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Lavori Pubblici

Livello: serie

Estremi cronologici: 1815 - 1816

Consistenza: 1 unità

Il decreto del 4 Ottobre 1815, attraverso il quale si fornì una nuova organizzazione alla struttura territoriale, ebbe l'assegnazione della denominazione di «Decreto organico delle Amministrazioni e Cancellerie Comunitative» e dedicò l'intero Titolo X alla gestione «Delle strade Comunali». Nel Decreto venne inoltre chiarito che le attività riferite al mantenimento ed al restauro fu conferito alle singole Comunità. Furono escluse da questa disciplina le Strade definite postali, che rimanevano a totale carico economico dell'Uffizio del Tesoro (art. 75). Una precisazione fu fatta anche per coloro i quali lavoravano alle strade specificandosi che «resta definitivamente abolito il sistema della prestazione in natura delle giornate di lavoro e di trasporto»; queste spese dovevano essere affrontate dalla Comunità e pagate in «denaro contante» (art. 76). Al fine di rendere più chiara la classificazione, attraverso l'art. 77 si dichiarò che nelle categorie delle strade che erano assegnate alla responsabilità delle Comunità vi erano tutte quelle presenti nei rispettivi territori, con la precisazione che ad esse erano annessi non solo i ponti e le piazze, tutte le terre che portavano da una Comunità ad un'altra e tutte le strade che realizzavano un collegamento con le parrocchie e con le Chiese presenti nella stessa Comunità; compare in proposito il seguente testo: «1. Le strade, il cui restauro, e mantenimento spetta alle Comunità, escluse sempre le Postali a carico del Tesoro, sono determinate come appresso cioè 1. Tutte le strade, piazze, ponti e loro annessi esistenti dentro le terre, e borghi situati nei territorj delle respettive Comunità.
2. Tutte le strade che dalle terre, e borghi conducono ai confini di una comunità coll'altra. 3 Tutte le strade che respetivamente conducono da una Chiesa Parrocchiale all'altra nello stesso territorio. 4 Tutte quelle strade che dalle terre, e borghi conducono alle Chiese dei popoli compresi nella stessa Comunità».
Il successivo art. 78 specificò che «tutti i tronchi di strada, che dalle case de' particolari servono unitamente di accesso e comunicazione alle strade maestre, non dovranno essere riguardati come strade comunitative». Nei casi nei quali le Comunità non fossero state «bastantemente» attive o che non avessero svolto correttamente il loro operato, le strade sarebbero state restaurate direttamente dalla Direzione dei Ponti ed Argini; le spese che dovevano essere affrontate venivano ripartite «sulla Comunità dal dipartimento delle Finanze, di concerto con quello dell'Interno». Il compito di supervisionare sull'operato e sul mantenimento delle vie di comunicazione era affidato ai Periti dell'Offizio dei Ponti ed Argini e avevano il potere di «mettere l'Autorità Superiore in grado di valutare i casi in cui debba essere adottata la suddetta deliberazione» (art. 79) 1 .


2 (V.S.: non esiste)
(Senza titolo)

Busta contenente numero tre atti prodotti dal Consiglio della Comunità di Compito in relazione ai lavori da effettuarsi alla Strada del Rio di Santa Caterina.

Alle pp. 1-4 si trova la delibera, autorizzata in forma straordinaria dal Provveditore Generale delle Comuni, del Consiglio della Comune di Compito, «Riunito sotto questo giorno straordinario nella sala della Mairie in N. di 16 membri», dato 23 aprile 1815 e che fa riferimento a due delibere una datata 10 aprile 1810 ed una 22 giugno 1812 relative alla costruzione della Strada detta di Santa Caterina, situata nella Sezione di Massa Macinaia.
L'art. 1 indicava che la Strada in oggetto era stata costruita fino al punto detto la Chiusa del Borrini, ed al Baccino, si prevedeva pertanto barrivo al luogo detto di Fico Secco. Nell'argine del Rio che si sviluppa verso Guamo doveva essere previsto un rinnovo del letto e «nella prosecuzione suddetta non potrà mai deviarsi il lavoro anche sotto il titolo di risarcire quel tratto di cammino rappresentate l'alveo di un Rio che mette nel canale di proprietà del Sig. Michele Francesconi». L'art. 2 stabiliva che fosse compito del Maire di «interessare con i suoi buoni uffici la Deputazione dell'Interno affinché la medesima si compiaccia di ordinare che questo lavoro venga eseguito senza interruzione». L'art. 3, come di rito affidava al Maire l'esecuzione della delibera.

Alle pp. 5-8 vi è una missiva datata 23 aprile 1815 prodotta dall'Aggiunto alla Maire Orsi ed indirizzata al Senatore Maire di Compito nella quale si ribadiva che la seduta del 22 aprile pari anno rischiava di non avere la figura del Segretario Municipale; situazione alla quale si ovviò nominando al posto di Vincenzo Orsi il Signor Giovanni Paolo Orsolini del Consiglio Municipale della Sezione di San Giusto, come segretario Provvisorio.
Il Consiglio inoltre comunicava che «la strada del così detto Rio di Santa Caterina sia costruita nell'alveo medesimo, e l'alveo medesimo sia aperto nell'argine sinistro di detto rio, e ciò in coerenza di altre due sue Deliberazioni, una sotto il 10 Aprile 1810, e l'altra del giorno 21 giugno 1812». Alle pp. 9-12 si trova lo «Stato estimativo dei lavori da farsi per la restaurazione della Strada Maestra in Massa Macinaia per quel tratto che passa nel Rio di Santa Caterina». Trattasi del dettaglio estimativo, comprensivo di tutte le voci di spesa necessarie all'esecuzione dei lavori da effettuarsi alla strada suddetta, definita Maestra.
L'atto fu prodotto dal Deputato della Sezione e datato 6 settembre 1816.


Fasc. cart. in 4°, senza legatura, di pp. 12, le pp. 3, 7, 11 sono bianche
1815 - 1816