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Segreteria del Regio Diritto

Sede: Castelfranco di Sotto (Pisa)

Date di esistenza: 1816 - 1865

Intestazioni: Segreteria del Regio Diritto, Castelfranco di Sotto (Pisa), 1816 - 1865

Storia amministrativa:
Fra le innovazioni più importanti introdotte dalla dominazione francese nella amministrazione dei comuni c'era stata quella della creazione del servizio di stato civile.
Con la restaurazione, pur sopprimendo tutti gli uffici e la legislazione napoleonica, in Toscana si avvertì il valore che aveva avuto l'ufficio di stato civile. Perciò senza istituzionalizzare tale ufficio si cercò di creare una diversa struttura capace di mantenerne i benefici. Con biglietto della segreteria di stato del 28 maggio 1814 1 , si ingiunse ai parroci di trasmettere mensilmente ai gonfalonieri una nota ben precisa e dettagliata dei nati, dei morti e dei matrimoni. L'invito del 1814 non ebbe i risultati sperati, visto che numerosi parroci non ritennero di sottostare a queste disposizioni. Con motuproprio del 4 maggio 1816 si autorizzarono i cancellieri comunitativi a controllare che i parroci espletassero quanto loro richiesto e fu disposto che le note mensi1i fossero inviate a un apposito ufficio centrale: la Segreteria del Regio Diritto 2 . Il motuproprio 18 giugno 1817 3 obbligò i parroci, anche per legge statale, a quanto già da secoli facevano per disposizioni curiali: tenere tre distinti registri per i battezzati (con la registrazione dell'ora, del giorno e del luogo di nascita), per i morti e per i matrimoni. La novità fu che "i parrochi dovranno tenere un duplicato dei registri di sopra mentovati. Questo duplicato, da essi sottoscritto e certificato, verrà rimesso alla fine di ciascun anno e precisamente nei primi 8 giorni dell'anno successivo, alla Segreteria del R. Diritto per il canale dei cancellieri comunitativi" 4 . Fu mantenuto l'obbligo, per i parroci, di rimettere ai cancellieri la nota mensile con gli estratti dei nati, morti e matrimoni, che poi sarebbero stati inviati all'ufficio delle Gabelle e quindi alla Segretaria del Regio Diritto. Infine "gli individui di culto non cattolico saranno obbligati di denunziare personalmente nel termine di tre giorni al cancelliere comunitativo nel cui compartimento dimorano, tutti gli atti di nascite, morti e matrimoni che li riguardano <...>. I cancellieri terranno per ciascuna comunità da essi servita tre registri" 5 , su cui annotare le dichiarazioni di stato civile per tali individui.
Altre disposizioni ai parroci furono emanate il 12 novembre 1840 6 quando si chiese loro la compilazione degli stati d'anime in previsione del censimento generale della popolazione del Granducato, programmato per il 1841.