Sede: Lamporecchio (Pistoia)
Date di esistenza: 1862 - 1937Intestazioni: Congregazione di carità di Lamporecchio, Lamporecchio (Pistoia), 1862 - 1937
Storia amministrativa:
La legge n. 753 del 3 agosto 1862 relativa all'amministrazione delle
Opere Pie istituì presso ogni Comune una Congregazione di Carità allo scopo di
amministrare i beni destinati a beneficio dei poveri. Nel regolamento d'esecuzione della
legge si prevedeva inoltre che dette Congregazioni amministrassero direttamente le Opere
Pie loro affidate in gestione dai Consigli comunali.
Successivamente, con la legge
n. 6972, serie III, del 17 luglio 1890 relativa alle istituzioni pubbliche di assistenza
e beneficenza, furono ulteriormente precisate finalità e organizzazione delle
Congregazioni: "a) prestare assistenza ai poveri, tanto in stato di sanità quanto
di malattia; b) procurare l'educazione, l'istruzione, l'avviamento a qualche
professione, arte o mestiere, od in qualsiasi altro modo il miglioramento morale ed
economico. (Art. 1)".
La legge precisa ruoli e compiti degli amministratori:
la Congregazione è composta da un Presidente e da un numero di membri variabile da
quattro a dodici in relazione alla popolazione del Comune, tutti eletti dal Consiglio
Comunale, del quale non più della metà dei membri della Congregazione deve fare parte.
Il Presidente dura in carica per quattro anni, mentre i membri sono rinnovati per un
quarto ogni anno e non possono essere rieletti senza soluzione di continuità, salvo
esplicite disposizioni degli Statuti.
Relativamente all'amministrazione e alla
contabilità, è prevista la tenuta di un inventario dei beni mobili e immobili, oltre
allo stato dei diritti, pesi e obbligazioni coi relativi titoli. Ogni anno si devono
redigere bilancio preventivo, conto consuntivo e relazione sul risultato morale della
gestione. Gli amministratori rispondono personalmente dei danni economici provocati
dall'inosservanza della legge, degli statuti e dei regolamenti. Le deliberazioni devono
essere prese con l'intervento della metà più uno dei membri, e a maggioranza assoluta.
Sono soggetti all'approvazione della Giunta provinciale bilanci preventivi, conti
consuntivi, conti dei tesorieri ed esattori, contratti di acquisto e alienazione di beni
immobili, accettazione o rifiuto di lasciti e doni, locazioni e conduzioni
ultranovennali, deliberazioni relative al patrimonio, al personale, alla gestione
contabile, ai provvedimenti giudiziari, modifiche agli Statuti.
Il Governo esercita
la propria sorveglianza tramite un consigliere nominato dal Prefetto. In caso di
scioglimento del Consiglio d'amministrazione della Congregazione di Carità, la gestione
temporanea spetta di diritto alla Giunta Municipale.
Vengono concentrate nella
Congregazione di Carità le istituzioni pubbliche di beneficenza esistenti nel Comune che
non abbiano una rendita superiore a £ 5000, oppure di uno o più Comuni che insieme
riuniti abbiano meno di diecimila abitanti; in quest'ultimo caso il concentramento ha
luogo nella Congregazione del Comune dove l'istituzione ha la sua sede principale.
Quando tale concentramento non avvenga, le istituzioni pubbliche di beneficenza possono
essere comunque riunite per gruppi, dipendenti da una o più amministrazioni, secondo
raffiniti dello scopo. L'art. 61 tuttavia precisa che le istituzioni pubbliche di
beneficenza concentrate nella Congregazione di Carità o riunite in gruppi mantengono
separati i patrimoni e continuano a erogare le rendite in conformità dei rispettivi
statuti, a beneficio di coloro ai quali erano destinate; tale separazione deve risultare
negli inventari, nei bilanci e nei conti. Rimane salva la possibilità di costituire
consorzi fra le istituzioni di una stessa provincia.
Il regolamento di applicazione
della legge precisava che le Congregazioni dovevano avere un proprio archivio, in cui
conservare, oltre agli atti generali, il registro
protocollo della corrispondenza con la relativa rubrica alfabetica per materia e il
registro cronologico delle deliberazioni.
Si provvide alla
riforma della legge del 1890 con il R.D. 26 aprile 1923, n. 976, che dichiarava sciolte
le Amministrazioni delle Congregazioni di Carità e di tutte le istituzioni pubbliche di
beneficenza esistenti in uno stesso Comune e ne affidò la gestione a speciali commissari
o commissioni, e con il successivo R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841, le istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza vennero divise in due classi: alla prima
appartenevano quelle che operavano a favore dei poveri esistenti nel territorio
nazionale e quelle che avevano un'entrata patrimoniale effettiva superiore a £ 50.000;
tutte le altre appartenevano alla II classe.
Nel 1937, con la legge n. 847 del 3
giugno, le Congregazioni furono soppresse e al loro posto vennero istituiti in ogni
Comune gli Enti Comunali di Assistenza con lo scopo assistenza generica e temporanea ai
bisognosi.
Soggetti produttori collegati:
Ente comunale di assistenza di Lamporecchio,
Lamporecchio (Pistoia), 1937 - 1977
(successore)
Opera Pia di San Silvestro di Larciano, Larciano
(Pistoia), sec. XVIII - sec. XIX
(subordinato)
Opera Pia San Paolo a San Baronto, Lamporecchio
(Pistoia), sec. XVII -
(predecessore)
Complessi archivistici prodotti:
Congregazione di carità poi Ente comunale di assistenza di Lamporecchio, 1871 -
1978
(fondo, conservato in Comune di Lamporecchio. Archivio storico)