Sede: Colle di Val d'Elsa (Siena)
Date di esistenza: 1343 - 1808Intestazioni: Cancelleria di Colle, Colle di Val d'Elsa (Siena), 1343 - 1808
Storia amministrativa:
Il notarius
Reformationum colligiano viene indicato esplicitamente come
cancellarius Comunis Collis per la prima volta durante il mandato di ser Giovanni di
Angelo da Città di Castello, in carica almeno fra il settembre 1343 e il marzo 1346
1
. Sin dal XIV secolo
la centralità di questo funzionario, determinante per buona parte della produzione
documentaria comunale
2
, fu resa ancora più
evidente dalla sua continuità temporale rispetto alla vorticosa successione dei mandati
delle altre cariche
3
. Una consolidata
experentia in rebus Comunis sembra essere fin dal Trecento il requisito essenziale
ricercato dalle autorità colligiane per la conferma o la nomina di un nuovo cancelliere,
l'operato del quale era considerato come il primo presupposto del buon funzionamento
delle istituzioni comunali, trascendendo evidentemente dalla semplice e meccanica
compilazione documentaria
4
. La sottomissione a Firenze del 1349 vincolò
l'elezione del cancelliere alla superiore ratifica delle autorità fiorentine, dapprima
saltuariamente poi sempre più di frequente nella seconda metà del XIV secolo, pur
rimanendo la scelta del candidato formalmente sempre demandata al Consiglio generale
colligiano
5
. La decisa
accelerazione del processo di controllo del dominio attuata dalle autorità fiorentine a
partire dagli inizi del XV secolo, vide una tappa importante nel caso colligiano nel
controllo sempre più cogente delle pratiche di elezione del cancelliere. Nell'ottobre
1412 i plenipotenziari fiorentini inviati "cum plenissima auctoritate" per la stesura
della nuova Riforma disposero che tutti i cancellieri di lì in avanti eletti, avrebbero
dovuto necessariamente essere matricolati all'Arte fiorentina dei giudici e dei notai ma
soprattutto essere allirati ed essere soggetti alle imposizioni del Comune di
Firenze
6
. Le forti conflittualità sorte
fra le famiglie di 'reggimento' colligiane intorno alla gestione del Comune nell'ultimo
quarto del Quattrocento si focalizzarono sul piano istituzionale anche nella mancata
elezione del cancelliere, per la quale fu necessario il superiore intervento dirimente
dell'autorità fiorentina palesatosi con l'invio del commissario Antonio Nobili nel
novembre 1486
7
. L'oggetto del contendere, la conferma in carica di ser Giusto da
Volterra osteggiata da alcuni ad evidente conferma del ruolo centrale rivestito dal
cancelliere
8
, fu
risolto dal Nobili con la ratifica di alcuni 'capitoli' volti a regolamentarne
l'elezione anche per gli anni futuri
9
. Per prima cosa si stabilì la conferma annuale
di ser Giusto a partire dal gennaio 1487, "havuta relatione chome il dicto ser Giusto
per essere per li tempi adrieto più anni cancelliere di dicto Comune, ha buona
experentia, informatione et notitia delle cose, scripture et actioni di decto Commune et
Terra di Colle"
10
. Poi, considerato l'uso "in molti luoghi
et communi di rifermare i cancellieri quando si portino et servino bene et fedelmente",
si stabilì che la loro conferma in futuro avrebbe potuto essere proposta in Consiglio
generale fino ad massimo di sei volte. Falliti tali tentativi allora, si doveva
procedere estraendo uno fra i nominativi scrutinati ed imborsati per l'occasione. Il
cancelliere estratto poteva poi alla fine del suo mandato annuale essere riproposto
nuovamente per la "riferma" e così via. Il sistema di elezione proposto fu però abolito
di fatto già nel 1489, quando se ne decretò la sospensione per venticinque anni senza
essere mai più adottato
11
. Dagli inizi del Cinquecento la comunità procedette sempre più di frequente
alla nomina del cancelliere sfruttando i rapporti con i propri patroni, ratificandone
poi formalmente in Consiglio generale i 'gratiosi' suggerimenti
12
. A partire dallo stesso periodo si registra
un'intensa attività legislativa volta a regolamentare varie incombenze e aspetti
dell'offitium Cancellarie. Ai sintetici ordinamenta et capitula del 1505
13
, seguirono nel 1522 i "Capitula et ordinamenta de modo et
ordine sindicatus cancellariorum et eorum substitutorum et locum tenentium", che per la
prima volta in modo organico regolamentarono le operazioni di sindacato dei cancellieri,
affidate ogni sei mesi a sei sindaci tratti ad hoc, prescrivendo nel contempo alcune
norme relative alla conservazione documentaria e contribuendo decisamente alla
definizione dell' offitium Cancellarie Comunis all'interno della struttura istituzionale
comunitiva
14
. Pochi giorni prima, il 13 marzo, era entrato in carica il nuovo
cancelliere, Ludovico Landini da Volterra
15
. Risale tuttavia al
1556 la raccolta di un corpus normativo che regolò organicamente i vari aspetti legati
all'ufficio del cancelliere, ora necessariamente "dottore in leggi", dalle modalità di
elezione alle incombenze "intorno alle memorie pubbliche", dalla nomina dei sostituti
alle operazioni di sindacato
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Le
tappe di questo lungo processo evolutivo lasciano intravedere quelli che saranno gli
ulteriori sviluppi della politica cosimiana nei confronti delle comunità soggette e dei
loro cancellieri, a partire dalla seconda metà del Cinquecento, quando il progetto di
omogenizzazione e razionalizzazione degli strumenti di controllo del territorio
raggiunse una tappa importante con l'istituzione di nuovi organi centrali quali i Nove
Conservatori
17
. È un dato storiografico ormai
generalmente riconosciuto l'importanza che rivestì in questo campo l'avocazione ai Nove
dell'elezione dei cancellieri, caricati progressivamente di incombenze sempre più
articolate che ne accentuarono il carattere per così dire 'anfibio' fra la sfera
comunitativa e quella 'statale', condivisa in qualità di referenti del potere centrale
coi giusdicenti, con i quali dettero vita ad un ambiguo dualismo, funzionalmente risolto
solo con le riforme leopoldine
18
. Nel giugno 1569
in una lettera dai toni concilianti inviata al podestà, i Nove informavano la comunità
della loro intenzione di procedere alla nomina di un cancelliere 'fermo' così come
avvenuto in moltri altri luoghi soggetti a Firenze
19
, suscitando
il malcontento delle autorità colligiane inizialmente ben decise a difendere gli "iura
et immunitates communitatis Collensis que semper elegit et habuit cancellarium ad eius
beneplacitum"
20
. La dura reazione dei Nove portò a più miti
consigli i riottosi colligiani
21
, addivenendo al compromesso, tipico del contrattualismo
mediceo, di 'raffermare' con la ratifica ducale il cancelliere già in carica, Virgilio
Lavini
22
. Quattro anni più tardi, nel 1573, Giovanbattista di Domenico
Fraschetti da Prato sarà invece eletto direttamente dai Nove inaugurando la lunga serie
dei cancellieri 'fermi' di nomina centrale
23
. La nomina del primo cancelliere
'fermo' a Colle da parte dei Nove precedette di pochi mesi l'emanazione di una prima
Instruttione nel settembre 1571, volta a definire le incombenze cancelleresche in merito
alle spese comunitative
24
. Nel 1575 quelle norme furono riprese e
ampliate con l'Istrutione da darsi alli cancellieri del Distretto, che rappresentano la
prima regolamentazione organica delle attività di questi ultimi
25
. Le loro incombenze, relative in questo
periodo alla sfera della produzione e della conservazione documentaria, alla gestione
degli estimi e all'autorizzazione alle spese locali, sembrano essere in una situazione
di sostanziale subalternità rispetto al giusdicente, che continua ad apparire come il
referente 'politico' privilegiato degli organi centrali fiorentini
26
. Nella lunga
questione, ad esempio, sorta fra 1581 e 1582 intorno alla ricostituzione sollecitata dai
Nove del camerlengato dell'Opera del Ss. Chiodo, abolito nel 1558, il podestà sembra
avere un ruolo di gestione 'dall'alto' dell'intera vicenda: riceve la corrispondenza dai
Nove, convoca rappresentanti del Comune e cancelliere per sollecitarne una piena
attuazione degli ordini, infine stila una lunga relazione indirizzata ai Nove nella
quale riassume quanto successo. Il ruolo del cancelliere in questa vicenda sembra
sostanzialmente più tecnico, quasi il trait de union fra la comunità e lo stesso podestà
27
. Nel 1634, forse nel più
ampio contesto di riorganizzazione delle cancellerie del Granducato, i Nove decisero di
attribuire al cancelliere colligiano anche la competenza sulla Cancelleria di
Poggibonsi, senza che tuttavia a questo provvedimento seguisse una fusione delle due
circoscrizioni che rimasero quantomeno fino all'età leopoldina ben distinte e separate,
anche se riunite sotto la responsabilità di un solo funzionario
28
. L'evento non fu tuttavia particolarmente rilevante
nell'immediato ai fini sia della conservazione documentaria, che rientrava fra i compiti
più rilevanti affidati ai cancellieri, sia del disbrigo delle prassi amministrative. Più
in generale, in quella temperie maturò l'anno successivo l'emanazione di una nuova
Istruzione a cancellieri de' comuni e università del dominio fiorentino, destinata a
regolamentarne, anche dal punto di vista procedurale, compiti e incombenze in modo più
puntuale e preciso rispetto alla precedente normativa del 1575
29
. È a seguito tuttavia dell'emanazione nel 1678 della Riforma generale e
rinnovazione di leggi per tutti i Magistrati e iusdicenti, nella quale confluirono in
larga parte testi di legge già promulgati in precedenza, che la centralità della
documentazione propriamente cancelleresca acquista una posizione di piena centralità in
ambito comunitativo, prefigurante quella di età leopoldina
30
. Risale al 1681 una circolare
inviata dai Nove ai giusdicenti e ai cancellieri dello Stato vecchio, nella quale oltre
a richiamare l'osservanza di quanto stabilito tre anni prima, si chiedeva dettagliato
conto di numerosi aspetti della vita amministrativa delle comunità
31
. Nello stesso anno, l'auditore Pierfrancesco Marzi
Medici, nominato consigliere del Magistrato dei Nove e incaricato di 'visitare' la
cancelleria di Colle e di altre comunità invitava il cancelliere colligiano ad inviare
nella sua residenza di campagna valdelsana informazioni sui saldi contabili delle
comunità di Colle e Poggibonsi e sui luoghi pii operanti nel territorio di sua
competenza
32
. La ridefinizione dell'assetto giudiziario
e comunitativo operata in età leopoldina non incise in maniera significativa nel quadro
delle competenze dei cancellieri, che costituirono in questo contesto "il solido
elemento di continuità sul quale impiantare la riforma delle comunità"
33
. Avocatane definitivamente la
facoltà di nomina al granduca
34
, i
cancellieri videro regolate le loro incombenze dalle Nuove istruzioni per i cancellieri
comunitativi, emanate il 16 novembre 1779, che, lungi dal rappresentare una rivoluzione
rispetto a quanto operato nell'immediato passato, mirarono concretamente ad una
sistematica razionalizzazione delle loro competenze collegandole nel contempo alla
corrispondente produzione documentaria
35
. Alla ripartizione delle Istruzioni in nove sezioni,
corrispondevano altrettanti ambiti di intervento dei cancellieri nelle loro vesti ad
esempio di attuari e archivisti dei corpi comunitativi previsti dai nuovi regolamenti,
di "custodi delle leggi ed ordini" riguardanti le comunità, di super visori
dell'amministrazione delle comunità e dei luoghi più da loro dipendenti, di ministri
periferici di S.A.R. ed "esecutori degli ordini dei tribunali e magistrati della
capitale", nonché di primi delegati per la ripartizione e l'esazione delle tasse del
sale e del macinato
36
.
Complessi archivistici prodotti:
Cancelleria di Colle di Val d'Elsa fino al 1808, 1582 -
1859
(fondo, conservato in Archivio di Stato di Siena)