Sede: Lucignano (Arezzo)
Date di esistenza: 1570 - 1772Intestazioni: Vicariato di Valdichiana, 1570 - 1772
Storia amministrativa:
Terminata, nel 1570, l'infeudazione di Monte San Savino ai dal Monte,
venne nuovamente istituito un Vicariato di Valdichiana, comprendente le Podesterie di
Lucignano, Monte San Savino e Foiano
1
. L'istituzione del Vicariato di fatto abrogò i capitoli del
1386 e ridefinì le competenze di vicari e podestà, in conformità con l'evoluzione della
legislazione in materia di giustizia. Il Vicariato cominciò a funzionare nel 1571 con
l'insediamento del primo vicario, Niccolò Federighi, che prese dimora a Monte S. Savino
il primo gennaio. Contestualmente venne nominato un podestà che si stabilì, invece, a
Lucignano innescando così un meccanismo che prevedeva la residenza alternativa dei
vicari di Valdichiana per sei mesi a Monte San Savino (gennaio - giugno) e per gli altri
sei mesi a Lucignano (luglio - dicembre), ferma restando la loro giurisdizione criminale
sull'intero vicariato e quella civile sulla sola podesteria di residenza. La singolarità
del meccanismo trovava il suo punto d'equilibrio nella nomina parallela di un solo
podestà che andava a ricoprire, semestralmente, la sede lasciata scoperta dal vicario,
esercitandovi la sola giurisdizione civile.
Per l'amministrazione del vicariato in
quanto organismo territoriale, un gruppo di riformatori, nominato dal Magistrato dei
nove conservatori, procedeva trimestralmente alla formazione di "borse" dalle quali
erano "estratti" sei soprassindaci (due per ogni podesteria), componenti il Consiglio, e
un camarlingo generale. Fra le competenze dei soprassindaci figurava quella di
deliberare la ripartizione, fra le tre podesterie, delle spese relative al funzionamento
del vicariato. Il camarlingo generale si occupava della riscossione dalle singole
comunità sia delle quote di partecipazione alle spese del vicariato, sia delle
imposizioni dovute dalle comunità stesse a Firenze. Le funzioni, affidate in un primo
momento al camarlingo di Monte San Savino, furono successivamente svolte da un
camarlingo apposito
2
.
Il vicario, preposto, nella sua veste di
ufficiale fiorentino, a dirigere e controllare l'organizzazione e il funzionamento
dell'ente, riceveva il giuramento dei soprassindaci, presiedeva le riunioni del
Consiglio, assicurando l'osservanza degli statuti di vicariato e della legislazione
fiorentina, presenziava alle imborsazioni e alle estrazioni degli ufficiali, tutelava in
generale gli interessi di Firenze. Al vicario furono affidati anche compiti di
coordinamento della riscossione delle nuove imposte del macinato e del sigillo delle
carni, introdotte dallo Stato toscano agli inizi della seconda metà del Cinquecento, e
di sorveglianza sullo stato delle carceri e sulla condizione delle strade. In quegli
stessi anni, per l'attuarsi della politica accentratrice di Cosimo I, accanto al vicario
e ai podestà, e progressivamente in sostituzione di quelli, si affiancarono altri
ufficiali incaricati del controllo delle comunità e del coordinamento con il potere
centrale: primo fra tutti il cancelliere, le cui attribuzioni saranno analizzate nella
sezione relativa. Si avviò in quegli anni il processo di separazione tra il vicariato in
quanto organismo amministrativo locale e la figura del vicario, ufficiale fiorentino,
che, al termine del processo stesso, avrebbe mantenuto le sole prerogative
giurisdizionali e di ordine pubblico.
Durante la lunga vita del Vicariato di
Valdichiana, a fronte di cambiamenti che riguardarono l'estensione territoriale e la
nomina dei giusdicenti
3
, non si registrarono mutamenti
sostanziali nella vita del Comune, le cui istituzioni continuarono a funzionare,
semplicemente sottoposte alla vigilanza o del podestà o del vicario.
Nel 1572
vennero approvati i nuovi statuti di Lucignano
4
. La loro redazione era cominciata nel 1569, ma
l'approvazione fu ritardata allo scopo di adeguare il testo alla nuova realtà
istituzionale. Nella formula di approvazione si fa, infatti, esplicito riferimento
all'esistenza del vicario di Valdichiana e al nuovo titolo granducale di Cosimo. Tale
testo, predisposto dagli statutari Pietro di Biagio Bonastri e a Giovanbattista di
Angelo Lambardi, regolò, insieme con le riforme periodiche elaborate nel corso del
tempo, la vita del Comune fino all'entrata in vigore della riforma leopoldina.
Era
previsto che gli statutari del Comune radunassero, ogni due anni nel corso del mese di
ottobre, un'assemblea di almeno cento cittadini, scelti "un uomo per casa" fra coloro
che avessero compiuto i venticinque anni d'età, per provvedere periodicamente alla
nomina dei titolari degli uffici o, come si diceva, alla "riforma" degli uffici
stessi.
All'interno di questo consesso, ed alla presenza di un notaio, venivano
scelti, mediante doppia votazione, sei riformatori che dovevano procedere all'elezione
dei componenti il Consiglio generale ed a quella dei priori, costituenti l'organo di
governo comunale, dotato di funzione propositiva dei provvedimenti da sottoporre
all'approvazione del Consiglio generale, rappresentativo dell'intera comunità
5
. Altre decisioni potevano essere prese da organismi più ristretti,
costituiti, di volta in volta, da almeno quattro priori e da quattro Collegi, composti
di sei consiglieri ciascuno
6
.
Spettava ai priori di proporre,
fra i componenti del Consiglio generale, rose di candidati per l'elezione dei titolari
di una quantità di uffici particolari del Comune: i tre rettori dell'ospedale, i tre
rettori della Fraternita di S. Maria della Misericordia, i quattro operai della Madonna
della Quercia e i relativi camarlinghi; i tre sindacatori del camarlingo comunale e del
vicario; il camarlingo dei pegni; i due stimatori del danno dato; i quattro sensari
responsabili dei beni mobili della comunità
7
.
Gli stessi
priori eleggevano invece direttamente i sei ufficiali delle strade e fiumi, i due
soprastanti per ciascun fiume e fonte del Comune, le venticinque guardie segrete per il
danno dato e i due operai della chiesa di S. Francesco
8
. Era demandato ai priori anche il compito di
formare annualmente apposite polizze in cui venivano descritte, in gruppi di venti con
l'aggiunta di una persona in grado di leggere e scrivere, persone artigianalmente
qualificate, di età compresa tra i quindici e i sessanta anni, fra i quali estrarre gli
affidatari dei lavori decisi dal Comune. I priori proponevano, inoltre, al Consiglio
generale il nome del candidato all'ufficio di camarlingo ed i nomi per l'elezione, a
maggioranza, del maestro di scuola, del medico e dell'ospedaliere dell'Ospedale di S.
Anna
9
. Procedevano, infine, alla selezione dei notai in
possesso dei requisiti per l'elezione a cancelliere, incaricato di occuparsi delle
scritture e dei libri della comunità
10
. Tutti gli ufficiali, sia quelli
nominati direttamente dai priori, sia quelli eletti per scrutinio dal Consiglio,
restavano in carica per un anno, con la sola eccezione del messo del Comune e della
corte di giustizia, il cui mandato era semestrale
11
.
Tra le
riforme apportate nel tempo al testo statutario originario, appare di particolare
rilievo quella del 1578 con la quale venne istituito un ufficio sopra le cose
extraordinarie cui fu preposto un ufficiale addetto al controllo dei pesi e delle
misure, abilitato a denunciare al giusdicente tutti coloro che contravvenivano alla
normativa in materia
12
.
Una riforma
successiva del 1584, introdusse delle modificazioni nei criteri per l'accesso alla
carica di riformatore e per la residenza nell'assemblea di un uomo per casa, entro la
quale venivano eletti gli ufficiali. Mentre venne confermata l'età minima richiesta, di
venticinque anni per accedere alle cariche pubbliche, fu introdotto come ulteriore
requisito, il possesso di un allibramento di almeno 5 soldi di beni immobili. Venne
anche abbassato il numero minimo dei partecipanti richiesto per la validità delle sedute
del Consiglio generale, che restò fissato da allora in ottanta presenti
13
. Furono, inoltre, aboliti i Collegi, precedentemente deputati a
deliberare insieme ai priori, sicché tutto il potere deliberativo venne concentrato nel
Consiglio generale e nei priori. Vennero infine aggiunti due stimatori dei pegni (in
carica per un anno) che avevano il compito di determinare il valore dei beni affidati al
depositario per la successiva vendita all'incanto da parte del camarlingo
14
. <...> Il lavoro di riorganizzazione dello Stato toscano, intrapreso a
partire dagli anni della Reggenza lorenese ed ampiamente attuato sotto il governo del
granduca Pietro Leopoldo, comportò anche la riforma dei tribunali di giustizia
15
, in base
alla quale il territorio dello Stato fu riorganizzato in nuovi vicariati e podesterie.
Lucignano fu dichiarato Vicariato maggiore comprendente la Podesteria di Foiano e quella
di Marciano, dove l'antico ufficialato di giustizia era stato elevato al rango di
podesteria autonoma
16
.
Il vicario
di Lucignano esercitò, come era ormai consuetudine, la giurisdizione criminale su tutto
il territorio del vicariato e quella civile sul Comune e sui luoghi vicini, comunque non
compresi nelle due podesterie della circoscrizione. Limitate furono le competenze del
nuovo vicario nel campo del controllo sull'amministrazione comunitativa di Lucignano;
tali competenze, infatti, nel corso del tempo erano progressivamente passate dai
giusdicenti ai cancellieri e, per loro tramite, al Magistrato dei Nove conservatori. Al
vicario restò attribuito soltanto il compito di controllare, di concerto con i
cancellieri, lo stato delle strade e dei fiumi
17
.
Soggetti produttori collegati:
Comune di Lucignano, Lucignano (Arezzo), sec. XIII -
(generico)
Complessi archivistici prodotti:
Vicariato di Valdichiana, 1568 -
1775
(fondo, conservato in Comune di Lucignano. Archivio storico)