Tasti di scelta rapida del sito: Menu principale | Corpo della pagina | Vai alla colonna di sinistra

AST | Recupero e diffusione degli inventari degli archivi toscani
Menu di navigazione
Home » Visualizza scheda soggetto produttore

Colonna con sottomenu di navigazione


Complessi archivistici

Soggetti produttori

Contenuto della pagina


Comunità di Castelfiorentino

Sede: Castelfiorentino (Firenze)

Date di esistenza: 1814 - 1865

Intestazioni: Comunità di Castelfiorentino, Castelfiorentino (Firenze), 1814 - 1865

Storia amministrativa:

Restaurate con legge del 27 giugno 1814 le antiche istituzioni granducali, Castelfiorentino divenne sede di una nuova comunità granducale la cui circoscrizione territoriale coincise con quella della soppressa mairie. Con la restaurazione si ricostituirono la comunità e la cancelleria quindi senza grossi mutamenti territoriali anche se i 42 popoli, che avevano fatto parte del territorio della mairie, furono riuniti in 31 parrocchie, divenute 32 nel 1833. L'editto del 27 giugno 1814 "volendo <...> ricondurre <...> l'amministrazione politica ed economica a quella semplicità di organizzazione, che l'esperienza di tanti anni, l'abitudine della Nazione, e la necessaria economia hanno fatto riconoscere migliore di ogni altra <...> ", decretava l'abolizione delle strutture di governo, centrali e periferiche, impiantate durante gli anni della dominazione francese e ripristinava, a partire dal 1 luglio, le istituzioni comunitative pre-napoleoniche1.
Il Regolamento emanato il 16 settembre 1816 definì le funzioni delle diverse magistrature e uffici comunitativi. In particolare il Regolamento precisò le competenze del gonfaloniere, del magistrato dei priori e del consiglio generale. Per quanto riguardava questi due ultimi organi, era confermato il numero dei loro componenti, stabilito dal regolamento leopoldino, e l'estrazione dei loro componenti dalle relative borse. La carica di consigliere era annuale, mentre i priori venivano "variati per metà" ogni anno. Il gonfaloniere era di nomina granducale, su proposta del Soprassindaco e Soprintendente alle Comunità2. La sua carica era triennale, con possibilità di essere rinnovata, una volta scaduto il triennio. Nell'organizzazione della Comunità il gonfaloniere rappresentava l'autorità più alta: oltre ad essere capo della magistratura, assunse anche le competenze del sindaco della Comunità. La sua presenza era richiesta in tutte le adunanze, ordinarie e straordinarie e spettava a lui esporre l'oggetto della deliberazione3. All'interno delle adunanze il gonfaloniere aveva "voto uguale agli altri componenti della Magistratura", ma, qualora lo ritenesse necessario per il bene pubblico, aveva la facoltà di ordinare la sospensione di una deliberazione magistrale, con obbligo però di motivare la decisione ai provveditori di Soprintendenza comunitativa. Sotto suo diretto controllo fu posta anche l'attività finanziaria. Il Regolamento stabilì che il gonfaloniere potesse farsi rendere conto delle amministrazioni economiche di "qualunque azienda o stabilimento comunitativo". Inoltre era fatto obbligo al camarlingo incaricato della riscossione del dazio di presentare al gonfaloniere i registri con le riscossioni effettuate e il cancelliere non poteva pagare nessun mandato senza visto del gonfaloniere. Le competenze del gonfaloniere si estendevano anche al controllo della manutenzione delle strade e, attraverso il giusdicente, della polizia locale4. Proprio per la centralità della sua carica, il gonfaloniere era il solo a poter corrispondere, tanto per gli affari amministrativi che economici, con gli organi centrali di governo e con le altre Comunità. Questa magistratura venne ad avere così quasi una duplice natura: da un lato quella di "dirigente della esile burocrazia comunitativa, mentre, dall'altro, diventava esso stesso una sorta di funzionario statale fornito di taluni poteri di polizia, incaricato di corrispondere col governo <...> e dotato di ampie facoltà di controllo" sul Magistrato5.
Il magistrato comunitativo (gonfaloniere e priori) si riuniva due volte l'anno per eleggere il camarlingo comunitativo, approvare il bilancio di previsione e esaminare il conto consuntivo6.
Il Regolamento prevedeva un'unica adunanza del consiglio magistrale nel mese di settembre, lasciando però la facoltà al gonfaloniere di indirne di straordinarie durante l'anno. Nel corso di questa adunanza, che si teneva in settembre, si dovevano eleggere i Deputati al reparto della Tassa familiare, stabilire l'ammontare degli stipendi dei magistrati comunitativi, deliberare sulla nomina di medici e chirurghi e sugli affari relativi a strade. La Restaurazione apportò innovazioni anche al sistema fiscale. Accanto alla conferma dell'uniformità tra contado e distretto, già sancita dal governo francese, vennero introdotte nuove tasse: quella familiare, quella prediale in sostituzione della tassa di redenzione e il dazio comunitativo.
La vita della comunità venne regolamentata, uniformemente alle altre comunità del Granducato, dai regolamenti emanati tra il 1816 e il 1849. Il Regolamento del 1849 fu abrogato con decreto del 28 settembre 1853 e sostituito con un nuovo Regolamento che, ripercorrendo le linee tracciate da quello del 1816, stabiliva l'elezione per tratta del Consiglio comunale e dei priori, confermando per ciascun organo le competenze loro attribuite prima del 18497. Un nuovo regolamento comunale, ancora per il funzionamento della comunità, si ebbe con il secondo Governo provvisorio, e fu emanato il 31 dicembre 1859: tale regolamento rimase in vigore fino al momento dell'unificazione legislativa avvenuta nel 1865, che assumeva come modello il Regolamento del 1849.


Soggetti produttori collegati:
Mairie di Castelfiorentino, Castelfiorentino (Firenze), 1808 - 1814 (predecessore)