Sede: Scarperia (Firenze)
Date di esistenza: 1415 - 1865>Intestazioni: Vicariato del Mugello, Scarperia (Firenze), 1415 - 1865
Storia amministrativa:
L'istituzione del vicariato del Mugello risalente al 1415
1
e la fissazione della sua sede a
Scarperia rappresentano il punto culminante di quel processo di svuotamento degli
antichi centri di potere e la loro sostituzione con altri centri, che è stato notato
anche in altre zone del dominio fiorentino, tanto da poter essere considerata una
costante nella politica espansionistica del comune di Firenze
2
. Quella
decisa nel 1414 non fu la creazione di un istituto nuovo
3
: l'esistenza di un "vicarius Mucelli" è documentata già nel libro di Montaperti
(1260) come destinatario di varie lettere ed ordini "super custodia et munitione
contrate Mucelli"
4
. Il fatto che la carica di vicario avesse nel
secolo XIII una connotazione eminentemente militare ci è confermato anche dal verbale di
una Consulta del 1290, in cui si decise di nominare tre vicari, uno per il Mugello e la
Valdisieve, uno per il Valdarno e l'altro per la Valdelsa, nell'ambito della guerra
contro Lucca
5
. Altre elezioni alla medesima carica si ebbero presumibilmente negli
anni successivi, finché la Provvisione del 24 agosto 1304 non intervenne ad abolirla e
ad annulllare le elezioni dei vicari già in carica, con l'unica eccezione di quello del
Mugello, carica in quel momento rivestita dal conte Alberto da Mangona
6
, la cui esistenza è documentata
ancora nel 1312 e nel 1314
7
. Questa eccezione, che vedremo ripetersi
varie volte nel corso del secolo, va senza dubbio collegata con la presenza in Mugello
con la potente casata degli Ubaldini, contro cui Firenze ingaggiò una lunga lotta
protrattasi fino al 1373, anno della loro definitiva disfatta
8
. Di
questa lotta la costruzione di Scarperia del 1306 non rappresentò pertanto l'epilogo, ma
solo uno dei momenti cruciali. Con la signoria di Gualtieri di Brienne, duca di Atene, i
vicari ricomparvero in tutto il dominio fiorentino ed anche in quello degli altri comuni
toscani che gli si erano dati in signoria. I questo breve periodo i vicari non furono
più soltanto capi militari, ma furono dotati di amplissimi poteri giudiziari ed
amministrativi; chiamati a ricoprire questa carica furono esponenti delle principali
famiglie magnatizie fiorentine (Adimari) o di altre città (Cancellieri di Pistoia,
Salmoncelli di Lucca, Guazzalotti di Prato), scelti personalmente dal duca
9
. Chiusa la
parentesi signorile, i vicari furono in massima parte aboliti, tranne in zone
strategiche come il Valdarno inferiore e la Valdinievole, in cui saranno riconfermati
gli stessi vicari ducali
10
.
Per gli anni immediatamente successivi non si è potuto reperire alcun documento, ma si
può arguire che in alcune zone i vicari rimasero e che venivano eletti per "tratta",
cosa che ci fa supporre che venissero scelti tra i cittadini fiorentini: una Provvisione
dell'11 agosto 1346, infatti, mentre dispone che siano sottoposti a sindacato tutti i
rettori del dominio (podestà, vicari, castellani) stati in carica dal 26 luglio 1343,
giorno della cacciata del duca di Atene, fino a quelmomento, stabilisce anche che per il
futuro essi vengano eletti "a mano"
11
. A partire dal
1346 vediamo infatti a ricoprire l'ufficio di vicario di Valdinievole, l'unico per cui
la documentazione ci soccorra, unicamente cittadini fiorentini, membri della Parte
Guelfa, la potente organizzazione che in quel periodo deteneva praticamente il monopolio
delle cariche più importanti
12
. Nel contado invece la carica
vicariale fu ripristinata soltanto nel gennaio 1350, in concomitanza con il tentativo
visconteo di invadere la Toscana, ed affidata ancora una volta a dei "conestabili", cioè
dei condottieri di origine esterna allo stato fiorentino: Guglielmo da Belmonte
"ultramontano" fu eletto vicario del Valdarno inferiore, Giacomo da Fiore della Valdelsa
e Luigi da Busa, anch'egli "ultramontano", del Valdarno superiore
13
. Il compito fondamentale di questi vicari era
quello di perlustrare con le loro squadre di fanti e cavalieri, il territorio loro
affidato, allo scopo di prevenire e reprimere ribellioni e di arrestare i nemici del
comune di Firenze, consegnandoli poi alla corte del Podestà cittadino. Con un
provvedimento dell'11 gennaio dello stesso anno fu attribuita loro anche la "iurisditio
sanguinis", cioè la podestà di punire sommariamente, fino alla massima pena, i banditi
su cui fossero riusciti a mettere le mani
14
. Alla
scadenza del mandato, durato sei mesi, dei tre vicari suddetti, si portò a quattro il
loro numero, istituendo anche il vicario del Mugello e Valdisieve, carica che fu
attribuita a Giacomo da Fiore, stato nel semestre precedente vicario di Valdelsa
15
. Per gli anni successivi ci
restano notizie molto frammentarie, dalle quali sembra di poter arguire che in alcune
zone tra cui il Mugello, la carica di vicario fosse mantenuta in vita ed affidata a
cittadini fiorentini. Ai primitivi compiti di repressione degli sbanditi dal comune di
Firenze, si aggiunsero quelli contro "latrones, homicidas, stratarum robbatores,
incendiarios, diffamatos homines", sebbene limitati alla cattura dei colpevoli e alla
raccolta delle prove, da trasmettere poi, insieme alla persona del reo, alla corte del
Podestà di Firenze, incaricata del processo vero e proprio
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. Nei provvedimenti normativi la competenza giudiziaria dei vicari era
stata limitata alla sola fase esecutiva, ma nella prassi dovette già fino daquesto
periodo affermarsi una piena cognizione giudiziaria: in un documento dell'ottobre 1352
vediamo infatti il cittadino fiorentino Rosso di Ricciardo Ricci che, nel momento di
deporre la carica di vicario di Mugello, da lui precedentemente tenuta per sei mesi e
dodici giorni, rivolgere istanza alla Signoria di essere "conservato indenne" dalle
conseguenze di avere, nel corso del suo incarico, pronunziato sentenze anche
corporalmente, di avere ordinato esecuzioni reali e personali
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. Effettivamente i pochissimi atti che documentano l'attività dei vicari
del Mugello di questo periodo ci mostrano che ormai essi dispongono di una sede fissa,
nel palazzo pubblico di Scarperia e che seguono tutte le fasi dei processi, dalla fase
istruttoria all'emissione della sentanza; e se è vero che i reati di loro competenza
erano sempre quelli connessi con l'ordine pubblico, ci sembra, se è lecito trarre delle
indicazioni dal numero veramente irrisorio di documenti rimasti, di cogliere la tendenza
a far rientrare in questa cotegoria quasi ogni genere di reato, dal favoreggiamento di
banditi e ribelli alla banale rissa da osteria
18
. Dopo pochi anni furono tuttavia
ripristinati anche i vicariati del Valdarno inferiore (febbraio 1356), della Valdelsa
(ottobre 1356) e della Valdisieve (novembre 1356), affidati a cittadini fiorentini
"popolari e guelfi", da estrarsi dalle borse già predisposte per il vicario del Mugello.
Anche per questi provvedimenti di istituzione prevedevano funzioni giudiziarie meramente
esecutive, mentre la mancanza di qualsiasi documento da loro prodotto ci priva della
possibilità di verificare se nella prassi si sia verificato lo stesso processo di
straripamento di competenze già notato per il vicario del Mugello. A differenza di
quest'ultimo, però, i tre vicari ripristinati nel 1356 non avevano una sede fissa, ma
dovevano spostarsi incessantemente per il territorio loro affidato, in modo da visitare
ogni località almeno tre volte nel semestre di carica
19
. Essi ebbero
tuttavia vita breve poichè nel dicembre 1359, a causa "multarum querelarum... de gestis
vicariorum Vallis Else, Vallis Sevis et Mucelli (non vi si parla del vicario del
Valdarno inferiore), non solum de trasgressione eorum offitii et balie, verum etiam de
multis illicitis extorsionibus per eos et ipsorum offiliates et familias factis", si
stabilì di sispendere le elezioni a tali cariche e poi, nel marzo 1360, di sopprimerle
del tutto
20
. Sebbene nei provvedimenti citati
il vicario del Mugello fosse accomunato agli altri due, tuttavia abbiamo fondate ragioni
per affermare che per esso la soppressione, se pure vi fu, ebbe effimera durata: nel
luglio di quello stesso anno, nel deliberare una nuova elezione a questa carica, si
affermava che l'eletto dovesse portare con sé in ufficio una "famiglia" della stessa
consistenza di quella dell'allora vicario Paolo Vettori
21
. Lo stesso provvedimento estese anche le competenze giudiziarie a
l'ambito territoriale del vicario del Mugello, stabilendo che egli dovesse conoscere
anche delle controversie civili nella zona denominata "Alpes Ubaldinorium", in cui
evidentemente l'autorità del comune di Firenze era ancora malcerta. Per le modalità de
elezione, essendo state annullate le borse specifiche, si stabilì di utilizzare quelle
predisposte per il bicario della Valdinevole. Non sappiamo per quanto tempo il vicariato
del Mugello rimase ancora regolarmente officiato, ma presumibilmente dovette avere vita
breve. Per gli anni successivi e fino ai primi del '400 non si ha più traccia nei
documenti pubblici di istituzioni di vicariati nel contado: altri vicari furono
gradatamente istituiti nelle zone che man mano entravano a far parte del dominio
fiorentino o che vi ritornavano dopo tentativi di ribellione, come a S. Miniato, ove il
vicariato fu istituito nel 1370, ed a Firenzuola, sede del vicariato di Firenzuola e
Podere, istituito nel 1373
22
. Nel
contado invece furono occasionalmente instituite magistrature speciali, per lo più
rivestite da ufficiali forestieri, a carattere itinerante, che assunsero varie
denominazioni: i Difensori del Contado, la cui presenza è documentata pressoché
stabilmente nel periodo 1371-79
23
, i Bargelli, operanti
indistintamente in città e nel dominio, istituiti successivamente
24
, il "Vicarius generalis totius
comitatus", della cui esistenza abbiamo notizie nel 1389 e nel 1392
25
. Finalmente nei primi anni del secolo successivo i
vicariati ricompaiono stabilmente anche nel ccontado, in un periodo compreso tra il
1408, data di istituzione del vicariato del Valdarno superiore o di S. Giovanni, ed il
1415, quando furono creati quella del Mugello e della Valdelsa. Dai prototipi
trecenteschi questi vicari avevano ereditato la caratteristica più vistosa, cioè la
competenza in maniera penale, ma ne differivano profondamente per il carattere ed il
significato ormai attribuito nella prassi e nel diritto al loro incarico: non più
ufficiali straordinari da eleggere in caso di bisogno, con conseguente necessità di di
ridefinirne ogni volta i poteri, le competenze, l'ambito territoriale, lo stipendio, le
modalità di elzione, etc., bensì rappresentanti stabili del governo in periferia, con
circoscrizioni territoriali che obbediscono all'esigenza di una regolare e consapevole
distrettuazione, tipica di uno stato non più soltanto cittadino. Nel 1424 fu loro
attribuita la cognizione esclusiva dei reati commessi nel vicariato
26
. Ognuno dei tre vicariati del
contado, il cui territorio si arrestava alle mura cittadine, comprendeva più podesterie,
con a capo un podestà con cognizione civile piena e cognizione penale limitata ai
pochissimi reati regolamentati dagli Statuti locali (bestemmia, gioco d'azzardo,
resistenza a pubblico ufficiale, etc.), nonchè sui danni dati. A causa della sfera
superiore in cui esercitava la sua autorità e della maggior ampiezza del territorio, il
vicario assunse con l'andare del tempo, almeno nella prassi, una certa superiorità sui
podestà della sua circoscrizione e divenne quasi magistratura intermedia e di
collegamento tra il governo centrale e questi ultimi, su cui tuttavia continuava a non
avere nessuna superiorità gerarchica. Con la soppressione della podesteria di Scarperia,
avvenuta, com'è noto, nel1424, il vicario del Mugello acquistò una duplice
giurisdizione: quella civile sul territorio della podesteria di Scarperia, cui in
seguito si aggiunse quella di Tagliaferro, quella penale sulle stesse e su quelle di
Barberino (Mangona), Borgo San Lorenzo, Vicchio, Dicomano (Belforte), Campi, Signa,
Carmignano, Sesto, Fiesole e Calenzano. A causa di queste molteplici funzioni, egli era
tenuto a portare, con sé in ufficio due notai, sei donzelli, 23 fanti, sette cavalli,
costituenti la sua "famiglia"
27
. Quando poi i vicariati, per assolvere ai
compiti loro affidati dal potere centrale, primo tra tutti l'esazione delle imposte, si
doteranno di organismi federativi (consigli generali) e di propri ufficiali, il vicario
si configura come vertice di tutta questa organizzazione: parte da lui, ad esempio, la
convocazione del consiglio di vicariato (ed anche di quello di podesteria, nelle zone in
cui egli aveva sostituito il podestà), che si riunivano sempre alla sua presenza; fino
ad oltre la metà del '500 egli esercita inoltre, tramite il suo notaio civile, che
fungeva da cancelliere del vicariato, il controllo sulla riscossione delle imposte e
sulla tenuta dell'archivio. L'autorità del vicario, piuttosto generica sul piano del
diritto, si definiva "in loco" attraverso l'applicazione degli Statuti locali e
l'esecuzione degli ordini che giornalmente gli venivano inviati dal centro. I confini
territoriali del vicariato del Mugello rimasero sostanzialmente invariati fino all'epoca
delle riforme leopoldine; andò mutando invece nello stesso periodo la fisionomia di
questo magistrato
28
: se nel periodo compreso tra il 1423 e
l'instaurazione del principato mediceo esso era stato il tribunale penale ordinario per
gli abitanti della circoscrizione, la cui competenza si estendeva fino alla pena
capitale, con l'affermarsi del principato comincia, nella prassi più che nel diritto, un
processo di riduzione e specializzazione delle sue competenze. Di questo processo
cercheremo di fissare alcuni punti fondamentali: la riorganizzazione delle milizie
avvenuta nel 1535, sottrasse al vicario la competenza su un'intera categoria di persone,
appunto i "descritti", per i quali fu istituito un apposito tribunale che, durante il
ducato di Alessandro de' Medici, formava interamente i processi, in epoca successiva
lasciava al vicario la fase istruttoria
29
; nel 1559 il giudizio sui delitti comportanti la massima pena divenne privativa del
Magistrato degli Otto di Guardia e Balia (già da alcuni anni le sentenze per tali
delitti erano state sottoposte all'approvazione preventiva dei Conservatori di Leggi,
cui spettava anche il sindacato sull'operato dei giusdicenti locali
30
; l'istituzione, poi, dell'Auditore
Fiscale, avvenuta nel 1543, comportò una semplice maggiore ingerenza di questo
magistrato, giustificata dai suoi compiti istituzionali di tutelare gli interessi del
Fisco in materia di multe, confische, etc. su tutti i tribunali centrali e periferici,
che erano tenuti a inviagli copia di tutte le sentenze
31
;al dominio; al dominio andò estendendosi progressivamente l'ingerenza
di tribunali orinariginariamente cittadini, come il Magistrato Supremo e la Ruota
32
, né d'altra parte era limitata alla città all'azione di
vecchi tribunali repubblicani, quali la Mercanzia, la Grascia, le Arti, ridimensionati,
ma non aboliti, durante il principato
33
. L'istituzione a Scarperia, come in altri luoghi dello
stato, di un cancelliere dei Nove, avvenuta attorno al 1570
34
, segnò il passaggio a
quest'ultimo di molte delle incombenze amministrative prima spettanti al vicario,
tantoche molti degli ordini diramati dagli organi centrali cominciano ad essere diretti
al cancelliere, piuttosto che al vicario
35
. Il punto di arrivo di questo
processo di riduzione e specializzazione delle competenze vicariali si ebbe con la
Riforma dei Tribunali Provinciali atuuata da Pietro Leopoldo nel 1772, che rese uniforme
l'amministrazione della giustizia in tutto lo stato
36
. Essa, tra molte altre cose, stabilì modalità precisa per la nomina
di vicari e podestà; non più l'estrazione a sorte tra i Fiorentini abili agli uffici, ma
un esame sostenuto davanti alla Pratica Segreta dagli aspiranti, per cui tassativo il
titolo di dottore in legge o almeno di notaio: Tale riforma comportò anche una
redistribuzione territoriale dellegiusdicenze criminali: ad esempio, dal vicariato, di
Scarperia furono scorporate le podesterie suburbane di Sesto, Fiesole e Campi, su cui fu
estesa la competenza del tribunale cittadino degli Otto di Guardia e Balia, la
podesteria di Carmignano, sottoposta al vicariato di Prato, e quella di
Dicomano-Belforte, compresa nel vicariato della Valdisieve. Ai vicario del Mugello
rimase pertanto la giurisdizione criminale sulle podesterie di Scarperia e San Piero a
Sieve (ove deteneva anche quella civile) e su quelle di Barberino e Borgo San Lorenzo.
Tale stato di cose continuò ad esistere fino al 1808, quando l'annessione della Toscana
all'impero francese comportò una vera e propria rivoluzione nel sistema giurisdizionale:
anzitutto il territorio dell'ex granducato fu diviso in tre dipartimenti, ognuno dei
quali era suddiviso in tre circondari, ciascuno dei quali a sua volta comprendeva più
cantoni. Nei capoluoghi di dipartimento fu istituita una Corte Criminale, che divenne il
Tribunale di Prima Istanza, che divenne il tribunale civile ordinario; al livello
inferiore c'erano le giudicature di pace, una o più per ogni cantone, il cui territorio
coincideva grosso modo con quello delle antiche podesterie. I poteri de giudici di pace
erano invece inferiori a quelli degli antichi podestà. Erano infatti compenti sugli atti
di volontaria giurisdizione e nelle controversie di minimo valore; avevano inoltre
moderate funzioni repressive, potendo ordinare l'arresto in alcuni casi limitati, tra
cui la flagranza di reato; avevano poi ereditato dagli antichi podestà la cognizione dei
danni dati e le funzioni di polizia urbana. La loro nomina era di pertinenza del
sottoprefetto, il quale tuttavia scendeva tra due candidati eletti dal consiglio
cantonale
37
. Nell'ordinamento giudiziario napoleonico Scarperia divenne
dunque sede di una delle tante giudicature di pace dei circuito di Firenze, senza più
alcuna preminenza sulle altre comunità del Mugello.Tale preminenza ritornò ad essere,
insieme all'antico ordinamento giudiziario, con la legge del 13 ottobre 1814, essendosi
ormai chiusa la parentesi francese. Al vicario di Scarperia ritornò, come agli atri
vicari, la giurisdizione civile, che aveva in precedenza mentre quella penale fu
limitata ai realti comportanti una pena inferiore a quella del confino, essendo stata
per gli altri isituita la Ruota Criminale di Firenze
38
. La competenza vicariale fu
ulteriormente ridotta dalla legge del 2 agosto 1838, che lasciava al vicario solo le
cause minori, tanto civili che criminali; con la stessa legge alla giurisdizione civile
del vicario fu sottoposto il territorio della podesteria di Barberino, che fu abolita,
mentre alla sua giurisdizione penale fu annesso l'ex vicariato di Firenzuola, che fu
ridotto a podesteria. Una riforma più radicale, giudiziaria e amministrativa insieme, fu
quella del 9 marzo 1848; essa ripartì il territorio del granducato in comportamenti di
prefettura; ciascuno di essi fu suddiviso in circondari e questi a loro volta in
delegazioni di governo. Nell'ambito di ogni delegazione fu istituita una pretura che
sostituì gli antichi giusdicenti tanto nel civile che nel penale, mentre le funzioni di
polizia prima esercitate dai vidari furono affidate ai delegati di governo . Scarperia
divenne sede tanto di pretura civile e penale che di delegazione di governo, ma con
l'abolizione del vicariato, perse per sempre le caratteristiche di capoluogo
amministrativo del Mugello. Tale preminenza aveva del resto già subito duri colpi nel
corso della prima metà dell'800; infatti nel momento dell'istituzione di nuovi uffici
periferici del granducato, quali l'Ufficio del Bollo, l'Ingegnere di Circondario, la
Divisione di Posta, era stata scelta come sede Borgo San Lorenzo, in considerazione
della sua posizione più centrale, rispetto alle altre comunità del Mugello
39
e della maggior
importanza economica e commerciale, trovandosi Scarperia già alla del '700, soprattutto
a seguito della costruzione di una nuova via di comunicazione Firenze-Bologna, relegata
inesorabilmente alla periferia del granducato
40
. Aver parlato, come fin qui si è fatto, del vicariato come organo del
decentramento statale non esaurisce però il discorso sulle funzioni e sulle
caratteristiche di questo ente: come si è già accennato esso, per assolvere ai compiti
delegati dello stato, dovette dotarsi di tutta una serie di organismi collegiali ed
uffici, le cui funzioni, il salario, le modalità di nomina, erano fissati dagli Statuti
locali. E benché questi ultimi si configurassero, almeno per il contado, come semplici
adattamenti degli Statuti Fiorentini alla realtà locale, non si può negare che
podesterie e vicariati a semplici circoscrizioni giudiziarie dello stato, essi
funzionarono anche come organismi di autogoverno locale. L'organizzazione dei vicariato
del Mugello ci è stata tramandata dagli Statuti del 1415
41
e dalle successive riforme che giungono fino a metà '600: esso era
dotato di un consiglio generlae composto da 11 membri, uno per ogni podesteria in esso
compresa, detti "soprasindaci". Il loro numero si ridusse in seguito a 6 poiché le
podesterie suburbane (dette "podesterie del piano", in contrapposizione con quelle
appartenenti geograficamente all'area del Mugello, dette le "podesterie di sopra")
ottennero di partecipare alle spese generali del vicariato con una quota fissa annuale e
pertanto, a partire dal 18 novembre 1534, non inviarono più i propri rappresentanti al
consiglio generale
42
. Il consiglio durava in
carica sei mesi, in coincidenza con il succedersi dei vicari, e deliberava
essenzialmente in materia di spese locali e di nomina o conferma di ufficiali locali con
stipendio a carico del vicariato; formava inoltre, con sei "arroti", le liste per il
rinnovo delle cariche organiche del vicariato: soprasindaci, sindaci del vicario,
ragionieri, camarlingo generale, etc.; un'altra carica sempre presente nell'organico del
vicariato era quella del cancelliere, cui spetavano molti e delicati compiti, sia come
estensore degli atti del vicariato, sia come supervisore della gestione economica; in un
primo periodo tale incarico fu a Scarperia sempre ricoperto dal "cavaliere" del vicario
43
, dopo il 1570 gli
subentrò il cancelliere dei Nove. Accanto al consiglio generale, al camarlingo ed al
cancelliere, organi necessari al vicariato, previsti e regolati dagli Statuti, fanno
talvolta la loro comparsa altri uffici particolari, la cui esistenza, in molti casi
discontinua, trae origine da apposita deliberazione del consiglio generale, alcuni
ebbero competenze puramente amministrative, come il Provveditore del palazzo pretorio,
altri caratteristiche coerenti con la natura di circoscrizione giudiziaria del
vicariato, come il soprastante alle carceri ed il Provveditore dei poveri; altri ancora
rientraveno nell'ottica, affermatasi pienamente più tardi, dall'ente locale dispensatore
di servizi sociali, come il maestro di scuola ed il medico
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Complessi archivistici prodotti:
Vicariato del Mugello, 1415 -
1865
(fondo, conservato in Comune di Scarperia. Archivio storico)