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Archivio del comune di Lancisa e Spignana

Livello: fondo

Estremi cronologici: 1568 ott. 2 - 1775

Consistenza: 62 unità

Nessuna notizia storica anteriore al secolo XIII è attestata per le località di Lancisa e Spignana, destinate per lungo tempo, fino alla seconda metà del Cinquecento, ad essere soltanto frazioni limitrofe del più importante comune di Lizzano. Possediamo invece una certa documentazione riguardo alle vicende della chiesa parrocchiale di San Lorenzo a Spignana, registrata negli elenchi delle decime dei secoli XIII e XIV e dipendente dalla pieve di Lizzano 1 . A Lancisa non esisteva invece una parrocchia, ma soltanto una cappella, quella di Santa Maria 2 . Nel 1531 Lancisa, Spignana, Vitalatica e Rio Lerta figuravano ancora, in un trattato sulla determinazione di certi confini, come vicinanze appartenenti al Comune di Lizzano 3 . L'istituzione di un comune autonomo di Lancisa e Spignana dovrebbe datarsi fra il 1551, quando le due località erano ancora recensite insieme a Lizzano nel computo della popolazione 4 e il 1568, anno in cui viene redatto un vero e proprio statuto comunale 5 . In ogni caso mai esse erano apparse come elementi costituenti di un comune negli elenchi dei comuni appartenenti al Capitanato della Montagna. Il comune di Lancisa e Spignana si sciolse, come gli altri, nel 1775, quando entrò a far parte della Comunità della Montagna.
Dallo statuto redatto nel 1568, il cui originale si trova presso l'Archivio di Stato di Firenze 6 , emerge la struttura politica del comune a partire dalla seconda metà del Cinquecento. Essa si basava su un vicario, in carica per sei mesi, estratto da un'apposita borsa il primo di febbraio e il primo di luglio. Il vicario veniva coadiuvato da un consiglio, anch'esso di durata semestrale, composto da quattro consiglieri. Il resto dell'amministrazione era composta da un messo, un camarlingo dei dazi e dei sali, la cui carica veniva posta all'incanto, due campai e due stimatori di beni e di danni dati; tutte le cariche, o gli appalti, avevano durata semestrale. Da una riforma del 1584 emergono gli obblighi del cancelliere locale, che non solo era tenuto "...a fare il libro al camarlingo de' dazi et sali et in quello porre volta per volta, dì per dì, tutte le imposizioni che saranno fatte dalli rappresentanti di detto comune...", ma anche "...a tener diligente cura di tutte le scritture et libri di detto comune et alla fine di detto suo officio consegnargli a l'altro nuovo cancelliere" 7 .