Sede: Monteriggioni (Siena)
Date di esistenza: 1937 - 1978Intestazioni: Ente comunale di assistenza di Monteriggioni, Monteriggioni (Siena), 1937 - 1978
Storia amministrativa:
L'Ente comunale di assistenza (ECA) era un ente morale, con
personalità giuridica pubblica. La legge istitutiva (3 giugno 1937, n. 847) previde
un ente operante in ogni comune del Regno a favore degli individui e delle famiglie
in condizioni di particolare necessità, nell'intento di elevare l'attività dal piano
della mera beneficenza elemosiniera a quello più moderno dell'assistenza e di
concentrare, dal punto di vista organizzativo e funzionale, i diversi istituti sorti
fino ad allora con analoghe finalità. All'entrata in vigore della legge, il 1°
luglio 1937, la Congregazione di carità veniva pertanto sostituita in qualsiasi
disposizione legislativa e regolamentare ed in qualsiasi convenzione dall'ECA.
L'ente subentrava altresì nel patrimonio, nelle attività e nell'amministrazione di
tutte le istituzioni pubbliche presenti nel comune per l'assistenza generica
immediata e temporanea (piccoli sussidi, razioni di vitto, ricoveri notturni).
Poiché in precedenza tali istituzioni erano state concentrate nella Congregazione di
carità, ma avevano mantenuto la propria personalità e i patrimoni erano rimasti
distinti, nella previsione normativa del 1937 esse dovevano fondersi nell'ECA, con
estinzione della personalità e fusione dei patrimoni. Si disponeva, al contrario, il
distacco dall'ECA di tutti gli enti con scopi specifici e diversi dall'assistenza
generica, immediata e temporanea (ospedali, ricoveri di vecchi e inabili,
orfanotrofi ecc.), nella necessità di garantirne l'autonomia completa. In tal modo,
al raggiungimento dei fini istituzionali l'ECA avrebbe provveduto non solo con le
rendite del suo patrimonio, ma anche con quelle delle istituzioni pubbliche
ricadenti sotto la sua amministrazione e, in relazione con le necessità
dell'assistenza, avrebbe integrato il proprio bilancio con i fondi stanziati
annualmente dal ministero dell'Interno, nonché con le elargizioni della Provincia,
del Comune e di altri enti pubblici e privati; avrebbe potuto fare assegnamento,
inoltre, sulle entrate ordinarie (addizionali sopra vari tributi erariali e locali).
Il soccorso immediato e temporaneo agli indigenti, la cura degli interessi dei
poveri con l'assunzione della rappresentanza legale davanti alle autorità
amministrative e giudiziarie, la promozione di provvedimenti amministrativi e
giudiziari di assistenza e di tutela degli orfani e dei minorenni abbandonati, dei
ciechi e dei sordomuti poveri, così organizzati dallo Stato e con esplicazione
uniforme su tutto il territorio nazionale, diventavano obbligatori e venivano
elevati a pubblico servizio.L'amministrazione dell'ECA nel 1937 era affidata ad un
organo collegiale (Comitato) presieduto dal podestà del Comune. In virtù del d.l. 14
aprile 1944, n. 125, i membri venivano eletti dalla Giunta municipale [poi dal
Consiglio comunale, D.L.L. 7 gennaio 1946, n.1 e l. 9 giugno 1947, n. 530]e il
comitato, nella sua prima riunione, eleggeva il presidente. Tale libera elezione
veniva approvata dal prefetto; dal 1947 (l. 9 giugno 1947, n. 530) anche sulla
nomina dei membri dell'ECA il prefetto non esercitava più il controllo di merito ma
solo di legittimità. Circa le adunanze e le deliberazioni, la legge del 1937 non
apportava cambiamenti rispetto alla legge del 1890 (17 luglio 1890, n. 6972 ) ed al
relativo regolamento amministrativo del 1891. Così pure restavano immutate le
disposizioni circa l'ufficio e gli impiegati dell'ente: l'ECA poteva avere un
proprio personale ed un proprio ufficio, se i mezzi e l'attività lo permettevano,
altrimenti si avvaleva della sede municipale e degli impiegati del comune.La
relativa indipendenza dell'ECA non escludeva che venissero esercitati controlli
sull'attività dei suoi organi. Già la legge del 1890 attribuiva al ministro
dell'Interno un potere di alta sorveglianza sulla pubblica beneficenza [la
disciplina relativa alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza è stata
abrogata dall'art. 30 della legge 8 novembre 2000 e dall'art. 21 d.lgs. 4 maggio
201, n. 207]. Con la riforma del 1923 (effettuata con r.d. 30 dicembre 1923, n.
2841) era stato riconosciuto allo stesso ministro il diritto di intervenire in tutti
i giudizi della pubblica beneficenza, diritto trasferito poi al prefetto, ai sensi
del d.p.r. 19 agosto 1954, n. 968, come conseguenza del decentramento dei servizi
del ministero dell'Interno.
Con D.D.L. 22 marzo 1945, n. 173 erano istituiti i
Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblici: oltre ad altri compiti
specifici, essi "vigilano la gestione degli Enti comunali di assistenza e delle
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza poste sotto la disciplina della
legge 17 luglio 1890, n. 6972" (art.3); inoltre "per l'esplicazione dell'attività di
sua competenza, il Comitato provinciale si vale della collaborazione dell'Ente
comunale di assistenza. Spetta a questo di promuovere l'intervento del Comitato
provinciale, quando lo ritenga necessario e, nei casi di assoluta urgenza, di
adottare i provvedimenti necessari e indilazionabili nell'interesse dei bisognosi,
con l'obbligo di riferirne subito al Comitato stesso" (art.14). Con d.p.r. 15
gennaio 1972, n. 9, tutte le funzioni amministrative esercitate dagli organi
centrali e periferici dello Stato in materia di beneficenza pubblica venivano
trasferite, per il rispettivo territorio, alle Regioni a statuto ordinario. Il
trasferimento riguardava, tra l'altro, le funzioni concernenti gli enti comunali di
assistenza di cui alla legge del 1937, e successive modificazioni. Con d.p.r. 24
luglio 1977, n. 616, che disponeva il trasferimento e le deleghe delle funzioni
amministrative dello Stato, le attribuzioni degli enti comunali di assistenza,
nonché i rapporti patrimoniali ed il personale, venivano trasferiti ai rispettivi
comuni. Le regioni con proprie leggi determinavano le norme sul passaggio del
personale, dei beni e delle funzioni dei disciolti enti.
(da SIUSA, Sistema informativo unificato per le Soprintendenze archivistiche)
Soggetti produttori collegati:
Congregazione di carità di Monteriggioni,
Monteriggioni (Siena), 1862 - 1937
(predecessore)
Complessi archivistici prodotti:
Ente comunale di assistenza di Monteriggioni, 1937 -
1978
(fondo, conservato in Comune di Monteriggioni. Archivio storico)