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Vicariato di Valdichiana

Sede: Lucignano (Arezzo)

Date di esistenza: 1570 - 1772

Intestazioni: Vicariato di Valdichiana, 1570 - 1772

Storia amministrativa:
Terminata, nel 1570, l'infeudazione di Monte San Savino ai dal Monte, venne nuovamente istituito un Vicariato di Valdichiana, comprendente le Podesterie di Lucignano, Monte San Savino e Foiano 1 . L'istituzione del Vicariato di fatto abrogò i capitoli del 1386 e ridefinì le competenze di vicari e podestà, in conformità con l'evoluzione della legislazione in materia di giustizia. Il Vicariato cominciò a funzionare nel 1571 con l'insediamento del primo vicario, Niccolò Federighi, che prese dimora a Monte S. Savino il primo gennaio. Contestualmente venne nominato un podestà che si stabilì, invece, a Lucignano innescando così un meccanismo che prevedeva la residenza alternativa dei vicari di Valdichiana per sei mesi a Monte San Savino (gennaio - giugno) e per gli altri sei mesi a Lucignano (luglio - dicembre), ferma restando la loro giurisdizione criminale sull'intero vicariato e quella civile sulla sola podesteria di residenza. La singolarità del meccanismo trovava il suo punto d'equilibrio nella nomina parallela di un solo podestà che andava a ricoprire, semestralmente, la sede lasciata scoperta dal vicario, esercitandovi la sola giurisdizione civile.
Per l'amministrazione del vicariato in quanto organismo territoriale, un gruppo di riformatori, nominato dal Magistrato dei nove conservatori, procedeva trimestralmente alla formazione di "borse" dalle quali erano "estratti" sei soprassindaci (due per ogni podesteria), componenti il Consiglio, e un camarlingo generale. Fra le competenze dei soprassindaci figurava quella di deliberare la ripartizione, fra le tre podesterie, delle spese relative al funzionamento del vicariato. Il camarlingo generale si occupava della riscossione dalle singole comunità sia delle quote di partecipazione alle spese del vicariato, sia delle imposizioni dovute dalle comunità stesse a Firenze. Le funzioni, affidate in un primo momento al camarlingo di Monte San Savino, furono successivamente svolte da un camarlingo apposito 2 .
Il vicario, preposto, nella sua veste di ufficiale fiorentino, a dirigere e controllare l'organizzazione e il funzionamento dell'ente, riceveva il giuramento dei soprassindaci, presiedeva le riunioni del Consiglio, assicurando l'osservanza degli statuti di vicariato e della legislazione fiorentina, presenziava alle imborsazioni e alle estrazioni degli ufficiali, tutelava in generale gli interessi di Firenze. Al vicario furono affidati anche compiti di coordinamento della riscossione delle nuove imposte del macinato e del sigillo delle carni, introdotte dallo Stato toscano agli inizi della seconda metà del Cinquecento, e di sorveglianza sullo stato delle carceri e sulla condizione delle strade. In quegli stessi anni, per l'attuarsi della politica accentratrice di Cosimo I, accanto al vicario e ai podestà, e progressivamente in sostituzione di quelli, si affiancarono altri ufficiali incaricati del controllo delle comunità e del coordinamento con il potere centrale: primo fra tutti il cancelliere, le cui attribuzioni saranno analizzate nella sezione relativa. Si avviò in quegli anni il processo di separazione tra il vicariato in quanto organismo amministrativo locale e la figura del vicario, ufficiale fiorentino, che, al termine del processo stesso, avrebbe mantenuto le sole prerogative giurisdizionali e di ordine pubblico.
Durante la lunga vita del Vicariato di Valdichiana, a fronte di cambiamenti che riguardarono l'estensione territoriale e la nomina dei giusdicenti 3 , non si registrarono mutamenti sostanziali nella vita del Comune, le cui istituzioni continuarono a funzionare, semplicemente sottoposte alla vigilanza o del podestà o del vicario.
Nel 1572 vennero approvati i nuovi statuti di Lucignano 4 . La loro redazione era cominciata nel 1569, ma l'approvazione fu ritardata allo scopo di adeguare il testo alla nuova realtà istituzionale. Nella formula di approvazione si fa, infatti, esplicito riferimento all'esistenza del vicario di Valdichiana e al nuovo titolo granducale di Cosimo. Tale testo, predisposto dagli statutari Pietro di Biagio Bonastri e a Giovanbattista di Angelo Lambardi, regolò, insieme con le riforme periodiche elaborate nel corso del tempo, la vita del Comune fino all'entrata in vigore della riforma leopoldina.
Era previsto che gli statutari del Comune radunassero, ogni due anni nel corso del mese di ottobre, un'assemblea di almeno cento cittadini, scelti "un uomo per casa" fra coloro che avessero compiuto i venticinque anni d'età, per provvedere periodicamente alla nomina dei titolari degli uffici o, come si diceva, alla "riforma" degli uffici stessi.
All'interno di questo consesso, ed alla presenza di un notaio, venivano scelti, mediante doppia votazione, sei riformatori che dovevano procedere all'elezione dei componenti il Consiglio generale ed a quella dei priori, costituenti l'organo di governo comunale, dotato di funzione propositiva dei provvedimenti da sottoporre all'approvazione del Consiglio generale, rappresentativo dell'intera comunità 5 . Altre decisioni potevano essere prese da organismi più ristretti, costituiti, di volta in volta, da almeno quattro priori e da quattro Collegi, composti di sei consiglieri ciascuno 6 .
Spettava ai priori di proporre, fra i componenti del Consiglio generale, rose di candidati per l'elezione dei titolari di una quantità di uffici particolari del Comune: i tre rettori dell'ospedale, i tre rettori della Fraternita di S. Maria della Misericordia, i quattro operai della Madonna della Quercia e i relativi camarlinghi; i tre sindacatori del camarlingo comunale e del vicario; il camarlingo dei pegni; i due stimatori del danno dato; i quattro sensari responsabili dei beni mobili della comunità 7 .
Gli stessi priori eleggevano invece direttamente i sei ufficiali delle strade e fiumi, i due soprastanti per ciascun fiume e fonte del Comune, le venticinque guardie segrete per il danno dato e i due operai della chiesa di S. Francesco 8 . Era demandato ai priori anche il compito di formare annualmente apposite polizze in cui venivano descritte, in gruppi di venti con l'aggiunta di una persona in grado di leggere e scrivere, persone artigianalmente qualificate, di età compresa tra i quindici e i sessanta anni, fra i quali estrarre gli affidatari dei lavori decisi dal Comune. I priori proponevano, inoltre, al Consiglio generale il nome del candidato all'ufficio di camarlingo ed i nomi per l'elezione, a maggioranza, del maestro di scuola, del medico e dell'ospedaliere dell'Ospedale di S. Anna 9 . Procedevano, infine, alla selezione dei notai in possesso dei requisiti per l'elezione a cancelliere, incaricato di occuparsi delle scritture e dei libri della comunità 10 . Tutti gli ufficiali, sia quelli nominati direttamente dai priori, sia quelli eletti per scrutinio dal Consiglio, restavano in carica per un anno, con la sola eccezione del messo del Comune e della corte di giustizia, il cui mandato era semestrale 11 .
Tra le riforme apportate nel tempo al testo statutario originario, appare di particolare rilievo quella del 1578 con la quale venne istituito un ufficio sopra le cose extraordinarie cui fu preposto un ufficiale addetto al controllo dei pesi e delle misure, abilitato a denunciare al giusdicente tutti coloro che contravvenivano alla normativa in materia 12 .
Una riforma successiva del 1584, introdusse delle modificazioni nei criteri per l'accesso alla carica di riformatore e per la residenza nell'assemblea di un uomo per casa, entro la quale venivano eletti gli ufficiali. Mentre venne confermata l'età minima richiesta, di venticinque anni per accedere alle cariche pubbliche, fu introdotto come ulteriore requisito, il possesso di un allibramento di almeno 5 soldi di beni immobili. Venne anche abbassato il numero minimo dei partecipanti richiesto per la validità delle sedute del Consiglio generale, che restò fissato da allora in ottanta presenti 13 . Furono, inoltre, aboliti i Collegi, precedentemente deputati a deliberare insieme ai priori, sicché tutto il potere deliberativo venne concentrato nel Consiglio generale e nei priori. Vennero infine aggiunti due stimatori dei pegni (in carica per un anno) che avevano il compito di determinare il valore dei beni affidati al depositario per la successiva vendita all'incanto da parte del camarlingo 14 . <...> Il lavoro di riorganizzazione dello Stato toscano, intrapreso a partire dagli anni della Reggenza lorenese ed ampiamente attuato sotto il governo del granduca Pietro Leopoldo, comportò anche la riforma dei tribunali di giustizia 15 , in base alla quale il territorio dello Stato fu riorganizzato in nuovi vicariati e podesterie. Lucignano fu dichiarato Vicariato maggiore comprendente la Podesteria di Foiano e quella di Marciano, dove l'antico ufficialato di giustizia era stato elevato al rango di podesteria autonoma 16 .
Il vicario di Lucignano esercitò, come era ormai consuetudine, la giurisdizione criminale su tutto il territorio del vicariato e quella civile sul Comune e sui luoghi vicini, comunque non compresi nelle due podesterie della circoscrizione. Limitate furono le competenze del nuovo vicario nel campo del controllo sull'amministrazione comunitativa di Lucignano; tali competenze, infatti, nel corso del tempo erano progressivamente passate dai giusdicenti ai cancellieri e, per loro tramite, al Magistrato dei Nove conservatori. Al vicario restò attribuito soltanto il compito di controllare, di concerto con i cancellieri, lo stato delle strade e dei fiumi 17 .


Soggetti produttori collegati:
Comune di Lucignano, Lucignano (Arezzo), sec. XIII - (generico)


Complessi archivistici prodotti:
Vicariato di Valdichiana, 1568 - 1775 (fondo, conservato in Comune di Lucignano. Archivio storico)