Tasti di scelta rapida del sito: Menu principale | Corpo della pagina | Vai alla colonna di sinistra

AST | Recupero e diffusione degli inventari degli archivi toscani
Menu di navigazione
Home » Visualizza scheda complesso archivistico » Visualizza scheda soggetto produttore

Colonna con sottomenu di navigazione


Complessi archivistici

Soggetti produttori

Contenuto della pagina


Circondari di imposizione

Sede: Castelfranco di Sotto (Pisa)

Date di esistenza: sec. XVII - 1865

Intestazioni: Circondari di imposizione, Castelfranco di Sotto (Pisa), sec. XVII - 1865

Storia amministrativa:

Già dal secolo XVIIo i possessori di beni adiacenti a fiumi e fossi, per provvedere alla manutenzione degli argini e impedire le piene, poterono associarsi per suddividere le spese, dando vita a "Circondari di imposizione", relativi alla zona in cui i proprietari si erano associati.
L'amministrazione delle imposizioni fu affidata ad un deputato nominato dal sovrintendente della camera delle comunità1.
Relativamente al nostro territorio il sovrano rescritto del 41 dicembre 1740 ordinò una imposizione del fiume Arno di ducati 5.000 da ripartirsi sui possessori dei beni delle cinque comunità di Fucecchio, S. Croce, Castelfranco, S. Maria a Monte e Montecalvoli, per i lavori di manutenzione agli argini2. Analogamente il sovrano rescritto del 27 giugno 1749 ordinò una imposizione di 6.000 ducati per il fiume Usciana, da ripartirsi sui possessori delle medesime comunità3.
In virtù della legge 2 luglio 1774, l'amministrazione delle imposizioni fu lasciata ai diretti interessati che nominavano allo scopo appositi deputati4. Nell'occasione tutti i documenti relativi ai singoli circondari di imposizione furono consegnati dalla camera delle comunità ai neo eletti deputati.
Con il motuproprio 8 novembre 17865 si stabilì che, per evitare che certi fiumi non fossero ben curati dagli interessati, tutti i giusdicenti dovevano ispezionare i fiumi e i rii del loro territorio e formare un registro intitolato "Campione dei fiumi o altri recipienti delle acque", con la descrizione di tutti i corsi d'acqua. Inoltre ogni anno, a maggio, i giusdicenti dovevano fare una visita a detti fiumi e rii, accompagnati dal Provveditore di strade delle comunità e dai deputati delle imposizioni, per decidere i lavori da farsi.
Nuove e più precise istruzioni per l'amministrazione delle imposizioni vennero dal regolamento del 12 settembre 1814.
"Le imposizioni dei fiumi", torrenti ecc. avranno per base una descrizione esatta dei nomi e dei beni dei possessori compresi nel circondario delle medesime. Pel corredo di tale descrizione vi sarà una pianta o cartone compilato con esattezza, il quale conterrà tutte le parti della pianura che dal trabocco e disalveazione delle acque, o dalla rottura dei ripari, potrebbe essere danneggiate.
In tutti i casi le imposte saranno classate e ripartite fra i prorpietari in proporzione del maggiore o minor danno che i loro possessi potrebbero risentire per trabocco delle acque <...>. La deputazione nominerà un camarlingo scelto dal numero degli interessati il quale sarà incaricato dell'esazione nelle solite forme e dovrà ogni anno essere sottoposto ad un rendimento di conti avanti il giusdicente locale, con l'intervento della deputazione e cancelliere comunitativo. I ruoli di reparto delle somme occorrenti pel pagamento dei lavori di mantenimento, di riparazione o ricostruzione che fossero reputati indispensabili dalle relazioni e visite suddette [dal giusdicente, provveditore di strade e deputati] saranno compilate dalle dette deputazioni sotto la vigilanza del cancelliere comunitativo e resi esecutori dal Provveditore della camera delle comunità. L'esazione delle quote di contributo sarà procurata coi metodi stessi che sono approvati per la riscossione delle imposizioni regie e comunitative"6.
Con l'istituzione del corpo degli ingegneri (Motuproprio 1 novembre 1825) le visite ai fiumi e le relative relazioni furono affidate al rispettivo ingegnere del circondario.
Il motuproprio 22 maggio 1829 prese atto che l'amministrazione delle singole imposizioni era meglio garantita nel territorio pisano, dove era stata restituita alla locale camera di sovrintendenza comunitativa. Si stabilì perciò che avvenisse altrettanto per il resto dell'Arno e della Chiana, per le competenze delle camere di Firenze e Arezzo. Furono perciò impartite nuove disposizioni in merito.
"Ciascuna Imposizione avrà un Deputato speciale scelto fra i principali più probi e intelligenti interessati a nomina degli interessati medesimi, con il sistema prescritto dalle Istruzioni del 9 gennaio 1783. L'ufficio dei deputati dura 5 anni. Dai deputati dipendono immediatamente le Guardie degli argini. Subito dopo la Sovrana approvazione ai lavori da eseguirsi nell'anno, i computisti delle camere formeranno i bilanci di previsione delle respettive Imposizioni <...>. Sulla norma di questi bilanci sarà allora ordinata dai Provveditori l'emissione del ruolo di reparto della somma occorrente <...> la confezione dell'indicato ruolo apparterrà ai respettivi cancellieri comunitativi ai quali verrà trasmessa per conservarsi nell'archivio copia del bilancio. Le spese dei lavori <...> saranno repartite sulle basi delle Descrizioni o Cartoni già esistenti dei fondi attenenti ai possessori interessati in ciascuna Imposizione. L'originale di tali descrizioni si terrà negli archivi delle respettive camere ed un duplicato ne sarà depositato alle cancellerie comunitative. I ruoli di reparto <...> dovranno essere formati contemporaneamente ai dazzaioli delle altre tasse fondiarie. L'esazione dei ruoli di reparto sarà affidata esclusivamente ai camarlinghi comunitativi <...> in conseguenza i ruoli di reparto che comprendono beni posti in comunità differenti saranno divisi in tante parti quante sono le comunità <...> e saranno dati separatamente in esazione ai respettivi camarlinghi. L'esazione delle rendite proprie delle varie imposizioni come canoni di livello, frutti di censo o canoni degli affitti d'argini, sarà fatta direttamente dal cassiere delle respettive camere, dietro un ruolo che annualmente sarà compilato dai computisti7.
La legge sui lavori pubblici del 20 marzo 1865, con l'allegato F8 abolì i circondari d'imposizione dei fiumi, sostituendoli con consorzi degli interessati ai singoli corsi d'acqua in ambito solo comunale.

Castelfranco di Sotto, fin dalla fine del secolo VIIo fu sede di due circondari di imposizione di fiumi: uno relativo agli interessati all'argine sinistro del canale Usciana e ai fossi di scolo della pianura circostante ("Dogaie"), e uno relativo agli interessati all'argine destro dell'Arno. I circondari compresero i proprietari dei beni nei comuni di Fucecchio, S. Croce, Castelfranco, S. Maria a Monte e Montecalvoli.
Dopo l'escavazione del canale dell'Antifosso9, il primo circondario comprese anche gli interessati a questo nuovo corso d'acqua ("Imposizione dell'Antifosso, argine sinistro d'Usciana e Dogaie").