Sede: Montale (Pistoia)
Date di esistenza: 1560 - 1808Intestazioni: Camarlingo generale e particolare, Montale (Pistoia), 1560 - 1808
Storia amministrativa:
La riscossione delle imposte all'interno della Podesteria, che
comprendeva le entrate sia per le "spese universali e tasse di cavalli" richieste dal
Magistrato dei Nove, sia per le altre spese necessarie alle esigenze della comunità, era
affidata a ciascun vicario di comunello, il quale esercitava la funzione di camarlingo
particolare ed aveva quindi l'obbligo, al termine del suo mandato annuale, di rimettere
l'importo del saldo al camarlingo generale di Podesteria. Esisteva anche un camarlingo
generale della Lega di Agliana, che riscuoteva dai cinque vicari della Lega stessa e
rimetteva a sua volta il dovuto al camarlingo generale di Podesteria. Quest'ultimo era
perciò il responsabile di fronte al Podestà e alla Pratica Segreta di Pistoia.
I
camarlinghi generali e particolari, i quali riscuotevano "a schiena" ed erano perciò
garanti in prima persona degli eventuali ammanchi, iniziavano il loro ufficio il 1
maggio ed entro quindici giorni da tale data dovevano aver presentato due mallevadori da
approvarsi dai rappresentanti dei comunelli e del Consiglio di Podesteria. I camarlinghi
generali erano in obbligo di rimettere le loro ragioni ogni sei mesi
1
,
gli altri al termine dell'annata. Ogni saldo, rivisto da due ragionieri eletti dal
Consiglio del comunello, avveniva alla presenza del cavaliere del Podestà, che
esercitava le funzioni di cancelliere rogante, e di due testimoni, ed era controfirmato
dal Podestà stesso. Successivamente interveniva il controllo superiore da parte del
Sindaco della Pratica Segreta di Pistoia. Furono gli Ordini emanati da quest'ultima nel
1571 a creare la figura del camarlingo generale di Podesteria, per ovviare al sistema,
invalso fino ad allora, di riscuotere e maneggiare il denaro dei comunelli « molto a
caso e con gran danno delle comunità e de poveri »
2
. Fra
le entrate ricorrenti di detto ufficiale sono da segnalare le riscossioni per le
condanne del "danno dato" e per le penali di coloro che, regolarmente eletti, avevano
rifiutato la nomina.
Tutti i camarlinghi particolari avevano il dovere di
registrare giorno per giorno diligentemente ogni riscossione, per poi versare il dovuto
al camarlingo generale, così come dovevano segnare su un apposito libro tutti i
pagamenti effettuati, partita per partita, specificando la causale, l'importo e la data,
ed esibire al Podestà le ricevute al momento del saldo. Ad essi era severamente proibito
imporre dazi di alcun genere senza espressa licenza della Pratica Segreta, così come
erano loro vietate le spese straordinarie di qualsivoglia tipo, ad eccezione di quelle
necessarie per il restauro della casa del Podestà e delle prigioni. Coloro che
ricoprivano tale incarico avevano poi il divieto, insieme ai loro parenti e congiunti,
di esercitarlo per i due anni successivi
3
.
Lo statuto della Podesteria di Montale del 1633 riprendeva
sostanzialmente le disposizioni emanate dalla Pratica Segreta nel 1571 e stabiliva che
dopo la tratta il camarlingo generale aveva sei giorni di tempo per scegliere i propri
mallevadori e altri quattro giorni per presentarli al Consiglio di Podesteria e farli da
questo approvare; il suo salario era fissato in 1 soldo per lira di tutti i denari che
avrebbe maneggiato. Fu affidato ai ragionieri della Podesteria il compito di controllare
che ogni spesa effettuata da detto ufficiale e dai vicari dei comunelli avesse
precedentemente ottenuto l'approvazione del Consiglio e della Pratica Segreta, alla
pena, in caso contrario, di cinque lire per ciascuna spesa ingiustificata
4
. Lo statuto infine
imponeva di procedere nel mese di marzo di ogni anno, in ciascun comunello, alla tratta
del vicario, il quale aveva come compito principale quello di riscuotere le "gravezze"
imposte al comune e rimettere l'incassato al camarlingo generale; non veniva specificato
attraverso quale procedura dovesse avvenire l'imborsazione, ma l'esame dei registri
delle deliberazioni rivela come qualunque persona considerata "abile" a ricoprire
l'ufficio potesse essere candidata e quindi "squittinata". Il rifiuto dell'incarico era
sottoposto ad una penale di 2 lire, da pagarsi al camarlingo generale e da ripartire tra
il cancelliere, le casse del comunello e il vicario che subentrava. Gli stanziamenti per
le spese a cui il vicario doveva far fronte erano fissati dal Podestà, o dal suo
cavaliere, con l'ausilio di due boni
homines scelti tra i più anziani del comune. I saldi, infine,
avvenivano nel modo previsto dai già rammentati Ordini del 1571
5
.
Alla fine del 1664, pochi anni dopo l'arrivo nella Podesteria del cancelliere di
nomina granducale, fu proceduto alla separazione della carica di vicario dei malefici da
quella di camarlingo particolare e fu stabilito che quest'ultimo percepisse come salario
2 soldi per ogni lira riscossa. L'ordine della Pratica Segreta, indirizzato al
cancelliere, prevedeva inoltre che in tutti i comunelli fosse impostato un dazzaiolo per
le riscossioni di tutte le imposte, conformemente alle istruzioni impartite nel dominio
dai Nove Conservatori, ponendo fine all'abitudine di servirsi di semplici liste
6
.
I camarlinghi particolari "del grano e segale" o "della
roba dell'Abbondanza", i cui saldi si trovano nei registri di questa serie
frequentemente mescolati a quelli del dazio, erano ufficiali tratti da borse
appositamente approntate nei periodi di carestia, per le quali venivano squittinate le
persone più agiate. Essi avevano il compito di riscuotere "a schiena" quelle somme
dovute dalla popolazione per la distribuzione di grasce a prezzi agevolati, alla quale
provvedeva periodicamente l'Ufficio dell'Abbondanza di Pistoia
7
. I saldi di questi camarlinghi dovevano essere eseguiti allo stesso
modo degli altri, di fronte al Podestà e con il successivo controllo del Ragioniere
della Pratica Segreta.
Complessi archivistici prodotti:
Saldi, 1560 - 1808
(serie, conservato in Comune di Montale)