che non da precise disposizioni comunitative, che solo nel 1620 codificheranno l'obbligo per gli attuari di copiare nei Civili le sole scritture "presentate con animo di rihavere come istrumenti, scritte, fedi e cose simili" e di cucire quelle che "che hanno a rimanere nelli atti (...) all'ultimo del Civile con riscontro del numero" 32 . A complicare ulteriormente il quadro odierno intervennero i pesanti rimaneggiamenti subiti dalle Filze degli atti probabilmente durante le operazioni di riordinamento dell'archivio condotte nel XIX secolo, che videro la ricomposizione degli atti di diversi notai in poche unità come testimoniato dalla presenza di più numerazioni sulle carte e dei segni di antiche legature sulle copertine 33 . Solo a partire dal 1621, in corrispondenza forse non casuale con il ricordato provvedimento dell'anno precedente, gli atti riferentisi allo stesso procedimento cominciarono ad essere riuniti in un unico fascicolo, conservato e ora repertoriato nei Libri del Civile del podestà, provocando così una drastica riduzione degli atti registrati nei Libri dei notai del banco e delle cause civili e nelle Filze degli atti del banco delle cause civili, la cui produzione si arresta nel 1740.

b) I Libri del Civile del podestà

Una volta che il giudice assessore aveva emanato la sua sentenza, il miles sotius provvedeva alla registrazione dell'atto esecutivo conseguente nei Libri del Civile del podestà. Questi erano composti da diversi quaderni cartacei, ciascuno dei quali era destinato a specifiche registrazioni, rilegati probabilmente alla fine del mandato con una coperta in pergamena su cui spesso si provvedeva a far dipingere l'arme della famiglia del podestà. La natura degli atti contenuti dai Libri del Civile podestarili riflettono in pieno l'inestricabile intreccio fra competenze giudiziarie ed amministrative svolte da questi ufficiali, in tutto e per tutto primi referenti locali del potere centrale ed investiti della piena iurisdictio 34 . Solitamente ogni filza, alla quale in principio veniva allegato il già citato bastardello del banco 35 , conteneva un repertori con gli indici della filza divisi per attore, per reo, per atto esecutivo, per località ecc., seguito dal vero e proprio "Liber causarum civilium" dove venivano annotati i procedimenti esecutivi a carico dei rei. Inizialmente si provvedeva a distinguere all'interno di un unico quaderno le istanze di esecuzione avanzate sia dagli attori privati che da quelli pubblici quali camerlenghi comunitativi o ufficiali fiorentini 36 , salvo poi a partire dalla seconda metà del XVI secolo dedicare quaderni distinti a seconda della natura degli attori 37 . Nel repertori o in quaderni separati venivano effettuate tutta una serie di registrazioni connesse all'attività di vigilanza affidata al podestà, (visite di prigioni, referti di bestie trove e perse, rappresentazioni di confinati, rassegne della Banda della Valdelsa, prezzi di grano e biade, portate dei bozzoli da seta, licenze di macellazione) 38 , nonché quelle attinenti alle competenze di carattere amministrativo da lui esercitate istituzionalmente. Se rispetto ai vari tributi imposti localmente o centralmente il podestà rivestiva un ruolo di mera esecutività rispetto alle istanze dei camerlengati locali, cui era stata demandata dal centro la responsabilita della riscossione, ben diverso è il ruolo da lui giocato nell'amministrazione di gabelle quale quella delle farine o delle carni, per le quali il centro organizzò una struttura decentrata in grado di farsi carico della riscossione 39 . Il riflesso documentario della centralità del podestà nel sistema di esazione di queste imposte a partire dalla loro istituzione a metà del XVI, secolo è evidente nei Libri del Civile: inizialmente i compiti di supervisione si tradussero nella registrazione nel repertori delle garanzie (i sodi) 40 , presentate dalle categorie professionali interessate (osti, beccai, pizzicagnoli, mugnai), dalla validazione formale dei loro libri (le intitolazioni dei libricciuoli di hosti, beccai e pizzicagnoli) 41 , nella trasmissione a Firenze all'Ufficio delle farine della polizze raccolte localmente (le rimesse di polizze) e nelle ispezioni in loco (le visite di mulini). A partire dal 1652 l'esazione di queste imposte, entrambe sottoposte al centrale Ufficio delle farine, fu affidata direttamente ai podestà coadiuvati nella riscossione dai propri camarlenghi 42 , salvo poi nel 1678 trasformare la gabella delle farine in un'imposizione personale, ripartita fra le famiglie della comunità sotto la supervisione del cancelliere, e ricorrere per la gabella della carne ad appalti e privative 43 . Il ruolo di collegamento svolto dal podestà colligiano fra l'apparato amministrativo-giurisdizionale centrale e la comunità locale appare ancora più evidente se passiamo ad analizzare il carteggio conservato all'interno dei Civili podestarili e destinato ad infittirsi via via che ci si inoltra nel XVI secolo, parallelamente alle crescenti attenzioni rivolte dal potere centrale al controllo della periferia. Fino a tutto il XV secolo le lettere concernenti la sfera amministrativa e giudiziaria della podesteria inviate al rettore venivano registrate nei "libri causarum civilium", utilizzati in questo caso come veri e propri copialettere, salvo poi trovare stabile collocazione a partire dalla metà del XVI secolo, in ragione del loro aumento esponenziale, in fascicoli autonomi destinati a raccogliere gli originali, indicizzati e repertoriati sempre più analiticamente 44 . Il cospicuo aumento di corrispondenza registrato alla metà del XVI secolo rappresenta senza dubbio un riflesso del processo di dirigismo e tutela degli affari comunitativi attuato da Cosimo I attraverso la creazione ex novo o l'adeguamento di magistrature centrali, sempre più inclini ad avocare a sé ogni potere decisionale su di un ventaglio sempre più ampio di questioni. Il costante e crescente flusso di informazioni, lettere attinenti a processi particolari, ordini generali estesi a tutto il dominio, finì col trovare un alveo naturale nelle ormai consolidate ab antiquo strutture delle giusdicenze del dominio ed un bacino di sedimentazione documentaria altrettanto naturale nei Libri del Civile dei rettori. La diffusione della figura del cancelliere 'fermo', laddove effettivamente consolidatasi come nel caso colligiano, non significò del resto un consequenziale svuotamento delle prerogative podestarili, ma semmai l'instaurazione di un dualismo funzionale destinato a durare fino alla vigilia delle riforme leopoldine e a tutt'oggi forse non ancora del tutto definito 45 . È presumibile che perlomeno fino all'ultimo ventennio del XVII secolo, periodo in cui comincia la raccolta sistematica degli atti di propria pertinenza da parte del cancelliere, le filze podestarili costituissero il primo filtro di gran parte della documentazione inviata perifericamente dagli uffici fiorentini. Il successivo passaggio di questo flusso documentario prevedeva in alcuni casi l'ulteriore registrazione separata di quelle lettere ritenute utili per il disbrigo delle proprie incombenze sia da parte del miles socius sia da parte del cancelliere, nelle vesti quest'ultimo di referente del potere centrale o in quelle di attuario comunitativo, dando origine rispettivamente alle distinte serie di Leggi, ordini e bandi conservati in questa sezione, e di Libri di memorie e Lettere 46 conservati rispettivamente nelle sezioni inventariali dedicate alla 'Comunità di Colle fino al 1776' e alla 'Cancelleria di Colle fino al 1808'. Alla luce di quanto emerge dalle modalità di conservazione documentaria e di quanto affermato in precedenza per gli atti processuali 47 , pare difficile poter affermare che tutti gli ordini centrali, compresi quelli su materie di competenza del cancelliere, venissero conservati nei Civili podestarili solo in ossequio alla sua "preminenza, piuttosto formale che sostanziale" nella vita comunitativa 48 . In realtà analizzando l'iter di una delle prove ritenute più significative della crescente importanza cancelleresca nelle comunità del dominio fiorentino negli anni Settanta del Cinquecento, l'Istruzione ai cancellieri, possiamo rilevare come il medesimo testo fosse stato copiato sia nei Civili del podestà, in quanto egli era tenuto a verificarne l'attuazione e a risponderne evidentemente in caso contrario dinanzi ai Nove, sia nei copialettere comunitativi da parte del cancelliere, che ne era il vero destinatario ed esecutore materiale 49 . Formalmente simile al carteggio, ma spesso ben distinta all'interno delle Civili podestarili figura, a partire dalla metà del XVI secolo, poi tutta una serie di documentazione eterogenea, indicata genericamente come "commissioni e rescritti" o più spesso come "atti civili" 50 , costituita da fascicoli processuali delegati al podestà dai tribunali centrali 51 , atti relativi a suppliche inviate al granduca, escussioni di testi richieste da altre giusdicenze 52 , eccezioni sollevate in merito a provvedimenti esecutivi o a disposizioni centrali, che hanno come comune denominatore l'istruzione da parte dell'autorità centrale e la successiva delega al locale podestà per la loro definizione, coerentemente all'ingerenza sempre crescente dei tribunali centrali 53 . Le suppliche inviate al granduca ad esempio venivano nuovamente trasmesse al podestà con l'annotazione del provvedimento preso a tergo a firma dell'auditore fiscale 54 . In molti casi gli atti sono numerati con dei riferimenti a margine al quaderno delle lettere: ad esempio una lettera di una magistratura centrale delegava al rettore l'escussione di un teste, la raccolta di certe informazioni, che poi venivano puntualmente allegate in copia con gli altri atti 55 . A partire come visto dal 1621 gli atti riferentisi allo stesso affare cominciarono ad essere riuniti in un unico fascicolo, repertoriato in base ai nomi degli attori 56 . Nel cosiddetto Libro delle suppliche, compilato fra il 1551 e il 1616, venivano poi copiate dal miles socius tutti gli atti relativi alle singole istanze, comprensivi dei rescritti ducali, con l'indicazione a margine della filza e della carta da cui erano state copiate 57 . L'indissolubile propedeuticità dell'operato della banco delle cause civili, organo di nomina comunitativa, per l'esercizio della piena giurisdizione civile da parte della corte podestarile ha suggerito in questa sede far afferire alla stessa sezione la documentazione prodotta da questi due organi 58 . Nella serie definita convenzionalmente Banco delle cause civiligli atti dei singoli notai sono stati organizzati in due sottoSerie - Libri dei notai del bancodelle cause civili e Filze degli atti del banco delle cause civili- tenendo presente che laddove possibile, per le ragioni sopra esposte, sono state accostati i registri e gli atti compilati nello stesso periodo dal medesimo notaio 59 . Più semplice si è rivelato il discorso invece per la documentazione ordinaria prodotta dalla corte del podestà e riconducibile al lasso temporale del suo mandato: l'ordinamento proposto infatti ha creato un'unica serie, Cause e atti dei podestà, divisa al suo interno secondo la successione cronologica dei giusdicenti, sotto a ciascuno dei quali sono stati riuniti in sequenza i Libri del Civile, gli Atti civili, i Libri del Criminale dei non descritti e quelli dei descritti, le Sentenze criminali e gli Atti criminali prodotti durante il loro mandato 60 . L'adozione di questa struttura, oltre ad aderire a quello che in origine era lo schema conservativo di questa tipo di documentazione, consente di ovviare alle frequenti eccezioni cui necessariamente si dovrebbe far ricorso adottando un ordinamento basato sul criterio dell'individuazione di singole tipologie documentarie omogenee (serie degli atti civili, serie degli atti criminali, serie delle sentenze ecc.). Tale sistema, pur metodologicamente corretto e uniforme alla prassi adottata in altri fondi simili 61 , dovrebbe fare infatti necessariamente i conti con le mutevoli prassi di condizionamento ed organizzazione delle carte, che si sedimentarono tuttavia non rispecchiando sempre coerentemente le funzioni istituzionali di chi le produsse quanto piuttosto le sue esigenze conservative 62 . La documentazione non riconducibile invece alla durata del mandato del rettore ma connessa comunque alla sua attività giurisdizionale e amministrativa è stata organizzata in quattro serie distinte - 'Specchi' delle sentenze criminali, Paci e tregue, Libri delle suppliche, Leggi, ordini e bandi- poste in fondo alla sezione. TAVOLA 18. I Libri dei notai del banco delle cause civili (1529-1662). I Libri del Criminale del podestà e gli 'Specchi' delle sentenze criminaliA differenza degli atti civili, prodotti come si è visto da notai di nomina comunitativa, gli atti criminali venivano rogati per intero dal miles socius, notaio facente parte della familia podestarile. Questi provvedeva a registrare nel "Liber causarum criminalium" i procedimenti istruiti dal podestà e dai suoi ufficiali su suo mandato, annotando brevemente il nome dell'accusato e l'accusa mossagli. Per perseguire un reato il podestà poteva procedere venendo a conoscenza direttamente della notitia criminis, per accusationem da parte dell'offeso, per inquisitionem da parte dell'ufficio o per inventionem et denuntiationem da parte dei sindaci dei malefici e dei balitori delle ville 63 . Una volta proceduto all'accusa e alla sua notificazione, il notaio registrava le comparse dei convenuti e le escussioni dei testi con modalità analoghe a quelle descritte per la materia civile 64 . Fino al 1543 la documentazione criminale venne rilegata assieme a quella civile in un'unica filza della durata del semestre di carica podestarile, salvo poi sdoppiarsi nella produzione dei Libri del Civile ed in quelli del Criminale 65 . Il regime di privilegio degli appartenenti alle milizie granducali determinò a loro volta, a partire almeno dal 1548, lo sdoppiamento del registro delle cause criminali, uno per i descritti delle bande ed uno per i non descritti 66 . In entrambi i casi gli atti presentati dalle parti venivano allegati in fondo al Criminale e numerati, in modo da poter essere reperiti velocemente 67 . Le sentenze dei procedimenti venivano annotate o separatamente all'interno del registro delle cause, come solitamente accade per i Libri del Criminale più antichi 68 , o più spesso in registri costituenti unità autonome 69 o legate insieme al registro dei processi nelle filze 70 . L'abolizione dei privilegi dei descritti comportò sul piano documentario la produzione di un unico Libro del Criminale a partire dal 1753 71 . Tutte le sentenze emanate dal podestà venivano poi trascritte a cura del miles socius nei cosiddetti 'Specchi' delle condanne criminali, compilati almeno fino al 1602 con modalità e finalità analoghe a quelle già esaminate per gli 'Specchi' delle sentenze di Danno dato 72 . Da notare che fino al 1530 vi veniva registrato integralmente l'intero dispositivo della sentenza, mentre a partire dal 1550 invalse l'uso di annotare brevemente soltanto il nome del reo e l'esito della sentenza lasciando un piccolo spazio fra una posta e l'altra per permettere al camerlengo generale del Comune di annotarvi i pagamenti.

d) Libri di paci e tregue

L'esercizio della giurisdizione podestarile si esplicava anche nella facoltà del giudice di imporre un compromesso fra le parti da lungo tempo in lite, con quanto ne conseguiva in termini di controllo sociale. Nei Libri di paci e treguevenivano stipulati gli accordi tra le parti che si impegnavano, solitamente a tempo inderminato, a non conravvenire a quanto imposto dal giudice in veste di mediatore sociale 73 .