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Capitanato di Castiglione del Terziere

Sede: Castiglione del Terziere (Massa Carrara)

Date di esistenza: sec. XV - 1633

Intestazioni: Capitanato di Castiglione del Terziere, Castiglione del Terziere (Massa Carrara), sec. XV - 1633

Storia amministrativa:
L'istituzione del Capitanato di Castiglione del Terziere comportò la presenza sul territorio di un capitano di giustizia, ufficiale designato dal governo centrale e appartenente a famiglie fiorentine di antico lignaggio, inviato ad amministrare la giustizia nelle zone più periferiche del dominio fiorentino, facenti parte del "distretto". Fino all'istituzione della figura del cancelliere comunitativo (1569-1570) il capitano fu il referente del governo centrale tanto per i provvedimenti di natura amministrativa che giudiziaria. Al seguito del rettore fiorentino giungeva nel territorio assegnato una "famiglia", costituita da un notaio, un messo e due "cavallari" 1 .

Il notaio, detto milite socio, aveva il compito di redigere i quaderni relativi alle diverse sezioni in cui si articolava l'amministrazione della giustizia, raccolti successivamente in voluminose filze.

Il sostentamento e il salario del capitano costituivano un onere per le comunità locali e la quota da assegnare all'ufficiale veniva ripartita ogni anno sulla base del computo estimale. I capitani di giustizia risiedevano a Castiglione del Terziere e lì rendevano ragione; rimanevano in carica un anno e, al momento dell'entrata in carica, prestavano solenne giuramento di osservanza dei capitoli sottoscritti dalle comunità locali con il governo centrale e dei singoli statuti di detti luoghi.

Al capitano competeva l'amministrazione della giustizia, civile e criminale; nelle cause civili era tenuto a seguire quanto previsto in merito negli statuti locali, approvati dal governo fiorentino. Durante gli ultimi quattro giorni di mandato il capitano era sottoposto a sindacato da parte di uomini o eletti dalle comunità locali o a ciò deputati dagli ordinamenti pubblici e non poteva redigere atti, gli era consentito soltanto catturare i malfattori che doveva però sottoporre al giudizio del successore, in quanto impossibilitato per legge a procedere contro di loro.

Il giusdicente doveva pronunciare ogni due mesi le sentenze criminali dei delitti commessi in detti luoghi ed eseguire le condanne al suono della campana e alla presenza degli uomini del Consiglio dei priori. Alla metà degli anni Quaranta del XVI secolo il legislatore era intervenuto sulla conservazione degli atti prodotti dal rettore nel territorio, attribuendo alle comunità le spese per la loro conservazione e stabilendo che dovevano essere tenuti due libri nei quali riportare in uno tutte le querele, denuntie, inquisitioni, inventari, rapporti e notificationi. Con bando dell'8 luglio 1545 si dette disposizione sulla divisione degli atti criminali dal civile, consegne dell'archivio da rettore a rettore a mezzo dell'inventario, custodia del materiale in stanze e armadi chiusi a chiave, danni e smarrimenti del materiale archivistico 2 .