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Giusdicenti di Monsummano, Montevettolini e Montecatini

Sede: Monsummano Terme e Montecatini Terme (Pistoia)

Date di esistenza: sec. XIV - 1808

Intestazioni: Giusdicenti di Monsummano, Montevettolini e Montecatini, Monsummano Terme e Montecatini Terme (Pistoia), sec. XIV - 1808

Storia amministrativa:
All'estesa autonomia concessa ai comuni della Valdinievole sin dalla loro sottomissione, corrispondono le ampie competenze attribuite ai giusdicenti delle podesterie che vi furono istituite, ma più propriamente riconosciute, dai fiorentini. Quelle comunità infatti furono portatrici di forti "aspirazioni all'autonomia, non soffocate da una dominazione cittadina, che esse tenevano care e che volevano difendere" 1 . Dagli atti di sottomissione a Firenze 2 risulta che sia al podestà di Monsummano che a quelli di Montevettolini e di Montecatini fu attribuito "merum et mixtum imperium et iurisdictionem (...) in civilibus et criminalibus, secundum formam statutorum et ordinamentorum dicte terre". Tali competenze erano poi ribadite dagli statuti comunali di poco successivi. Lo statuto di Monsummano del 1335 riconosceva infatti al podestà "plenam et liberam potestatem procedendi et ingrediendi tam per accusam quam per inquisitionem vel ex offitio (...) contra publicos et famolos latrones et fures et robbatores" 3 .
Tale ampiezza di poteri giurisdizionali fu rilevata anche dal Marzi, che la spiegò con "l'importanza strategica" e "le speciali condizioni di sicurezza in cui, a cusa della sua posizione, [il paese] si trovava" 4 .
Fino all'anno 1400 esisteva quindi una podesteria in ciascuna delle tre comunità, con podestà eletti a Firenze con la procedura della tratta e scelti fra i membri delle famiglie più cospicue della dominante. Nell'ambito di quella "tendenza alla concentrazione delle circoscrizioni mediante la riunione, totale o parziale, di più podesterie originarie" 5 , che però in Valdinievole procedette molto lentamente 6 , dapprima la podesteria di Monsummano fu sottoposta a quella di Montevettolini nel 1401 7 , poi anche questa fu aggregata nel 1419 a quella di Montecatini 8 . Infine anche la podesteria di Montecatini fu riunita con quella di Buggiano nel 1430 9 . Nel 1463 si stabilì che il podestà di Buggiano risiedesse a semestri alterni a Buggiano ed a Montecatini, nominando nel comune in cui fosse assente un notaio 10 . Questa sistemazione istituzionale durò fino alla riforma leopoldina del 30 settembre 1772 11 , che entrò in vigore il 1 novembre dello stesso anno. La podesteria di Montecatini, divisa e resa indipendente da quella di Buggiano, era classificata fra le podesterie minori. La legge ribadiva l'obbligo del podestà di effettuare a proprie spese "le solite gite ogni lunedì a Monsummano e a Montevetturini per rendervi ragione". In quanto podesteria minore poi, quella di Montecatini perdeva il diritto ad avere un "notaio civile", che invece sin dai primi tempi, con la qualifica di ufficiale o di cavaliere, aveva svolto le funzioni di attuario del banco, cioè di cancelliere, che riceveva gli atti e compilava i processi, o addirittura, quando sostituiva il podestà qualificandosi come "giudice cognitore e decisore delle cause civili e miste", quella di istruire le cause e di giudicare 12 . In particolare dagli atti civili emerge accanto al podestà o in sua vece la figura del notaio o "offitiale", che firmava le sentenze. Dalla fine del '500 tale figura si alterna con regolarità a quella del podestà assistito da un cavaliere, che redigeva gli atti. Numerosi sono negli statuti i richiami ai notai dei podestà, in quanto "amministratori itineranti della giustizia" 13 , perchè si rechino con regolarità ogni settimana ai banchi di loro competenza.
Il rettore, come anche era chiamato il podestà, esercitava innanzitutto funzioni di carattere politico-istituzionale, in quanto rappresentante dell'autorità del governo centrale nei confronti delle amministrazioni locali 14 , il cui funzionamento, come si è già visto a proposito degli organi dei comuni, dipendeva in gran parte da lui, al punto da poter essere considerato sia come funzionario statale sia come organo del comune stesso 15 . Le funzioni giurisdizionali diventarono via via preminenti, mentre non scomparvero mai le funzionmi di carattere amministrativo che il podestà doveva svolgere istituzionalmente.
La "famiglia" dei podestà, la cui composizione era determinata dagli statuti locali, comprendeva un certo numero di "famuli" ed uno o due notai.