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Curia del danno dato

Sede: Lucignano (Arezzo)

Date di esistenza: sec. XIV - 1772

Intestazioni: Curia del danno dato, Lucignano (Arezzo), sec. XIV - 1772

Contesto istituzionale:
Il 25 ottobre 1371 1 furono stipulati i capitoli della sottomissione di Lucignano a Siena. La sottomissione prevedeva per Lucignano l'obbligo di servire nell'esercito a richiesta della dominante che si riservava, inoltre, di nominare un podestà, cittadino senese e popolare (in carica per sei mesi a partire dal maggio successivo), dotato di merum et mixtum imperium e competenza sia in materia civile che criminale, da esercitarsi sulla base delle norme stabilite dagli statuti cittadini vigenti, andati purtroppo perduti. Al Comune di Lucignano, dal canto suo, spettava l'elezione di un cancelliere, notaio del Comune, e di un notaio particolare preposto alla Curia del danno dato 2 .
Quest'ultima si configurava come un tribunale particolare, competente a giudicare i reati di danneggiamento delle proprietà private e pubbliche, delle coltivazioni e dei boschi sia da parte delle persone che da parte degli animali. Nei casi meno gravi i colpevoli erano puniti con semplici ammende previste dagli statuti; nei casi più gravi, invece, la giurisdizione poteva passare al giudice criminale che istruiva un vero e proprio procedimento secondo le norme del diritto penale 3 .


Storia amministrativa:
Con una legge del giugno 1570 1 venne ordinato a tutti i Comuni di procedere alla redazione di statuti del danno dato di eleggere dei campai con il compito di vigilare e denunciare tali danni per i quali il notaio criminale era competente ad emettere le condanne ed a comminare le pene 2 . Il Comune di Lucignano, che aveva provveduto pochi mesi prima a tale operazione 3 , attese fino al 1583 prima di procedere alla formulazione di un nuovo testo, contenente anche le disposizioni per i sindaci e gli altri ufficiali.
Della denuncia dei danneggiatori dovevano occuparsi alcuni ufficiali, estratti in numero variabile da una borsa contenente i nomi di tutti i proprietari ed affittuari di beni immobili. In occasione della prima seduta utile del Consiglio generale, gli ufficiali rimettevano al cancelliere delle polizze chiuse con l'indicazione dei danneggiatori individuati o indiziati. Spettava, poi, al cancelliere formare un elenco, contenente i nominativi di coloro che figuravano più frequentemente nelle polizze, da sottoporre, almeno una volta ogni tre anni, al Consiglio perché assumesse, a scrutinio segreto, le decisioni relative alloro giudizio, trasmettendole per il procedimento, insieme con l'indicazione del numero dei votanti e con l'esito del voto, al cancelliere della curia.
Nel 1688, i reati di danneggiamento, perseguiti con procedure abbreviate e sommarie del tipo indicato, furono assimilati ai furti con conseguente inasprimento delle pene che potevano essere ulteriormente aggravate dal giudice competente nel caso in cui il danno fosse stato accompagnato dall'abbattimento di recinzioni e da violenze nei confronti del proprietario o dell'affittuario del bene immobile.
La curia del danno dato venne abolita nel 1772 a seguito della generale riorganizzazione delle circoscrizioni giudiziarie e dell'amministrazione della giustizia, attuata da Pietro Leopoldo 4



Complessi archivistici prodotti:
Curia del danno dato, 1552 - 1732 (fondo, conservato in Comune di Lucignano. Archivio storico)