Sede: Uzzano (Pistoia)
Date di esistenza: 1865 -Intestazioni: Comune di Uzzano, Uzzano (Pistoia), 1865 -
Storia amministrativa:
Con la Legge per l'unificazione
amministrativa del Regno d'Italia del 20 marzo 1865, n. 2248
l'ordinamento del regno sabaudo, disciplinato dalla legge del 23 ottobre 1859 (legge
Rattazzi), venne esteso a tutto il territorio nazionale, con l'esclusione delle province
ancora appartenenti allo stato pontificio.
La legge Rattazzi, dopo aver disposto la
divisione del regno in province, circondari, mandamenti e comuni, disciplinava il
funzionamento dei comuni stessi.
A norma delle disposizioni del capo I, ciascun
comune era dotato di un consiglio comunale, elettivo, e di una giunta comunale, espressa
dal consiglio e presieduta dal sindaco. Il numero dei membri del consiglio e della
giunta era variabile e dipendeva dal numero degli abitanti del comune stesso.
Il
capo II disciplinava il sistema elettorale fissando diritti e limiti dell'elettorato
attivo e passivo per la costituzione del consiglio comunale: vi partecipavano coloro che
pagavano contribuzioni dirette di entità determinate in base al numero di abitanti; ne
erano esclusi analfabeti, donne, interdetti e soggetti condannati a pene correzionali.
Il capo III definiva le competenze del consiglio comunale, cui spettavano
l'elezione dei membri della giunta municipale, la revisione delle liste elettorali,
l'esame e approvazione del bilancio comunale, la nomina dei revisori dei conti, la
sorveglianza e il controllo contabile sugli stabilimenti di carità e beneficenza. Il
consiglio deliberava inoltre sul numero e sullo stipendio degli impiegati comunali
(compreso il personale scolastico, sanitario ed ecclesiastico); sui contratti; sull'uso
e la destinazione dei beni comunali; e sull'appalto delle opere pubbliche.
Nel capo
IV erano fissate funzioni e competenze della giunta municipale, eletta, per la durata di
un anno, dal consiglio comunale fra i propri membri. La giunta, cui spettava
l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio, nominava il personale del comune;
formava il bilancio; predisponeva i regolamenti; vigilava sull'ornato cittadino e sulla
polizia locale. Spettavano inoltre alla giunta l'esecuzione delle operazioni censuarie;
il rilascio degli atti anagrafici; il controllo sulle operazioni di leva e l'esecuzione
degli atti conservativi dei diritti del comune.
Nel capo V erano stabilite le
modalità di nomina e le funzioni del sindaco, in carica per tre anni, che rivestiva la
doppia funzione di ufficiale del governo e di capo dell'amministrazione comunale. Come
ufficiale del governo, nominato direttamente dal re, era incaricato della pubblicazione
delle leggi e degli ordini governativi; della tenuta dei registri di stato civile; di
riferire all'intendente, ufficiale governativo preposto alla provincia, poi sostituito
dal prefetto, sulla concessione di licenze per esercizi e stabilimenti pubblici; di
riferire alle autorità governative sull'ordine pubblico. In quanto capo
dell'amministrazione comunale presiedeva il consiglio, convocava e presiedeva la giunta
e rappresentava il comune nelle sedi giudiziarie.
Nel capo VI venivano fissati vari
obblighi in materia di amministrazione e contabilità. Si prescriveva la tenuta di
inventari aggiornati e di titoli, atti e scritture riferibili al patrimonio e alla
fiscalità.
L'entrata in vigore della legge del 20 marzo 1865 apportò poche
modifiche a quanto stabilito dalla legge Rattazzi. Le novità più significative
riguardarono i mutamenti delle circoscrizioni comunali, la distribuzione delle
competenze tra gli organi e l'elencazione più esauriente delle spese considerate
obbligatorie (vi rientravano le spese per il servizio sanitario, per opere pubbliche e
opere di difesa dell'abitato contro fiumi e torrenti, per costruzioni di porti e fari,
per costruzione di acquedotti e per la polizia locale).
La successiva legge del 30
dicembre 1888, n. 5865, con cui vennero apportate notevoli modifiche alla precedente
legislazione, costituisce l'ossatura dell'attuale ordinamento comunale. Le più
importanti innovazioni possono essere così riassunte: ogni comune deve avere un
segretario e un ufficio comunale; si dà facoltà al governo di procedere in ogni tempo
alla costituzione di nuovi comuni; si rinnova parzialmente la materia elettorale; si
affida alla magistratura la presidenza degli uffici elettorali; nei comuni con
popolazione superiore ai diecimila abitanti, il sindaco è eletto nel proprio seno dal
consiglio comunale; si prevede la rimozione, ad opera del consiglio, dei sindaci che non
adempiono a propri obblighi sostituiti, per tre mesi, da un apposito commissario; si
rendono pubbliche le sedute dei consigli; si stabilisce che i consigli possono essere
sciolti per gravi motivi di ordine pubblico o per ripetuta inosservanza degli obblighi
loro imposti per legge.
Parziali modifiche vennero apportate negli anni successivi
dalla legge 11 luglio 1894, n. 287; dalla legge 29 luglio 1896, n. 346; dalla legge 30
giugno 1912, n. 665, con cui vennero ammessi all'elettorato attivo tutti i cittadini di
sesso maschile di almeno 30 anni di età, anche se analfabeti, e quelli, tra i 21 e i 30
anni, aventi alcuni titoli di capacità o di censo.
Con la legge del 4 febbraio
1926, n. 237, nei comuni con meno di cinquemila abitanti gli organi elettivi (sindaco,
giunta, consiglio) vennero soppressi e sostituiti da una magistratura unica - il podestà
- di nomina regia ed in carica per 5 anni. L'istituto podestarile venne esteso a tutti i
comuni col R.D.L. 3 settembre 1926, n. 1910.
In seguito alla caduta del fascismo,
ed in attesa di poter tornare al sistema elettivo, l'amministrazione dei comuni venne
disciplinata dal R.D.L. 4 aprile 1944, n. 11. Tale decreto disponeva che ogni comune
fosse governato dal sindaco e da una giunta municipale, che esercitava anche le
competenze spettanti al consiglio, di nomina prefettizia.
Il D.L. 1 febbraio 1945,
n. 23 estese il diritto di voto alle donne e, successivamente, col D.L. 7 gennaio 1946,
n. 1, vennero dettate le norme per la ricostruzione delle amministrazioni comunali su
base elettiva.
Con la costituzione repubblicana, approvata con deliberazione
dell'assemblea costituente in data 22 dicembre 1947, vennero fissati i principi inerenti
il nuovo ordinamento dei comuni, delle province e delle regioni.
Negli anni
successivi alcune modifiche vennero apportate riguardo al numero degli assessori e
all'elezione del sindaco, norme poi confluite nel T.U. per l'elezione dei consigli
comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.
Il passaggio dalla Toscana
granducale allo stato unitario non comportò per Uzzano sostanziali cambiamenti. Il
nuovo comune mantenne inalterati i propri confini territoriali, occupando una
stretta striscia di territorio confinante ad est con il comune di Buggiano (e con
Ponte Buggianese dopo il 1883), a nord e ad ovest con Pescia, a ovest con Montecarlo
(e con Altopascio dal 1881) e a sud con Fucecchio.
La sua popolazione, stimata
sulla base del censimento del 1881, raggiungeva le 4519 unità, la maggior parte
delle quali abitava nelle campagne; meno di un terzo degli abitanti si concentrava
infatti nelle frazioni di Uzzano, Botteghino, S. Lucia, Torricchio e Chiesina.
L'attività predominante era l'agricoltura, con settori produttivi che
comprendevano la viticoltura, l'olivicoltura, la frutticoltura e la cerealicoltura.
Tuttavia, fra le varie specializzazioni, quella che più di tutte riuscì a
distinguersi, ottenendo risultati rilevanti sia a livello provinciale che regionale,
fu la gelsicoltura, che sosteneva l'allevamento del baco da seta. Tale attività
aveva il proprio fulcro a Chiesina, dove era praticata in quasi tutte le abitazioni,
costituendo un'importante fonte di reddito.
La produzione industriale
consisteva solamente in alcuni opifici di scarsa importanza economica. Artigianato e
commercio si praticavano esclusivamente negli agglomerati urbani, ma l'unica
attività di qualche rilevanza riguardava la produzione di manufatti in argilla rossa
nella frazione di S. Lucia.
La frazione di Chiesina, comunque, per la sua
posizione strategica lungo due delle più importanti vie di comunicazione fra la
Valdinievole ed il resto della Toscana - la strada provinciale Lucchese e la strada
traversa della Valdinievole - si era già da tempo affermata come la più importante
del territorio a scapito del capoluogo che, arroccato su una collina e tagliato
fuori da qualsiasi via di collegamento, era ormai da un secolo in piena decadenza.
Tale situazione generò vivaci contrasti tra gli abitanti delle due frazioni,
tanto che nel 1890 tra gli elettori delle parrocchie di S. Lucia e Torricchio iniziò
una raccolta di firme per il trasferimento nel comune di Buggiano, domanda accolta
dal consiglio comunale di Buggiano nel novembre 1891 ma respinta dal consiglio di
Uzzano nel febbraio dell'anno successivo.
In quella stessa seduta venne invece
accettata la petizione degli abitanti di Chiesina di passare dal comune di Pescia a
quello di Uzzano. Motivi di tale richiesta erano due: da un lato la particolare
situazione del paese, territorialmente diviso tra Pescia e Uzzano sulla base di
confini tracciati secoli prima, e dall'altro la considerazione di avere maggiori
punti di contatto, sia culturali che economici, con quest'ultimo.
Nell'ottobre
del 1926, in attuazione della riforma podestarile sancita dalla legge n. 237 del 4
febbraio di quell'anno, gli organi elettivi comunali vennero soppressi e fu nominato
un commissario, poi sostituito, nel marzo dell'anno successivo, dal primo podestà,
l'ex sindaco Dino Del Tredici.
Con la liberazione del territorio di Uzzano, ai
primi di settembre del 1944, si formò il primo governo comunale, espressione diretta
dal CLN chiesinese, presieduto dal sindaco Leone Mazzanti. Il 21 novembre di quello
stesso anno il prefetto Ales sciolse tale governo e nominò il dott. Italo Antonucci
commissario prefettizio del comune.
A seguito delle elezioni della primavera
del 1946, si ritornò alla situazione precedente il 1926. Il primo consiglio Comunale
si riunì il 23 aprile e in tale seduta venne eletto sindaco l'artigiano di Chiesina
Uzzanese Gino Rafanelli.
Dal secondo dopoguerra agli anni '60, le attività
economiche prevalenti sul territorio comunale rimasero legate al settore primario
mentre le attività manifatturiere si limitarono a quelle del laterizio, del vetro e
della carta, già largamente presenti a Uzzano in epoca precedente.
In questi
anni, l'unico avvenimento di rilievo per la storia del comune, fu la separazione
della frazione di Chiesina Uzzanese, divenuta comune autonomo con DPR n. 271 del 23
gennaio 1963.
Complessi archivistici prodotti:
Comune di Uzzano, 1866 - 1966
(fondo, conservato in Comune di Uzzano. Archivio storico)