Sede: Sinalunga (Siena)
Date di esistenza: 1814 - 1865Intestazioni: Comunità restaurata di Sinalunga, Sinalunga (Siena), 1814 - 1865
Storia amministrativa:
Con l'editto del 27 giugno 1814, soppressa l'organizzazione
amministrativa e giudiziaria introdotta durante il regime francese, venne dato avvio al
processo di ripristino delle istituzioni centrali e periferiche operanti sino al 1808,
che per quanto concerneva l'ambito comunitativo portò alla reintroduzione della carica
di gonfaloniere, del Magistrato e del Consiglio generale
1
. In via provvisoria venne stabilito di assegnare il titolo di
gonfaloniere al maire uscente, di
affiancargli nel Magistrato col titolo di priori i cinque maggiori possessori compresi
tra gli aggiunti e i componenti il Consiglio muicipale, e di chiamare a far parte del
Consiglio generale gli altri consiglieri municipali
2
.
Il nuovo regolamento
comunale del 1816 ripristinò definitivamente la struttura delle amministrazioni locali,
nel segno di una marcata continuità con quella anteriore all'esperienza francese, ma con
alcuni importanti elementi di novità
3
. Nel contesto di una complessiva redistribuzione del peso relativo
delle diverse componenti il quadro istituzionale delle comunità, il gonfaloniere, di
nomina granducale
4
, assunse
un ruolo di decisa preminenza sugli altri ufficiali, costituendo di fatto il referente
principale del potere centrale in ambito comunitativo. In questa specifica funzione il
gonfaloniere si sostituì almeno in parte al cancelliere, che dal canto suo vide
accentuarsi il carattere tecnico del proprio ufficio
5
. In particolare al gonfaloniere, eletto ogni tre anni
nel novero dei soggetti aventi i requisiti per essere imborsati per tale carica, vennero affidati - oltre alla presidenza
del Magistrato - il controllo dell'attività amministrativa e finanziaria locale, la
vigilanza sulla manutenzione delle strade e ampi poteri di intervento in materia di
ordine pubblico
6
.
Al tempo stesso il Magistrato, invariato nella
composizione rispetto a quanto stabilito dalle norme in vigore fino al 1808 ed eletto
per tratta dalle antiche borse, venne ad
assumere un asoluto rilievo rispetto al Consiglio generale, del quale assorbì di fatto
gran parte delle competenze
7
. Al Consiglio generale, che era tenuto a riunirsi in seduta ordinaria
assieme al Magistrato solo una volta all'anno nel mese di settembre, rimasero compiti
relativi ad alcune specifiche questioni, riguardo alle quali si ritenne opportuno
ricercare il consenso di un numero relativamente ampio di rappresentanti della comunità,
come ad esempio l'elezione dei deputati al reparto della tassa di famiglia, la nomina
dei dipendenti comunitativi e la determinazione dei loro salari, l'apertura o la
dismissione di strade
8
. Su tutte le altre questioni - tra cui la fondamentale
approvazione dei bilanci di previsione e l'esame dei rendiconti annuali da trasmettere
successivamente all'Ufficio di soprintendenza - era invece chiamato a deliberare il
Magistrato, secondo l'ordine del giorno predisposto dal gonfaloniere senza che fosse
possibile porre in discussione altri argomenti
9
.
Volendo ottemperare ai dettami
dell'art. 80 dello statuto, concesso da Leopoldo II nel febbraio 1848 e sospeso dallo
stesso sovrano nell'aprile dell'anno successivo
10
, col regolamento del 20 novembre 1849 s1 intese introdurre, in via
sperimentale, una profonda riforma delle amministrazioni comunitative
11
. La principale novità consisté nell'adozione di un
sistema di scelta dei componenti il Consiglio comunale basato su consultazioni
elettorali
12
. Il gonfaloniere,
nominato ogni quattro anni dal granduca tra i membri di tale assemblea elettiva
13
, mantenne un ruolo
centrale nell'amministrazione
14
, mentre lo stesso Consiglio comunale assunse gran parte dei compiti
in precedenza spettanti al Magistrato. Il Consiglio comunale, composto da un numero
variabile di consiglieri in base alla popolazione residente e rinnovato annualmente per
un quarto, si adunava almeno tre volte l'anno per deliberare in merito a tutte le
questioni ordinarie e straordinarie che potessero interessare la comunità
15
. Il Consiglio provvedeva ad
eleggere a scrutinio segreto un quarto dei propri membri per la formazione del Collegio
dei priori
16
. Tale Collegio - che
prese il posto del Magistrato - ebbe essenzialmente il compito di deliberare in merito a
questioni d'urgenza, di preparare la documentazione necessaria per lo svolgimento delle
adunanze consiliari e in generale di assistere il gonfaloniere nell'esecuzione delle
delibere del Consiglio
17
.
Nel contesto
della stagione politica caratterizzata tra l'altro dall'abrogazione dello statuto -
avvenuta nel maggio 1852
18
-, nel settembre del 1853 fu emanata una riforma della "rappresentanza"
comunitativa, che nella sostanza reintroduceva le norme in proposito contenute nel
regolamento abolito nel 1849
19
. Ripristinato il sistema della tratta da borse in
luogo della consultazione elettorale, si stabilì che i membri del Consiglio generale
venissero estratti tra tutti i possessori e che i priori componenti il Magistrato
fossero sorteggiati nell'ambito della metà più ricca degli stessi possessori
20
. Al tempo stesso il gonfaloniere tornò ad essere scelto
dal granduca tra gli abilitati a ricoprire la carica di priore
21
. Anche per quanto concerne le attribuzioni delle "rappresentanze"
comunitative, venne espressamente ristabilito il quadro vigente fino al 1849 con la sola
significativa eccezione relativa all'approvazione del bilancio preventivo e del
rendiconto annuale demandata al Consiglio generale, riunito come d'uso in seduta
congiunta col Magistrato
22
.
Il secondo Governo provvisorio - insediato nel 1859 e
rimasto in carica fino al plebiscito che sancì l'adesione della Toscana al
Regnod'Italia
23
- emanò a pochi mesi dall'entrata in carica un nuovo
regolamento, preceduto da una specifica legge elettorale
24
, che reintrodusse quasi immutato quello del 1849
25
. Il regolamento del 1859 rimase in
vigore fino alla promulgazione della legge comunale e provinciale del 22 marzo 1865 con
la quale si unificava il sistema amministrativo del Regno d'Italia
26
·
Nel periodo compreso tra la Restaurazione
granducale e l'Unità d'Italia l'evoluzione istituzionale della "rappresentanza"
comunitativa di Sinalunga ricalca ovviamente quanto prescritto dalla legislazione
toscana. In ossequio al ricordato editto del 27 giugno 1814 il maire Lorenzo Pagni assunse la carica di
gonfaloniere, coadiuvato nel Magistrato dai cinque più facoltosi consiglieri (Giacinto
Terrosi, Giovan Camilla Cenni, Gaspero Rigacci, Luigi Agnolucci e Antonio Martelli) e da
un Consiglio generale formato dagli altri membri del disciolto Consiglio municipale
27
. A seguito del regolamento
del 1816 il Magistrato di Sinalunga tornò a essere composto - come lo era stato fino al
1808 - da otto priori e dal gonfaloniere, nominato dal granduca tra i soggetti inseriti
nell'apposita borsa in base a criteri di
censo o in virtù del più volte ricordato privilegio risalente alla metà del
Settecento
28
. Ai sensi del regolamento del 1849 la
"rappresentanza" della comunità di Sinalunga - che tra il 1826 e il 1845 era stata
inserita nel compartimento di Arezzo
29
-, venne formata da un gonfaloniere e da
un Consiglio comunale di sedici membri, all'interno del quale era compreso un Collegio
di quattro priori
30
. Con le successive riforme del 1853 e
del 1859 il numero dei membri del Consiglio generale e dei priori - componenti il
Magistrato assieme al gonfaloniere - venne portato rispettivamente a quindici e a
cinque
31
.
Soggetti produttori collegati:
Deputazione per l'arruolamento militare, Sinalunga
(Siena), 1820 - 1865
(subordinato)
Guardia civica, Sinalunga (Siena), 1847 set. 4 -
1849 feb. 13
(subordinato)
Guardia nazionale, Sinalunga (Siena), 1859 lug. 14
- 1871
(subordinato)
Complessi archivistici prodotti:
Comunità restaurata di Sinalunga, 1814 - 1910
(fondo, conservato in Comune di Sinalunga. Biblioteca e Archivio storico)