Sede: Vicchio (Firenze)
Date di esistenza: 1816 - 1865Intestazioni: Comunità di Vicchio restaurata, Vicchio (Firenze), 1816 - 1865
Storia amministrativa:
In questa sezione vengono organizzati gli atti prodotti dalla
comunità di Vicchio successivamente alla Restaurazione.
In questo periodo,
soppressi gli uffici del sistema francese, venne ricostituita la situazione
tradizionale. Il regolamento 16 settembre 1816 ripristinò le magistrature
comunitative pre-francesi. Il Gonfaloniere, tuttavia, non veniva estratto ma era di
nomina granducale su proposta del Soprassindaco e Sovrintendente generale delle
Comunità tra persone capaci di risiedere nella carica a norma delle precedenti
disposizioni, ossia tra i possessori più distinti per
buona reputazione, per moralità e per zelo patrio che
abitualmente dimoravano nella comunità della maggior parte dell'anno. Il
Gonfaloniere restava in carica 3 anni ed era riconfermabile. I Priori venivano
estratti in numero doppio e poi nominati dal Soprassindaco. Il Primo Priore era
anche sostituito dal gonfaloniere ed aveva come sostituto il secondo priore. I
priori erano scelti tra i proprietari con censo doppio rispetto alle disposizioni
precedenti. Il Gonfaloniere così nominato dal Governo centrale è capo della comunità
con compiti ispettivi sulla sua amministrazione economica e di Polizia locale. Può
sospendere le deliberazioni del Magistrato e riferirne al Provveditore di
Sovrintendenza comunitativa. Uno speciale controllo gli è poi riservato sulle strade
comunitative e sull'"accollo" dei lavori. Può proporre ai giusdicenti misure di
polizia e denunciare al tribunale coloro che turbano l'ordine pubblico.
Il
Consiglio generale si riuniva ordinariamente solo a Settembre per eleggere i
deputati della Tassa di famiglia e stabilire gli stipendi degli impiegati e i nuovi
lavori di strade. Poteva riunirsi anche in via straordinaria su convocazione del
Gonfaloniere. Per tutti gli altri affari era competente il Magistrato cui spettava
anche di eleggere il Camarlingo Comunitativo che rimaneva in carica 3 anni. Lo
stesso Magistrato, con adunanza del Settembre approvava il bilancio preventivo e con
altra del feb. esaminava lo stato dell'entrate e delle uscite. Il citato Regolamento
istituì, al posto della Tassa di Redenzione, la tassa prediale, con facoltà alle
comunità di sovrimporvi per fare fronte alle proprie spese.
Con il Regolamento del 1849 le competenze del Magistrato sono ribaltate a favore del Consiglio comunale al quale affidata la facoltà di amministrare mentre ai Priori e al Gonfaloniere spetta l'esecutivo. La rappresentanza nelle funzioni pubbliche è affidata ai 3 organi riuniti. Metà dei componenti del Consiglio deve essere eletta dai possessori di beni stabili che contribuiscono con un'imposta superiore a quella media. Il Granduca si riserva il diritto di sciogliere il Consiglio comunale mantenendo o meno il Gonfaloniere. Il Collegio dei priori è eletto dal Consiglio con voto segreto. Il Consiglio si riunisce ordinariamente 3 volte l'anno oppure su convocazione del Gonfaloniere, del Collegio dei Priori o del Ministro dell'Interno. Sue competenze sono di verificare la validità delle elezioni, di eleggere i priori, di approvare i reparti delle Tasse di eleggere una Commissione di sindacato (cioè di controllo) per il rendimento dei conti del Camarlingo e per l'operato del Gonfaloniere dell'anno precedente, di accogliere i reclami contro le tasse e di fare le correzioni, di deliberare sul rendimento di conti e l'operato del Gonfaloniere, di eleggere la Deputazione per il Reclutamento militare, i Deputati per l'arruolamento della Guardia Civica ed il suo Consiglio di amministrazione nonché la Commissione dei repartitori delle tasse, di stabilire e di deliberare lo stato presuntivo e di determinare le imposte. Inoltre il Consiglio delibera sui reclami concernenti le liste elettorali, nomina gli Squittinatori per le elezioni, determina uffici e stipendi dei dipendenti comunali, li nomina e li licenzia; conferisce i vari sussidi a carico del comune, la destinazione delle sue proprietà, i progetti di opere da eseguirsi a sue spese e col suo concorso e in generale delibera su ogni cosa che riguarda il patrimonio comunale; delibera il merito alle azioni di giudizio, ai ricorsi, alle occupazioni di suolo pubblico alle domande di edificare che abbiano attinenza con corsi d'acqua e loro pertinenze, ai progetti di regolamento di polizia minuscola municipale alle offerte da darsi e da ricevere a nome del comune, alle onorificenze e alla formazione di commissioni speciali delibera sulla istituzione di fiere e mercati predisponendone i regolamenti e sulla fondazione di istituzioni a vantaggio del comune nonché sulla gestione amministrativa di quelle esistenti; emette proposizioni concernenti mutamenti della circoscrizione territoriale, propone al Ministero del censo la rinnovazione dei Campioni inservibili e provvede a tutti i bisogni dell'Amministrazione il cui adempimento e c'era la facoltà del gonfaloniere e dei priori. Al Gonfaloniere, nominato dal Granduca tra i componenti del consiglio per un quadriennio e riconfermabile, sono attribuiti compiti di vigilanza ed esecutivi con particolare riguardo alla formazione delle liste elettorali amministrative, ai compiti per le elezione dei Deputati del Consiglio generale legislativo, al Reclutamento Militare, alla Guardia Civica e agli atti delegatigli dal Governo centrale. Egli è capo degli uffici comunali, ha l'iniziativa nei consigli, conserva le carte correnti (mentre le altre rimangono affidate al cancelliere), esegue le deliberazioni e autentica tutti gli atti compresi i Mandati di pagamento.
Quanto all'amministrazione economica, i comuni possono come detto, imporre
sovrimposte sulla Tassa prediale e sulle altre imposte.
Nel regolamento vengono
fissate le "spese necessarie e obbligatorie" da iscriversi sullo Stato presuntivo.
Esse sono il pagamento delle tasse allo Stato; gli oneri particolari del comune; le
spese per l'amministrazione e gli stipendi; per il servizio sanitario e per la
corrispondenza; per la Guardia Civica; per la manutenzione e il restauro di
acquedotti, fonti, strade accampionate, edifici comunali, cimiteri; quelle per i
dementi e gli ammalati miserabili e per i sussidi di latte; per la Polizia
municipale e la illuminazione notturna ove esistente; per i registri dello Stato
civile; per il culto, le feste, le elargizioni e i sussidi. I conti presuntivi
devono essere presentati al Prefetto ritrasmette le sue osservazioni e deliberazioni
sulla base delle repliche prese nel Consiglio di Prefettura. Come si vede, col
Regolamento del 1849, l'amministrazione comunale assume una forma moderna.
Vi
sono anche precise disposizioni sugli impiegati i cui compiti vengono ricondotti a
precise professionalità: medici, chirurghi e levatrici condotte; ingegnere e
assistente ai lavori; maestri di scuola; segretario del Gonfaloniere; distributore
di lettere e procaccia; ispettore di polizia municipale. Oltre agli impiegati
esistono i Grasceri che devono sorvegliare i mercati, l'esattezza dei pesi e delle
misure impiegate, devono tenere i registri dei prezzi e le mercuriali, sorvegliare
le cibarie poste in vendita e riferire sui casi di trasgressione alle norme. Essi
sono eletti tra i contribuenti ed hanno solo diritto a rimborsi.
Col successivo
Regolamento del 28 Settembre 1953 abbiamo invece un'involuzione conservatrice,
evidente fin nel nome degli organi comunali che ritornano ad essere Gonfaloniere,
Magistrato e consiglio generale. I consiglieri sono ora nominati per un anno, i
priori per due.
Tuttavia una novità è rappresentata dal numero di priori e
consiglieri che è determinato in base al numero degli abitanti. Il Gonfaloniere è di
nomina libera del Governo ed è scelto tra persone che hanno i requisiti per priore:
durano in carica quattro anni. Il Consiglio generale si forma nuovamente per tratta
a sorte tra tutti i proprietari; I priori sono scelti con sistema misto di tratta e
di elezione e sono i proprietari con reddito più alto.
Attribuzioni del
consiglio generale rimangono: la nomina dei Deputati della Tassa sulla famiglia; la
delibera sugli stipendi degli impiegati e condotti; quella sugli accampionamenti,
apertura e abbandono di strade; quella sui sussidi del comune; sulle spese di durata
perpetua; sulla approvazione del bilancio preventivo e consultivo. Tutte le altre
competenze ritornano al Gonfaloniere e al Magistrato. Il primo è ancora capo e
vigila sugli impiegati; convoca, presiede e scioglie le adunanze del Magistrato e
del Consiglio; ha l'iniziativa sulle proposizioni, anche se non esclusiva; conserva
le carte dell'amministrazione corrente; conserva tutte le attribuzioni del
precedente regolamento ed è l'unico organo comunale ad intrattenere rapporti con le
autorità superiori. Il Regolamento del 1853 fu modificato dai decreti che del 1859
emanati dal R. Governo (provvisorio) Toscano, insediatosi 11 Maggio, rispettivamente
del 4 Settembre e del 31 dic. Il primo sostituiva il sistema elettorale a quello
della tratta dei consigli comunali e dei magistrati comunitativi. Il Gonfaloniere
rimaneva di nomina governativa ma veniva scelto tra i consiglieri. Diventavano
elettori per il consiglio i 2/3 dei contribuenti della Tassa prediale con maggior
reddito e tutti gli elettori erano anche eleggibili se maggiori di 25 anni.
Il
secondo provvedimento costituiva un regolamento organico che attribuiva nuovamente
al consiglio la funzione deliberativa ed ai priori quella esecutiva. Il diritto
elettorale era disciplinato in accordo col precedente decreto salva la ammessa
possibilità, a particolari condizioni, di voto alle donne (art. 16 lettera d). I
priori venivano eletti dal consiglio a scrutino segreto. Il gonfaloniere, nominato
dal Governo, poteva da questo essere rimosso. Il consiglio generale si riuniva tre
volte l'anno e deliberava su tutti gli affari comunali (elezioni, preventivo e
consuntivo, reparti delle tasse, impiegati e a loro salari, conferimento di sussidi,
domande di edificazione, beni patrimoniali del comune, ecc...).
Il gonfaloniere
e i priori, invece, dovevano curare l'esecuzione del consiglio delle deliberazioni
del consiglio, deliberavano in merito ad alcuni affari specifici (reclami, rimborsi,
nomina di periti), prendevano le deliberazioni di urgenza, rappresentavano il comune
alle cerimonie. Il Gonfaloniere, capo dell'ufficio comunale, convocava e scioglieva
le adunanze del consiglio con diritto di iniziativa, continuava a conservare le
carte correnti del comune, eseguiva le deliberazioni del consiglio e del magistrato,
vigilava sugli uffici comunali, sul censimento della popolazione, presiedeva la
Deputazione per l'arruolamento militare e per quello della Guardia Nazionale.
Per il resto il Regolamento ricalcava quello del 1849 e rimase in vigore sino al
1865 e quindi all'entrata in vigore della Legge comunale e provinciale unificata del
Regno d'Italia.
Complessi archivistici prodotti:
Comunità di Vicchio, 1816 -
1865
(fondo, conservato in Comune di Vicchio. Archivio storico e Biblioteca)