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Comunità restaurata di Sinalunga

Sede: Sinalunga (Siena)

Date di esistenza: 1814 - 1865

Intestazioni: Comunità restaurata di Sinalunga, Sinalunga (Siena), 1814 - 1865

Storia amministrativa:
Con l'editto del 27 giugno 1814, soppressa l'organizzazione amministrativa e giudiziaria introdotta durante il regime francese, venne dato avvio al processo di ripristino delle istituzioni centrali e periferiche operanti sino al 1808, che per quanto concerneva l'ambito comunitativo portò alla reintroduzione della carica di gonfaloniere, del Magistrato e del Consiglio generale 1 . In via provvisoria venne stabilito di assegnare il titolo di gonfaloniere al maire uscente, di affiancargli nel Magistrato col titolo di priori i cinque maggiori possessori compresi tra gli aggiunti e i componenti il Consiglio muicipale, e di chiamare a far parte del Consiglio generale gli altri consiglieri municipali 2 .
Il nuovo regolamento comunale del 1816 ripristinò definitivamente la struttura delle amministrazioni locali, nel segno di una marcata continuità con quella anteriore all'esperienza francese, ma con alcuni importanti elementi di novità 3 . Nel contesto di una complessiva redistribuzione del peso relativo delle diverse componenti il quadro istituzionale delle comunità, il gonfaloniere, di nomina granducale 4 , assunse un ruolo di decisa preminenza sugli altri ufficiali, costituendo di fatto il referente principale del potere centrale in ambito comunitativo. In questa specifica funzione il gonfaloniere si sostituì almeno in parte al cancelliere, che dal canto suo vide accentuarsi il carattere tecnico del proprio ufficio 5 . In particolare al gonfaloniere, eletto ogni tre anni nel novero dei soggetti aventi i requisiti per essere imborsati per tale carica, vennero affidati - oltre alla presidenza del Magistrato - il controllo dell'attività amministrativa e finanziaria locale, la vigilanza sulla manutenzione delle strade e ampi poteri di intervento in materia di ordine pubblico 6 .
Al tempo stesso il Magistrato, invariato nella composizione rispetto a quanto stabilito dalle norme in vigore fino al 1808 ed eletto per tratta dalle antiche borse, venne ad assumere un asoluto rilievo rispetto al Consiglio generale, del quale assorbì di fatto gran parte delle competenze 7 . Al Consiglio generale, che era tenuto a riunirsi in seduta ordinaria assieme al Magistrato solo una volta all'anno nel mese di settembre, rimasero compiti relativi ad alcune specifiche questioni, riguardo alle quali si ritenne opportuno ricercare il consenso di un numero relativamente ampio di rappresentanti della comunità, come ad esempio l'elezione dei deputati al reparto della tassa di famiglia, la nomina dei dipendenti comunitativi e la determinazione dei loro salari, l'apertura o la dismissione di strade 8 . Su tutte le altre questioni - tra cui la fondamentale approvazione dei bilanci di previsione e l'esame dei rendiconti annuali da trasmettere successivamente all'Ufficio di soprintendenza - era invece chiamato a deliberare il Magistrato, secondo l'ordine del giorno predisposto dal gonfaloniere senza che fosse possibile porre in discussione altri argomenti 9 .
Volendo ottemperare ai dettami dell'art. 80 dello statuto, concesso da Leopoldo II nel febbraio 1848 e sospeso dallo stesso sovrano nell'aprile dell'anno successivo 10 , col regolamento del 20 novembre 1849 s1 intese introdurre, in via sperimentale, una profonda riforma delle amministrazioni comunitative 11 . La principale novità consisté nell'adozione di un sistema di scelta dei componenti il Consiglio comunale basato su consultazioni elettorali 12 . Il gonfaloniere, nominato ogni quattro anni dal granduca tra i membri di tale assemblea elettiva 13 , mantenne un ruolo centrale nell'amministrazione 14 , mentre lo stesso Consiglio comunale assunse gran parte dei compiti in precedenza spettanti al Magistrato. Il Consiglio comunale, composto da un numero variabile di consiglieri in base alla popolazione residente e rinnovato annualmente per un quarto, si adunava almeno tre volte l'anno per deliberare in merito a tutte le questioni ordinarie e straordinarie che potessero interessare la comunità 15 . Il Consiglio provvedeva ad eleggere a scrutinio segreto un quarto dei propri membri per la formazione del Collegio dei priori 16 . Tale Collegio - che prese il posto del Magistrato - ebbe essenzialmente il compito di deliberare in merito a questioni d'urgenza, di preparare la documentazione necessaria per lo svolgimento delle adunanze consiliari e in generale di assistere il gonfaloniere nell'esecuzione delle delibere del Consiglio 17 .
Nel contesto della stagione politica caratterizzata tra l'altro dall'abrogazione dello statuto - avvenuta nel maggio 1852 18 -, nel settembre del 1853 fu emanata una riforma della "rappresentanza" comunitativa, che nella sostanza reintroduceva le norme in proposito contenute nel regolamento abolito nel 1849 19 . Ripristinato il sistema della tratta da borse in luogo della consultazione elettorale, si stabilì che i membri del Consiglio generale venissero estratti tra tutti i possessori e che i priori componenti il Magistrato fossero sorteggiati nell'ambito della metà più ricca degli stessi possessori 20 . Al tempo stesso il gonfaloniere tornò ad essere scelto dal granduca tra gli abilitati a ricoprire la carica di priore 21 . Anche per quanto concerne le attribuzioni delle "rappresentanze" comunitative, venne espressamente ristabilito il quadro vigente fino al 1849 con la sola significativa eccezione relativa all'approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto annuale demandata al Consiglio generale, riunito come d'uso in seduta congiunta col Magistrato 22 .
Il secondo Governo provvisorio - insediato nel 1859 e rimasto in carica fino al plebiscito che sancì l'adesione della Toscana al Regnod'Italia 23 - emanò a pochi mesi dall'entrata in carica un nuovo regolamento, preceduto da una specifica legge elettorale 24 , che reintrodusse quasi immutato quello del 1849 25 . Il regolamento del 1859 rimase in vigore fino alla promulgazione della legge comunale e provinciale del 22 marzo 1865 con la quale si unificava il sistema amministrativo del Regno d'Italia 26 ·
Nel periodo compreso tra la Restaurazione granducale e l'Unità d'Italia l'evoluzione istituzionale della "rappresentanza" comunitativa di Sinalunga ricalca ovviamente quanto prescritto dalla legislazione toscana. In ossequio al ricordato editto del 27 giugno 1814 il maire Lorenzo Pagni assunse la carica di gonfaloniere, coadiuvato nel Magistrato dai cinque più facoltosi consiglieri (Giacinto Terrosi, Giovan Camilla Cenni, Gaspero Rigacci, Luigi Agnolucci e Antonio Martelli) e da un Consiglio generale formato dagli altri membri del disciolto Consiglio municipale 27 . A seguito del regolamento del 1816 il Magistrato di Sinalunga tornò a essere composto - come lo era stato fino al 1808 - da otto priori e dal gonfaloniere, nominato dal granduca tra i soggetti inseriti nell'apposita borsa in base a criteri di censo o in virtù del più volte ricordato privilegio risalente alla metà del Settecento 28 . Ai sensi del regolamento del 1849 la "rappresentanza" della comunità di Sinalunga - che tra il 1826 e il 1845 era stata inserita nel compartimento di Arezzo 29 -, venne formata da un gonfaloniere e da un Consiglio comunale di sedici membri, all'interno del quale era compreso un Collegio di quattro priori 30 . Con le successive riforme del 1853 e del 1859 il numero dei membri del Consiglio generale e dei priori - componenti il Magistrato assieme al gonfaloniere - venne portato rispettivamente a quindici e a cinque 31 .