Sede: Castelfranco di Sotto (Pisa)
Date di esistenza: 1816 - 1865Intestazioni: Segreteria del Regio Diritto, Castelfranco di Sotto (Pisa), 1816 - 1865
Storia amministrativa:
Fra le innovazioni più importanti introdotte dalla dominazione francese
nella amministrazione dei comuni c'era stata quella della creazione del servizio di stato
civile.
Con la restaurazione, pur sopprimendo tutti gli uffici e la legislazione
napoleonica, in Toscana si avvertì il valore che aveva avuto l'ufficio di stato civile. Perciò
senza istituzionalizzare tale ufficio si cercò di creare una diversa struttura capace di
mantenerne i benefici. Con biglietto della segreteria di stato del 28 maggio 1814
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, si ingiunse ai parroci di trasmettere
mensilmente ai gonfalonieri una nota ben precisa e dettagliata dei nati, dei morti e dei
matrimoni. L'invito del 1814 non ebbe i risultati sperati, visto che numerosi parroci non
ritennero di sottostare a queste disposizioni. Con motuproprio del 4 maggio 1816 si
autorizzarono i cancellieri comunitativi a controllare che i parroci espletassero quanto loro
richiesto e fu disposto che le note mensi1i fossero inviate a un apposito ufficio centrale: la
Segreteria del Regio Diritto
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. Il motuproprio 18 giugno 1817
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obbligò i parroci, anche per legge statale, a quanto
già da secoli facevano per disposizioni curiali: tenere tre distinti registri per i battezzati
(con la registrazione dell'ora, del giorno e del luogo di nascita), per i morti e per i
matrimoni. La novità fu che "i parrochi dovranno tenere un duplicato dei registri di sopra
mentovati. Questo duplicato, da essi sottoscritto e certificato, verrà rimesso alla fine di
ciascun anno e precisamente nei primi 8 giorni dell'anno successivo, alla Segreteria del R.
Diritto per il canale dei cancellieri comunitativi"
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. Fu mantenuto
l'obbligo, per i parroci, di rimettere ai cancellieri la nota mensile con gli estratti dei
nati, morti e matrimoni, che poi sarebbero stati inviati all'ufficio delle Gabelle e quindi
alla Segretaria del Regio Diritto. Infine "gli individui di culto non cattolico saranno
obbligati di denunziare personalmente nel termine di tre giorni al cancelliere comunitativo
nel cui compartimento dimorano, tutti gli atti di nascite, morti e matrimoni che li riguardano
<...>. I cancellieri terranno per ciascuna
comunità da essi servita tre registri"
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, su cui annotare le
dichiarazioni di stato civile per tali individui.
Altre disposizioni ai parroci furono
emanate il 12 novembre 1840
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quando si chiese loro la compilazione degli stati d'anime in previsione del
censimento generale della popolazione del Granducato, programmato per il 1841.
Soggetti produttori collegati:
Comunità di Castelfranco di Sotto, Castelfranco di
Sotto (Pisa), 1815 - 1865
(sovraordinato)
Complessi archivistici prodotti:
Comunità di Castelfranco di Sotto, 1815 - 1865
(fondo, conservato in Comune di Castelfranco di Sotto. Archivio storico)