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Comunità di Castiglione d'Orcia

Sede: Castiglione d'Orcia (Siena)

Date di esistenza: 1778 - 1808

Intestazioni: Comunità di Castiglione d'Orcia, Castiglione d'Orcia (Siena), 1778 - 1808

Storia amministrativa:
Col Regolamento generale delle comunità della provincia superiore dello Stato di Siena del 2 giugno 1777 e con un regolamento particolare dello stesso giorno venne creata la nuova comunità di Castiglione d'Orcia, comprendente il territorio fino ad allora sottoposto alle antiche comunità di Castiglione e Rocca d'Orcia e ai comunelli di Briccole, Ripa d'Orcia, Poggio Trecerchi, Poggio d'Orcia, Rimbecca, Elmo e Vivo, Geta, Spedaletto 1 . Contestualmente all'unificazione territoriale venne stabilita la fusione dei patrimoni delle comunità e comunelli soppressi in modo da formare ''un sol corpo economico ed una sola società e ragione". Al vertice della comunità venne previsto un Magistrato composto dal gonfaloniere e tre priori - da rinnovare annualmente per sorteggio 2 , destinati ad assumere "le prerogative, distinzioni ed autorità" di cui avevano goduto le magistrature delle antiche comunità e comunelli 3 - e da un Consiglio generale formato dal Magistrato stesso e da altri sei consiglieri 4 .

Alle adunanze del Magistrato e a quelle, notevolmente meno frequenti, del Consiglio generale doveva intervenire il cancelliere di San Quirico5 - la cui attività si estendeva anche alle limitrofe comunità di Pienza e San Giovanni d'Asso - con il compito esclusivo di "registrare le risoluzioni ed i partiti e di rogarsene per la loro legittimità, senza potersi peraltro ingerire in conto alcuno nelle dette resoluzioni ed in quant'altro possa riguardare i partiti, dovendo lasciare onninamente tanto il Magistrato che il Consiglio generale negli affari di respettiva loro pertinenza in quella piena libertà e facoltà che viene loro concessa"6. Nelle adunanze in cui si fossero dovute deliberare spese straordinarie - non comprese cioè in quelle elencate specificamente nella Nota dei titoli di spese annuali ed ordinarie pubblicata in calce al Regolamento generale - era obbligatorio l'intervento del giusdicente locale in qualità di presidente, senza diritto di voto, ma con "la facoltà di sospendere il partito qualora trovasse la spesa, di cui si trattasse, troppo gravosa o poco utile alla comunità"7.

Per l'elezione del gonfaloniere e dei priori venne prevista la formazione di un'apposita borsa nella quale inserire i nomi dei maggiori possessori di beni stabili situati nel territorio della comunità - nel cui novero venivano compresi "con tutti gli altri possessori anche. i luoghi pii e corpi laicali, le comunità e gli altri possidenti beni stabili, il fisco, le commende e precisamente tutti i beni stabili delle chiese, monasteri, conventi"8 - ovvero quelli descritti nei ruoli della tassa prediale dell'Ufficio delle strade di Siena, in attesa della redazione del nuovo estimario comunitativo9. Il primo dei soggetti estratti annualmente dalla detta borsa avrebbe avuto "nome, grado e precedenza di gonfaloniere, ma peraltro con voto eguale agli altri". Per l'elezione degli altri sei consiglieri del Consiglio generale, si dispose la formazione di una specifica borsa destinata ad accogliere oltre ai nomi dei possessori eleggibili alla carica di priore, anche quelli di tutti gli altri possessori da registrare nel libro degli sciolti10. Si previde infine che entrambe le borse dovessero essere costantemente tenute aggiornate tramite l'inserimento dei nomi di coloro che nel tempo avessero acquisito i requisiti richiesti dal Regolamento.L'assetto delineato dalla riforma comunitativa del 1777 rimase inalterato sino al 1808 e dalla documentazione conservata non traspaiono eventuali ripercussioni istituzionali della temporanea occupazione francese della primavera del 1799, né della successiva insorgenza "aretina"11.