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Comune di Uzzano

Sede: Uzzano (Pistoia)

Date di esistenza: 1865 -

Intestazioni: Comune di Uzzano, Uzzano (Pistoia), 1865 -

Storia amministrativa:
Con la Legge per l'unificazione amministrativa del Regno d'Italia del 20 marzo 1865, n. 2248 l'ordinamento del regno sabaudo, disciplinato dalla legge del 23 ottobre 1859 (legge Rattazzi), venne esteso a tutto il territorio nazionale, con l'esclusione delle province ancora appartenenti allo stato pontificio.
La legge Rattazzi, dopo aver disposto la divisione del regno in province, circondari, mandamenti e comuni, disciplinava il funzionamento dei comuni stessi.
A norma delle disposizioni del capo I, ciascun comune era dotato di un consiglio comunale, elettivo, e di una giunta comunale, espressa dal consiglio e presieduta dal sindaco. Il numero dei membri del consiglio e della giunta era variabile e dipendeva dal numero degli abitanti del comune stesso.
Il capo II disciplinava il sistema elettorale fissando diritti e limiti dell'elettorato attivo e passivo per la costituzione del consiglio comunale: vi partecipavano coloro che pagavano contribuzioni dirette di entità determinate in base al numero di abitanti; ne erano esclusi analfabeti, donne, interdetti e soggetti condannati a pene correzionali.
Il capo III definiva le competenze del consiglio comunale, cui spettavano l'elezione dei membri della giunta municipale, la revisione delle liste elettorali, l'esame e approvazione del bilancio comunale, la nomina dei revisori dei conti, la sorveglianza e il controllo contabile sugli stabilimenti di carità e beneficenza. Il consiglio deliberava inoltre sul numero e sullo stipendio degli impiegati comunali (compreso il personale scolastico, sanitario ed ecclesiastico); sui contratti; sull'uso e la destinazione dei beni comunali; e sull'appalto delle opere pubbliche.
Nel capo IV erano fissate funzioni e competenze della giunta municipale, eletta, per la durata di un anno, dal consiglio comunale fra i propri membri. La giunta, cui spettava l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio, nominava il personale del comune; formava il bilancio; predisponeva i regolamenti; vigilava sull'ornato cittadino e sulla polizia locale. Spettavano inoltre alla giunta l'esecuzione delle operazioni censuarie; il rilascio degli atti anagrafici; il controllo sulle operazioni di leva e l'esecuzione degli atti conservativi dei diritti del comune.
Nel capo V erano stabilite le modalità di nomina e le funzioni del sindaco, in carica per tre anni, che rivestiva la doppia funzione di ufficiale del governo e di capo dell'amministrazione comunale. Come ufficiale del governo, nominato direttamente dal re, era incaricato della pubblicazione delle leggi e degli ordini governativi; della tenuta dei registri di stato civile; di riferire all'intendente, ufficiale governativo preposto alla provincia, poi sostituito dal prefetto, sulla concessione di licenze per esercizi e stabilimenti pubblici; di riferire alle autorità governative sull'ordine pubblico. In quanto capo dell'amministrazione comunale presiedeva il consiglio, convocava e presiedeva la giunta e rappresentava il comune nelle sedi giudiziarie.
Nel capo VI venivano fissati vari obblighi in materia di amministrazione e contabilità. Si prescriveva la tenuta di inventari aggiornati e di titoli, atti e scritture riferibili al patrimonio e alla fiscalità.
L'entrata in vigore della legge del 20 marzo 1865 apportò poche modifiche a quanto stabilito dalla legge Rattazzi. Le novità più significative riguardarono i mutamenti delle circoscrizioni comunali, la distribuzione delle competenze tra gli organi e l'elencazione più esauriente delle spese considerate obbligatorie (vi rientravano le spese per il servizio sanitario, per opere pubbliche e opere di difesa dell'abitato contro fiumi e torrenti, per costruzioni di porti e fari, per costruzione di acquedotti e per la polizia locale).
La successiva legge del 30 dicembre 1888, n. 5865, con cui vennero apportate notevoli modifiche alla precedente legislazione, costituisce l'ossatura dell'attuale ordinamento comunale. Le più importanti innovazioni possono essere così riassunte: ogni comune deve avere un segretario e un ufficio comunale; si dà facoltà al governo di procedere in ogni tempo alla costituzione di nuovi comuni; si rinnova parzialmente la materia elettorale; si affida alla magistratura la presidenza degli uffici elettorali; nei comuni con popolazione superiore ai diecimila abitanti, il sindaco è eletto nel proprio seno dal consiglio comunale; si prevede la rimozione, ad opera del consiglio, dei sindaci che non adempiono a propri obblighi sostituiti, per tre mesi, da un apposito commissario; si rendono pubbliche le sedute dei consigli; si stabilisce che i consigli possono essere sciolti per gravi motivi di ordine pubblico o per ripetuta inosservanza degli obblighi loro imposti per legge.
Parziali modifiche vennero apportate negli anni successivi dalla legge 11 luglio 1894, n. 287; dalla legge 29 luglio 1896, n. 346; dalla legge 30 giugno 1912, n. 665, con cui vennero ammessi all'elettorato attivo tutti i cittadini di sesso maschile di almeno 30 anni di età, anche se analfabeti, e quelli, tra i 21 e i 30 anni, aventi alcuni titoli di capacità o di censo.
Con la legge del 4 febbraio 1926, n. 237, nei comuni con meno di cinquemila abitanti gli organi elettivi (sindaco, giunta, consiglio) vennero soppressi e sostituiti da una magistratura unica - il podestà - di nomina regia ed in carica per 5 anni. L'istituto podestarile venne esteso a tutti i comuni col R.D.L. 3 settembre 1926, n. 1910.
In seguito alla caduta del fascismo, ed in attesa di poter tornare al sistema elettivo, l'amministrazione dei comuni venne disciplinata dal R.D.L. 4 aprile 1944, n. 11. Tale decreto disponeva che ogni comune fosse governato dal sindaco e da una giunta municipale, che esercitava anche le competenze spettanti al consiglio, di nomina prefettizia.
Il D.L. 1 febbraio 1945, n. 23 estese il diritto di voto alle donne e, successivamente, col D.L. 7 gennaio 1946, n. 1, vennero dettate le norme per la ricostruzione delle amministrazioni comunali su base elettiva.
Con la costituzione repubblicana, approvata con deliberazione dell'assemblea costituente in data 22 dicembre 1947, vennero fissati i principi inerenti il nuovo ordinamento dei comuni, delle province e delle regioni.
Negli anni successivi alcune modifiche vennero apportate riguardo al numero degli assessori e all'elezione del sindaco, norme poi confluite nel T.U. per l'elezione dei consigli comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.

Il passaggio dalla Toscana granducale allo stato unitario non comportò per Uzzano sostanziali cambiamenti. Il nuovo comune mantenne inalterati i propri confini territoriali, occupando una stretta striscia di territorio confinante ad est con il comune di Buggiano (e con Ponte Buggianese dopo il 1883), a nord e ad ovest con Pescia, a ovest con Montecarlo (e con Altopascio dal 1881) e a sud con Fucecchio.
La sua popolazione, stimata sulla base del censimento del 1881, raggiungeva le 4519 unità, la maggior parte delle quali abitava nelle campagne; meno di un terzo degli abitanti si concentrava infatti nelle frazioni di Uzzano, Botteghino, S. Lucia, Torricchio e Chiesina.
L'attività predominante era l'agricoltura, con settori produttivi che comprendevano la viticoltura, l'olivicoltura, la frutticoltura e la cerealicoltura. Tuttavia, fra le varie specializzazioni, quella che più di tutte riuscì a distinguersi, ottenendo risultati rilevanti sia a livello provinciale che regionale, fu la gelsicoltura, che sosteneva l'allevamento del baco da seta. Tale attività aveva il proprio fulcro a Chiesina, dove era praticata in quasi tutte le abitazioni, costituendo un'importante fonte di reddito.
La produzione industriale consisteva solamente in alcuni opifici di scarsa importanza economica. Artigianato e commercio si praticavano esclusivamente negli agglomerati urbani, ma l'unica attività di qualche rilevanza riguardava la produzione di manufatti in argilla rossa nella frazione di S. Lucia.
La frazione di Chiesina, comunque, per la sua posizione strategica lungo due delle più importanti vie di comunicazione fra la Valdinievole ed il resto della Toscana - la strada provinciale Lucchese e la strada traversa della Valdinievole - si era già da tempo affermata come la più importante del territorio a scapito del capoluogo che, arroccato su una collina e tagliato fuori da qualsiasi via di collegamento, era ormai da un secolo in piena decadenza.
Tale situazione generò vivaci contrasti tra gli abitanti delle due frazioni, tanto che nel 1890 tra gli elettori delle parrocchie di S. Lucia e Torricchio iniziò una raccolta di firme per il trasferimento nel comune di Buggiano, domanda accolta dal consiglio comunale di Buggiano nel novembre 1891 ma respinta dal consiglio di Uzzano nel febbraio dell'anno successivo.
In quella stessa seduta venne invece accettata la petizione degli abitanti di Chiesina di passare dal comune di Pescia a quello di Uzzano. Motivi di tale richiesta erano due: da un lato la particolare situazione del paese, territorialmente diviso tra Pescia e Uzzano sulla base di confini tracciati secoli prima, e dall'altro la considerazione di avere maggiori punti di contatto, sia culturali che economici, con quest'ultimo.
Nell'ottobre del 1926, in attuazione della riforma podestarile sancita dalla legge n. 237 del 4 febbraio di quell'anno, gli organi elettivi comunali vennero soppressi e fu nominato un commissario, poi sostituito, nel marzo dell'anno successivo, dal primo podestà, l'ex sindaco Dino Del Tredici.
Con la liberazione del territorio di Uzzano, ai primi di settembre del 1944, si formò il primo governo comunale, espressione diretta dal CLN chiesinese, presieduto dal sindaco Leone Mazzanti. Il 21 novembre di quello stesso anno il prefetto Ales sciolse tale governo e nominò il dott. Italo Antonucci commissario prefettizio del comune.
A seguito delle elezioni della primavera del 1946, si ritornò alla situazione precedente il 1926. Il primo consiglio Comunale si riunì il 23 aprile e in tale seduta venne eletto sindaco l'artigiano di Chiesina Uzzanese Gino Rafanelli.
Dal secondo dopoguerra agli anni '60, le attività economiche prevalenti sul territorio comunale rimasero legate al settore primario mentre le attività manifatturiere si limitarono a quelle del laterizio, del vetro e della carta, già largamente presenti a Uzzano in epoca precedente.
In questi anni, l'unico avvenimento di rilievo per la storia del comune, fu la separazione della frazione di Chiesina Uzzanese, divenuta comune autonomo con DPR n. 271 del 23 gennaio 1963.


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Comune di Uzzano, 1866 - 1966 (fondo, conservato in Comune di Uzzano. Archivio storico)