Livello: serie
Estremi cronologici: 1815 - 1816Consistenza: 1 unità
Il decreto del 4 Ottobre 1815, attraverso il quale si fornì una nuova
organizzazione alla struttura territoriale, ebbe l'assegnazione della denominazione
di «Decreto organico delle Amministrazioni e Cancellerie Comunitative» e dedicò
l'intero Titolo X alla gestione «Delle strade Comunali». Nel Decreto venne inoltre
chiarito che le attività riferite al mantenimento ed al restauro fu conferito alle
singole Comunità. Furono escluse da questa disciplina le Strade definite postali,
che rimanevano a totale carico economico dell'Uffizio del Tesoro (art. 75). Una
precisazione fu fatta anche per coloro i quali lavoravano alle strade specificandosi
che «resta definitivamente abolito il sistema della prestazione in natura delle
giornate di lavoro e di trasporto»; queste spese dovevano essere affrontate dalla
Comunità e pagate in «denaro contante» (art. 76). Al fine di rendere più chiara la
classificazione, attraverso l'art. 77 si dichiarò che nelle categorie delle strade
che erano assegnate alla responsabilità delle Comunità vi erano tutte quelle
presenti nei rispettivi territori, con la precisazione che ad esse erano annessi non
solo i ponti e le piazze, tutte le terre che portavano da una Comunità ad un'altra e
tutte le strade che realizzavano un collegamento con le parrocchie e con le Chiese
presenti nella stessa Comunità; compare in proposito il seguente testo: «1. Le
strade, il cui restauro, e mantenimento spetta alle Comunità, escluse sempre le
Postali a carico del Tesoro, sono determinate come appresso cioè 1. Tutte le strade,
piazze, ponti e loro annessi esistenti dentro le terre, e borghi situati nei
territorj delle respettive Comunità.
2. Tutte le strade che dalle terre, e
borghi conducono ai confini di una comunità coll'altra. 3 Tutte le strade che
respetivamente conducono da una Chiesa Parrocchiale all'altra nello stesso
territorio. 4 Tutte quelle strade che dalle terre, e borghi conducono alle Chiese
dei popoli compresi nella stessa Comunità».
Il successivo art. 78 specificò che
«tutti i tronchi di strada, che dalle case de' particolari servono unitamente di
accesso e comunicazione alle strade maestre, non dovranno essere riguardati come
strade comunitative». Nei casi nei quali le Comunità non fossero state
«bastantemente» attive o che non avessero svolto correttamente il loro operato, le
strade sarebbero state restaurate direttamente dalla Direzione dei Ponti ed Argini;
le spese che dovevano essere affrontate venivano ripartite «sulla Comunità dal
dipartimento delle Finanze, di concerto con quello dell'Interno». Il compito di
supervisionare sull'operato e sul mantenimento delle vie di comunicazione era
affidato ai Periti dell'Offizio dei Ponti ed Argini e avevano il potere di «mettere
l'Autorità Superiore in grado di valutare i casi in cui debba essere adottata la
suddetta deliberazione» (art. 79)
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