Livello: fondo
Estremi cronologici: sec. XVI - 1776Consistenza: 15 unità
Castiglione e Gello nella Podesteria di
Laterina Anteriormente alla sottomissione a Firenze, avvenuta tra
l'ottobre 1384 ed il marzo 1385
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, i comuni
di Castiglion Fibocchi e Gello Biscardo erano stati in possesso di potenti famiglie
magnatizie. Castiglion Fibocchi infatti era stato ceduto in feudo, fin dal XII secolo,
dai conti Guidi ai Pazzi del Valdarno superiore; in particolare gli imperatori Arrigo
VI, nel 1191, e Federico II nel 1220, avevano confermato la proprietà di «Castiglione
del Val d'Arno» agli eredi di Ottaviano de' Pazzi. Probabilmente uno di essi era
soprannominato Bocco per cui Castiglione fu distinto da altri luoghi omonimi,
indicandola come «de' figli di Bocco
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». Dopo queste
testimonianze non si hanno ulteriori notizie sulle sue vicende, ma si presume che avesse
a cadere nella mani dei Tarlati poiché figura - insieme a Penna e ad altri territori -
tra le pertinenze di questa famiglia nell'atto di sottomissione che il cardinale
Galeotto Tarlati e suo fratello Bartolomeo fecero al Comune di Siena, il 24 giugno
1384
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. Successivamente il comune di Castiglion
Fibocchi si trovò coinvolto nella lotta per il controllo e la definitiva acquisizione
del territorio aretino da parte della Repubblica fiorentina, alla quale si sottomise con
atto del 6 marzo 1385
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. A quello stesso anno risale
una sommaria descrizione della natura e della configurazione della terra di Castiglione,
fornita dagli incaricati che nel luglio del 1385 furono inviati dal Comune di Firenze ad
ispezionare i castelli del contado aretino. Il resoconto, che potrebbe oggi definirsi
telegrafico, è del seguente tenore: «Castiglion Fibocchi: sono intorno a 20. E' uno
castello con un cassero con una torre in su le mura. Guarda l'offitale loro Non pare
utile. Son con poca fede. Pare sia da diminuire ogni fortezza et recarla a villa
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». Nel novembre
1385, insieme a Gello Biscardo e a Penna, Castiglione venne aggregato alla podesteria di
Laterina
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e, successivamente,
sottoposto in materia criminale alla giurisdizione del Vicario di Anghiari
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. Nonostante la riunione alla predetta
podesteria, il comune mantenne una propria autonoma configurazione, come si rileva, in
primo luogo, dalle riforme statutarie che si trovano conservate a partire dal 1408
8
. Da
questo anno, infatti, il Consiglio del comune di Castiglion Fibocchi - eletto da sei
«buoni huomini riformatori
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» - risulta
costituito da un sindaco e da un numero non precisato di consiglieri (presumibilmente
due), che dovevano riunirsi almeno due volte al mese ed avevano autorità di convocare il
«generale parlamento
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».
Era di competenza del Consiglio «imporre et fare rischuotere tutti i dazi, preste et
imposte che bisognassono per pagare le tasse, la cera, i salarii del vicario, del
podestà e del campaio»
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e, inoltre, procedere per imborsazione
e tratta alla nomina di un camarlingo, di un messo, di «vari, stimatori et
terminatori... ambasciadori, paciari et altri ufficiali che bisognassoro
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», nonché alla designazione del pievano e del prete «di
qualunque chiesa della corte di Castiglioni
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». Il
Sindaco espletava, inoltre la funzione di rettore dei malefizi, con obbligo di
«rapportare tutti malefici excessi et delicti al vicario al podestà suo, secondo la
qualità del delicto
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...». Particolarmente importante era
la figura del «Campaio overo uficiale» cui era affidata tutta una serie di incarichi e
di competenze che in altri comuni, più grandi e ricchi di Castiglione, risultavano
distribuite tra diversi ufficiali. Alla sua elezione, o riconferma, provvedevano il
sindaco e i consiglieri almeno un mese prima della fine del mandato. Il campaio, oltre a
«cerchare per li danni dati
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e raccogliere le accuse di
chi avesse ricevuto danno fino a 5 soldi di valore,
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»
provvedeva anche a condannare chi non si fosse presentato al Parlamento generale o al
Consiglio o non avesse rispettato le regole fondamentali della convivenza, omettendo di
fare i turni di guardia durante la notte, o di prestare la sua opera in occasione di
lavori di utilità pubblica, o ancora, disturbando le riunioni consiliari
17
. Era suo compito inoltre rivedere, insieme ai nuovi
consiglieri e al sindaco, le ragioni del consiglio uscente
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e conservare presso di sè gli
statuti comunali
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.
Nell'espletamento delle sue funzioni si avvaleva del messo o «balidore» del Comune che,
dovendogli massima obbedienza, era tenuto a notificare le multe gli interessati e quando
necessario provvedeva al pignoramento dei beni dei condannati
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. Poche erano le limitazioni stabilite al suo operare: non poteva, senza
licenza del sindaco e dei consiglieri, concedere a persone «forestiere» di far pascolare
«bestie grosse o minute» nel territorio di Castiglione, nè prestare la sua opera in
altre comunità. Qualora avesse contravvenuto a quest'ultimo divieto il camarlingo del
Comune avrebbe provveduto a decurtargli il salario della stessa quantità di denaro
ricevuto altrove
21
.
Scarse e frammentarie, dopo
quelle del 1408, risultano le notizie forniteci dalle riforme degli statuti, mentre
dall'esame delle delibere consiliari
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si deduce che nel corso del XVII e XVIII secolo i
componenti il Consiglio salirono da due a tre, sotto la presidenza di un gonfaloniere.
Mentre venivano mantenute le cariche di campaio e camarlingo, fu introdotta la elezione
di due stimatori e di un predicatore e si instaurò la prassi di mettere all'incanto la
riscossione dei proventi del comune e la gestione della canova del sale e del mulino ad
olio.
L'appartenenza di Castiglion Fibocchi alla podesteria di Laterina venne meno
a partire dal 1644
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, quando il comune andò a costituire - insieme a quello di S. Giustino -
il Marchesato del Borro
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, infeudato dai Medici al patrizio aretino Alessandro dal Borro ed ai
suoi discendenti.
La situazione di Castiglion Fibocchi non si configurò, in
definitiva, in modo diverso da quella degli altri territori feudali del Granducato
25
: ai marchesi furono infatti concessi l'esercizio della giurisdizione
civile, criminale e mista
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e i diritti collegati a questa funzione, come la
percezione delle multe giudiziarie. Oltre a ciò in genere spettava al feudatario la
riscossione delle imposte alle quali lo Stato eventualmente rinunciava e vari diritti
collegati spesso alla natura del territorio acquisito, come, per esempio, quelli di
legnatico, della caccia e pesca, etc.
La separazione dalla podesteria non significò
però un totale distacco dall'autorità centrale di Firenze, tant'è che Castiglion
Fibocchi, non solo continuò a dipendere dal Magistrato dei nove Conservatori, ma anche a
versare all'erario granducale gli introiti derivanti dalle imposizioni universali e
dalle varie gabelle, come quelle delle farine e del sale
27
. Mentre in tal modo veniva
assicurato a Firenze il controllo di gran parte delle entrate fiscali, venivano, per
altro verso, salvaguardati taluni dei principali diritti della comunità infeudata. Il
feudatario, cui era fatto divieto di imporre nuove tasse e di ledere, in qualsiasi modo,
i diritti dei privati, era, più in generale, obbligato al rispetto degli statuti e dei
più antichi privilegi delle comunità infeudategli. In primo luogo venivano mantenuti
alle comunità stesse i proventi su cui si basava la loro amministrazione economica, con
tutti i diritti e doveri che quelli comportavano da parte dei cittadini e del medesimo
feudatario
28
, nell'intento
costantemente perseguito di separare il feudo dalla comunità
29
.
Dall'esame del
registro di delibere relativo ai primi quaranta anni di infeudazione
30
, non appare infatti che la vita
della comunità risultasse cambiata nella consueta organizzazione amministrativa, fatta
salva, talora, la presenza del Commissario feudale nella duplice veste di giusdicente e
di cancelliere
31
. La gestione della materia giudiziaria
era probabilmente complessa, del resto similmente a quanto avveniva in tutto il
Granducato
32
. Il feudatario aveva, come si è detto, giurisdizione
criminale, civile e mista, e la conseguente facoltà di nominare i giudici che
amministravano in suo nome la giustizia. Nonostante i reiterati tentativi da parte
granducale di controllare e di contenere l'attività di questi ultimi, non erano
infrequenti abusi e conflitti di competenza sia in materia civile che penale, dal
momento che i giusdicenti feudali tendevano naturalmente a far prevalere gli interessi
di chi aveva il potere di nominarli, a scapito dei diritti dei cittadini. Conflitti e
disfunzioni si verificavano, per altro verso, anche a livello esecutivo. Un esempio è
costituito dalla questione sollevata nel 1680 dal marchese Niccolò dal Borro in merito
alle spese giurisdizionali. In tale anno egli ottenne finalmente la licenza di
riscuotere dalla comunità di Castiglion Fibocchi la quota annua di 120 lire che la
comunità stessa versava, per le spese di vicariato, al Bargello di S. Sepolcro,
dimostrando che Castiglion Fibocchi non si era «mai servita degli esecutori di detto
Bargello come mai se ne erano serviti li marchesi antecessori» che sempre avevano
mantenuto «a loro spese, i famigli et esecutoridi giustizia»
33
.
Castiglion Fibocchi
restò a far parte del feudo dei dal Borro fino alla fine del XVII secolo quando, morto
Marco di Alessandro senza discendenza maschile, il territorio del marchesato venne
amministrato direttamente dalla Camera Granducale
34
.
Per quanto riguarda Gello Biscardo sappiamo
che esso fu uno dei tanti castelli di proprietà della potente famiglia Ubertini di
Arezzo
35
e fu
tra quelli che nel 1384 fecero atto di libera sottomissione alla Repubblica
fiorentina
36
, per scampare ai pericoli e alle
devastazioni che accompagnarono la caduta del Comune di Arezzo.
Come le altre
fortificazioni del contado aretino, successivamente alla ratifica dei capitoli di
sottomissione, venne sottoposto ad ispezione da parte di ufficiali fiorentini, che ne
fecero il seguente resoconto: «Gello Guiscardi. Sono intorno di ventidue a trenta
huomini. E' uno castelluccio guardato da loro medesimi. Dieronsi prima che si havessi
Arezzo. Pare di lasciarli come si stanno
37
».
Entrato anch'esso a far parte della
podesteria di Laterina
38
, Gello
mantenne, così come gli altri comuni minori, una propria autonomia e una identità,
reggendosi su propri statuti, che sono conservati - sia pure in modo molto frammentario
- a partire dall'anno 1577
39
. Dal loro
esame e da quello congiunto dei registri di deliberazioni
40
, si ricava che Gello aveva un Consiglio
molto ridotto, composto di due rappresentanti che si riunivano per mettere all'incanto
la vanova del sale, il mulino ad olio ed il camarlingo
41
,
mentre si ricorreva al Parlamento o Consiglio generale di «un huomo per casa», per
decidere di questioni straordinarie o di interesse più grande, come eleggere i
riformatori
42
o i
rappresentanti da inviare a Firenze a perorare gli interessi del Comune
43
.
La comunità era talmente
ristretta e così carente di strutture che le riunioni consiliari - come del resto in
molte altre piccole località - si dovevano tenere in sedi di fortuna, quali, ad esempio,
la stanza del frantoio da olio, la chiesa parrocchiale di S. Giovanni o lo spazio
antistante il cimitero
44
. Anche per Gello, come per Castiglion Fibocchi, il
mulino costituiva la più importante fonte di reddito e ciò spiega l'obbligo per tutti
gli abitanti di servirsene per la macinazione delle olive, assicurando così alla
comunità gli introiti delle molende
45
. Gello infatti, come le
altre della podesteria, era una comunità a configurazione esclusivamente rurale e la sua
ricchezza stava nelle vigne e negli oliveti, nei castagni e nelle querce: beni preziosi
da tutelare e difendere. A tal fine infatti sono volte tutte le provvisioni dei
riformatori dei rappresentanti del comunelle, che si preoccupano costantemente di
limitare i danni prodotti alle colture ed alla raccolta dei frutti spontanei, in special
modo dalle capre e dalle «bestie bovine», comprese le «maremmane» di passaggio per il
territorio di Gello in occasione della transumanza
46
.
Sia Gello Biscardo che Castiglion Fibocchi dunque,
pur nell'ambito della comune appartenenza alla podesteria di Laterina e sia pure nella
estrema linearità della struttura amministrativa-economica, mantennero la fisionomia di
entità specifiche fino alle riforme leopoldine del XVIII secolo, allorquando vennero
riunite a formare la nuova Comunità dei due Comuni distrettuali di
Laterina.
Soggetti produttori:
Comunità di Castiglion Fibocchi, Castiglion
Fibocchi (Arezzo), sec. XIV - 1774
Comunità di Gello Biscardo, Gello Biscardo
(Arezzo), sec. XIV - 1774