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Camarlingo generale e particolare

Sede: Montale (Pistoia)

Date di esistenza: 1560 - 1808

Intestazioni: Camarlingo generale e particolare, Montale (Pistoia), 1560 - 1808

Storia amministrativa:
La riscossione delle imposte all'interno della Podesteria, che comprendeva le entrate sia per le "spese universali e tasse di cavalli" richieste dal Magistrato dei Nove, sia per le altre spese necessarie alle esigenze della comunità, era affidata a ciascun vicario di comunello, il quale esercitava la funzione di camarlingo particolare ed aveva quindi l'obbligo, al termine del suo mandato annuale, di rimettere l'importo del saldo al camarlingo generale di Podesteria. Esisteva anche un camarlingo generale della Lega di Agliana, che riscuoteva dai cinque vicari della Lega stessa e rimetteva a sua volta il dovuto al camarlingo generale di Podesteria. Quest'ultimo era perciò il responsabile di fronte al Podestà e alla Pratica Segreta di Pistoia.
I camarlinghi generali e particolari, i quali riscuotevano "a schiena" ed erano perciò garanti in prima persona degli eventuali ammanchi, iniziavano il loro ufficio il 1 maggio ed entro quindici giorni da tale data dovevano aver presentato due mallevadori da approvarsi dai rappresentanti dei comunelli e del Consiglio di Podesteria. I camarlinghi generali erano in obbligo di rimettere le loro ragioni ogni sei mesi 1 , gli altri al termine dell'annata. Ogni saldo, rivisto da due ragionieri eletti dal Consiglio del comunello, avveniva alla presenza del cavaliere del Podestà, che esercitava le funzioni di cancelliere rogante, e di due testimoni, ed era controfirmato dal Podestà stesso. Successivamente interveniva il controllo superiore da parte del Sindaco della Pratica Segreta di Pistoia. Furono gli Ordini emanati da quest'ultima nel 1571 a creare la figura del camarlingo generale di Podesteria, per ovviare al sistema, invalso fino ad allora, di riscuotere e maneggiare il denaro dei comunelli « molto a caso e con gran danno delle comunità e de poveri » 2 . Fra le entrate ricorrenti di detto ufficiale sono da segnalare le riscossioni per le condanne del "danno dato" e per le penali di coloro che, regolarmente eletti, avevano rifiutato la nomina.
Tutti i camarlinghi particolari avevano il dovere di registrare giorno per giorno diligentemente ogni riscossione, per poi versare il dovuto al camarlingo generale, così come dovevano segnare su un apposito libro tutti i pagamenti effettuati, partita per partita, specificando la causale, l'importo e la data, ed esibire al Podestà le ricevute al momento del saldo. Ad essi era severamente proibito imporre dazi di alcun genere senza espressa licenza della Pratica Segreta, così come erano loro vietate le spese straordinarie di qualsivoglia tipo, ad eccezione di quelle necessarie per il restauro della casa del Podestà e delle prigioni. Coloro che ricoprivano tale incarico avevano poi il divieto, insieme ai loro parenti e congiunti, di esercitarlo per i due anni successivi 3 .
Lo statuto della Podesteria di Montale del 1633 riprendeva sostanzialmente le disposizioni emanate dalla Pratica Segreta nel 1571 e stabiliva che dopo la tratta il camarlingo generale aveva sei giorni di tempo per scegliere i propri mallevadori e altri quattro giorni per presentarli al Consiglio di Podesteria e farli da questo approvare; il suo salario era fissato in 1 soldo per lira di tutti i denari che avrebbe maneggiato. Fu affidato ai ragionieri della Podesteria il compito di controllare che ogni spesa effettuata da detto ufficiale e dai vicari dei comunelli avesse precedentemente ottenuto l'approvazione del Consiglio e della Pratica Segreta, alla pena, in caso contrario, di cinque lire per ciascuna spesa ingiustificata 4 . Lo statuto infine imponeva di procedere nel mese di marzo di ogni anno, in ciascun comunello, alla tratta del vicario, il quale aveva come compito principale quello di riscuotere le "gravezze" imposte al comune e rimettere l'incassato al camarlingo generale; non veniva specificato attraverso quale procedura dovesse avvenire l'imborsazione, ma l'esame dei registri delle deliberazioni rivela come qualunque persona considerata "abile" a ricoprire l'ufficio potesse essere candidata e quindi "squittinata". Il rifiuto dell'incarico era sottoposto ad una penale di 2 lire, da pagarsi al camarlingo generale e da ripartire tra il cancelliere, le casse del comunello e il vicario che subentrava. Gli stanziamenti per le spese a cui il vicario doveva far fronte erano fissati dal Podestà, o dal suo cavaliere, con l'ausilio di due boni homines scelti tra i più anziani del comune. I saldi, infine, avvenivano nel modo previsto dai già rammentati Ordini del 1571 5 .
Alla fine del 1664, pochi anni dopo l'arrivo nella Podesteria del cancelliere di nomina granducale, fu proceduto alla separazione della carica di vicario dei malefici da quella di camarlingo particolare e fu stabilito che quest'ultimo percepisse come salario 2 soldi per ogni lira riscossa. L'ordine della Pratica Segreta, indirizzato al cancelliere, prevedeva inoltre che in tutti i comunelli fosse impostato un dazzaiolo per le riscossioni di tutte le imposte, conformemente alle istruzioni impartite nel dominio dai Nove Conservatori, ponendo fine all'abitudine di servirsi di semplici liste 6 .
I camarlinghi particolari "del grano e segale" o "della roba dell'Abbondanza", i cui saldi si trovano nei registri di questa serie frequentemente mescolati a quelli del dazio, erano ufficiali tratti da borse appositamente approntate nei periodi di carestia, per le quali venivano squittinate le persone più agiate. Essi avevano il compito di riscuotere "a schiena" quelle somme dovute dalla popolazione per la distribuzione di grasce a prezzi agevolati, alla quale provvedeva periodicamente l'Ufficio dell'Abbondanza di Pistoia 7 . I saldi di questi camarlinghi dovevano essere eseguiti allo stesso modo degli altri, di fronte al Podestà e con il successivo controllo del Ragioniere della Pratica Segreta.


Complessi archivistici prodotti:
Saldi, 1560 - 1808 (serie, conservato in Comune di Montale)