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Vicariato del Mugello

Sede: Scarperia (Firenze)

Date di esistenza: 1415 - 1865>

Intestazioni: Vicariato del Mugello, Scarperia (Firenze), 1415 - 1865

Storia amministrativa:
L'istituzione del vicariato del Mugello risalente al 1415 1 e la fissazione della sua sede a Scarperia rappresentano il punto culminante di quel processo di svuotamento degli antichi centri di potere e la loro sostituzione con altri centri, che è stato notato anche in altre zone del dominio fiorentino, tanto da poter essere considerata una costante nella politica espansionistica del comune di Firenze 2 . Quella decisa nel 1414 non fu la creazione di un istituto nuovo 3 : l'esistenza di un "vicarius Mucelli" è documentata già nel libro di Montaperti (1260) come destinatario di varie lettere ed ordini "super custodia et munitione contrate Mucelli" 4 . Il fatto che la carica di vicario avesse nel secolo XIII una connotazione eminentemente militare ci è confermato anche dal verbale di una Consulta del 1290, in cui si decise di nominare tre vicari, uno per il Mugello e la Valdisieve, uno per il Valdarno e l'altro per la Valdelsa, nell'ambito della guerra contro Lucca 5 . Altre elezioni alla medesima carica si ebbero presumibilmente negli anni successivi, finché la Provvisione del 24 agosto 1304 non intervenne ad abolirla e ad annulllare le elezioni dei vicari già in carica, con l'unica eccezione di quello del Mugello, carica in quel momento rivestita dal conte Alberto da Mangona 6 , la cui esistenza è documentata ancora nel 1312 e nel 1314 7 . Questa eccezione, che vedremo ripetersi varie volte nel corso del secolo, va senza dubbio collegata con la presenza in Mugello con la potente casata degli Ubaldini, contro cui Firenze ingaggiò una lunga lotta protrattasi fino al 1373, anno della loro definitiva disfatta 8 . Di questa lotta la costruzione di Scarperia del 1306 non rappresentò pertanto l'epilogo, ma solo uno dei momenti cruciali. Con la signoria di Gualtieri di Brienne, duca di Atene, i vicari ricomparvero in tutto il dominio fiorentino ed anche in quello degli altri comuni toscani che gli si erano dati in signoria. I questo breve periodo i vicari non furono più soltanto capi militari, ma furono dotati di amplissimi poteri giudiziari ed amministrativi; chiamati a ricoprire questa carica furono esponenti delle principali famiglie magnatizie fiorentine (Adimari) o di altre città (Cancellieri di Pistoia, Salmoncelli di Lucca, Guazzalotti di Prato), scelti personalmente dal duca 9 . Chiusa la parentesi signorile, i vicari furono in massima parte aboliti, tranne in zone strategiche come il Valdarno inferiore e la Valdinievole, in cui saranno riconfermati gli stessi vicari ducali 10 . Per gli anni immediatamente successivi non si è potuto reperire alcun documento, ma si può arguire che in alcune zone i vicari rimasero e che venivano eletti per "tratta", cosa che ci fa supporre che venissero scelti tra i cittadini fiorentini: una Provvisione dell'11 agosto 1346, infatti, mentre dispone che siano sottoposti a sindacato tutti i rettori del dominio (podestà, vicari, castellani) stati in carica dal 26 luglio 1343, giorno della cacciata del duca di Atene, fino a quelmomento, stabilisce anche che per il futuro essi vengano eletti "a mano" 11 . A partire dal 1346 vediamo infatti a ricoprire l'ufficio di vicario di Valdinievole, l'unico per cui la documentazione ci soccorra, unicamente cittadini fiorentini, membri della Parte Guelfa, la potente organizzazione che in quel periodo deteneva praticamente il monopolio delle cariche più importanti 12 . Nel contado invece la carica vicariale fu ripristinata soltanto nel gennaio 1350, in concomitanza con il tentativo visconteo di invadere la Toscana, ed affidata ancora una volta a dei "conestabili", cioè dei condottieri di origine esterna allo stato fiorentino: Guglielmo da Belmonte "ultramontano" fu eletto vicario del Valdarno inferiore, Giacomo da Fiore della Valdelsa e Luigi da Busa, anch'egli "ultramontano", del Valdarno superiore 13 . Il compito fondamentale di questi vicari era quello di perlustrare con le loro squadre di fanti e cavalieri, il territorio loro affidato, allo scopo di prevenire e reprimere ribellioni e di arrestare i nemici del comune di Firenze, consegnandoli poi alla corte del Podestà cittadino. Con un provvedimento dell'11 gennaio dello stesso anno fu attribuita loro anche la "iurisditio sanguinis", cioè la podestà di punire sommariamente, fino alla massima pena, i banditi su cui fossero riusciti a mettere le mani 14 . Alla scadenza del mandato, durato sei mesi, dei tre vicari suddetti, si portò a quattro il loro numero, istituendo anche il vicario del Mugello e Valdisieve, carica che fu attribuita a Giacomo da Fiore, stato nel semestre precedente vicario di Valdelsa 15 . Per gli anni successivi ci restano notizie molto frammentarie, dalle quali sembra di poter arguire che in alcune zone tra cui il Mugello, la carica di vicario fosse mantenuta in vita ed affidata a cittadini fiorentini. Ai primitivi compiti di repressione degli sbanditi dal comune di Firenze, si aggiunsero quelli contro "latrones, homicidas, stratarum robbatores, incendiarios, diffamatos homines", sebbene limitati alla cattura dei colpevoli e alla raccolta delle prove, da trasmettere poi, insieme alla persona del reo, alla corte del Podestà di Firenze, incaricata del processo vero e proprio 16 . Nei provvedimenti normativi la competenza giudiziaria dei vicari era stata limitata alla sola fase esecutiva, ma nella prassi dovette già fino daquesto periodo affermarsi una piena cognizione giudiziaria: in un documento dell'ottobre 1352 vediamo infatti il cittadino fiorentino Rosso di Ricciardo Ricci che, nel momento di deporre la carica di vicario di Mugello, da lui precedentemente tenuta per sei mesi e dodici giorni, rivolgere istanza alla Signoria di essere "conservato indenne" dalle conseguenze di avere, nel corso del suo incarico, pronunziato sentenze anche corporalmente, di avere ordinato esecuzioni reali e personali 17 . Effettivamente i pochissimi atti che documentano l'attività dei vicari del Mugello di questo periodo ci mostrano che ormai essi dispongono di una sede fissa, nel palazzo pubblico di Scarperia e che seguono tutte le fasi dei processi, dalla fase istruttoria all'emissione della sentanza; e se è vero che i reati di loro competenza erano sempre quelli connessi con l'ordine pubblico, ci sembra, se è lecito trarre delle indicazioni dal numero veramente irrisorio di documenti rimasti, di cogliere la tendenza a far rientrare in questa cotegoria quasi ogni genere di reato, dal favoreggiamento di banditi e ribelli alla banale rissa da osteria 18 . Dopo pochi anni furono tuttavia ripristinati anche i vicariati del Valdarno inferiore (febbraio 1356), della Valdelsa (ottobre 1356) e della Valdisieve (novembre 1356), affidati a cittadini fiorentini "popolari e guelfi", da estrarsi dalle borse già predisposte per il vicario del Mugello. Anche per questi provvedimenti di istituzione prevedevano funzioni giudiziarie meramente esecutive, mentre la mancanza di qualsiasi documento da loro prodotto ci priva della possibilità di verificare se nella prassi si sia verificato lo stesso processo di straripamento di competenze già notato per il vicario del Mugello. A differenza di quest'ultimo, però, i tre vicari ripristinati nel 1356 non avevano una sede fissa, ma dovevano spostarsi incessantemente per il territorio loro affidato, in modo da visitare ogni località almeno tre volte nel semestre di carica 19 . Essi ebbero tuttavia vita breve poichè nel dicembre 1359, a causa "multarum querelarum... de gestis vicariorum Vallis Else, Vallis Sevis et Mucelli (non vi si parla del vicario del Valdarno inferiore), non solum de trasgressione eorum offitii et balie, verum etiam de multis illicitis extorsionibus per eos et ipsorum offiliates et familias factis", si stabilì di sispendere le elezioni a tali cariche e poi, nel marzo 1360, di sopprimerle del tutto 20 . Sebbene nei provvedimenti citati il vicario del Mugello fosse accomunato agli altri due, tuttavia abbiamo fondate ragioni per affermare che per esso la soppressione, se pure vi fu, ebbe effimera durata: nel luglio di quello stesso anno, nel deliberare una nuova elezione a questa carica, si affermava che l'eletto dovesse portare con sé in ufficio una "famiglia" della stessa consistenza di quella dell'allora vicario Paolo Vettori 21 . Lo stesso provvedimento estese anche le competenze giudiziarie a l'ambito territoriale del vicario del Mugello, stabilendo che egli dovesse conoscere anche delle controversie civili nella zona denominata "Alpes Ubaldinorium", in cui evidentemente l'autorità del comune di Firenze era ancora malcerta. Per le modalità de elezione, essendo state annullate le borse specifiche, si stabilì di utilizzare quelle predisposte per il bicario della Valdinevole. Non sappiamo per quanto tempo il vicariato del Mugello rimase ancora regolarmente officiato, ma presumibilmente dovette avere vita breve. Per gli anni successivi e fino ai primi del '400 non si ha più traccia nei documenti pubblici di istituzioni di vicariati nel contado: altri vicari furono gradatamente istituiti nelle zone che man mano entravano a far parte del dominio fiorentino o che vi ritornavano dopo tentativi di ribellione, come a S. Miniato, ove il vicariato fu istituito nel 1370, ed a Firenzuola, sede del vicariato di Firenzuola e Podere, istituito nel 1373 22 . Nel contado invece furono occasionalmente instituite magistrature speciali, per lo più rivestite da ufficiali forestieri, a carattere itinerante, che assunsero varie denominazioni: i Difensori del Contado, la cui presenza è documentata pressoché stabilmente nel periodo 1371-79 23 , i Bargelli, operanti indistintamente in città e nel dominio, istituiti successivamente 24 , il "Vicarius generalis totius comitatus", della cui esistenza abbiamo notizie nel 1389 e nel 1392 25 . Finalmente nei primi anni del secolo successivo i vicariati ricompaiono stabilmente anche nel ccontado, in un periodo compreso tra il 1408, data di istituzione del vicariato del Valdarno superiore o di S. Giovanni, ed il 1415, quando furono creati quella del Mugello e della Valdelsa. Dai prototipi trecenteschi questi vicari avevano ereditato la caratteristica più vistosa, cioè la competenza in maniera penale, ma ne differivano profondamente per il carattere ed il significato ormai attribuito nella prassi e nel diritto al loro incarico: non più ufficiali straordinari da eleggere in caso di bisogno, con conseguente necessità di di ridefinirne ogni volta i poteri, le competenze, l'ambito territoriale, lo stipendio, le modalità di elzione, etc., bensì rappresentanti stabili del governo in periferia, con circoscrizioni territoriali che obbediscono all'esigenza di una regolare e consapevole distrettuazione, tipica di uno stato non più soltanto cittadino. Nel 1424 fu loro attribuita la cognizione esclusiva dei reati commessi nel vicariato 26 . Ognuno dei tre vicariati del contado, il cui territorio si arrestava alle mura cittadine, comprendeva più podesterie, con a capo un podestà con cognizione civile piena e cognizione penale limitata ai pochissimi reati regolamentati dagli Statuti locali (bestemmia, gioco d'azzardo, resistenza a pubblico ufficiale, etc.), nonchè sui danni dati. A causa della sfera superiore in cui esercitava la sua autorità e della maggior ampiezza del territorio, il vicario assunse con l'andare del tempo, almeno nella prassi, una certa superiorità sui podestà della sua circoscrizione e divenne quasi magistratura intermedia e di collegamento tra il governo centrale e questi ultimi, su cui tuttavia continuava a non avere nessuna superiorità gerarchica. Con la soppressione della podesteria di Scarperia, avvenuta, com'è noto, nel1424, il vicario del Mugello acquistò una duplice giurisdizione: quella civile sul territorio della podesteria di Scarperia, cui in seguito si aggiunse quella di Tagliaferro, quella penale sulle stesse e su quelle di Barberino (Mangona), Borgo San Lorenzo, Vicchio, Dicomano (Belforte), Campi, Signa, Carmignano, Sesto, Fiesole e Calenzano. A causa di queste molteplici funzioni, egli era tenuto a portare, con sé in ufficio due notai, sei donzelli, 23 fanti, sette cavalli, costituenti la sua "famiglia" 27 . Quando poi i vicariati, per assolvere ai compiti loro affidati dal potere centrale, primo tra tutti l'esazione delle imposte, si doteranno di organismi federativi (consigli generali) e di propri ufficiali, il vicario si configura come vertice di tutta questa organizzazione: parte da lui, ad esempio, la convocazione del consiglio di vicariato (ed anche di quello di podesteria, nelle zone in cui egli aveva sostituito il podestà), che si riunivano sempre alla sua presenza; fino ad oltre la metà del '500 egli esercita inoltre, tramite il suo notaio civile, che fungeva da cancelliere del vicariato, il controllo sulla riscossione delle imposte e sulla tenuta dell'archivio. L'autorità del vicario, piuttosto generica sul piano del diritto, si definiva "in loco" attraverso l'applicazione degli Statuti locali e l'esecuzione degli ordini che giornalmente gli venivano inviati dal centro. I confini territoriali del vicariato del Mugello rimasero sostanzialmente invariati fino all'epoca delle riforme leopoldine; andò mutando invece nello stesso periodo la fisionomia di questo magistrato 28 : se nel periodo compreso tra il 1423 e l'instaurazione del principato mediceo esso era stato il tribunale penale ordinario per gli abitanti della circoscrizione, la cui competenza si estendeva fino alla pena capitale, con l'affermarsi del principato comincia, nella prassi più che nel diritto, un processo di riduzione e specializzazione delle sue competenze. Di questo processo cercheremo di fissare alcuni punti fondamentali: la riorganizzazione delle milizie avvenuta nel 1535, sottrasse al vicario la competenza su un'intera categoria di persone, appunto i "descritti", per i quali fu istituito un apposito tribunale che, durante il ducato di Alessandro de' Medici, formava interamente i processi, in epoca successiva lasciava al vicario la fase istruttoria 29 ; nel 1559 il giudizio sui delitti comportanti la massima pena divenne privativa del Magistrato degli Otto di Guardia e Balia (già da alcuni anni le sentenze per tali delitti erano state sottoposte all'approvazione preventiva dei Conservatori di Leggi, cui spettava anche il sindacato sull'operato dei giusdicenti locali 30 ; l'istituzione, poi, dell'Auditore Fiscale, avvenuta nel 1543, comportò una semplice maggiore ingerenza di questo magistrato, giustificata dai suoi compiti istituzionali di tutelare gli interessi del Fisco in materia di multe, confische, etc. su tutti i tribunali centrali e periferici, che erano tenuti a inviagli copia di tutte le sentenze 31 ;al dominio; al dominio andò estendendosi progressivamente l'ingerenza di tribunali orinariginariamente cittadini, come il Magistrato Supremo e la Ruota 32 , né d'altra parte era limitata alla città all'azione di vecchi tribunali repubblicani, quali la Mercanzia, la Grascia, le Arti, ridimensionati, ma non aboliti, durante il principato 33 . L'istituzione a Scarperia, come in altri luoghi dello stato, di un cancelliere dei Nove, avvenuta attorno al 1570 34 , segnò il passaggio a quest'ultimo di molte delle incombenze amministrative prima spettanti al vicario, tantoche molti degli ordini diramati dagli organi centrali cominciano ad essere diretti al cancelliere, piuttosto che al vicario 35 . Il punto di arrivo di questo processo di riduzione e specializzazione delle competenze vicariali si ebbe con la Riforma dei Tribunali Provinciali atuuata da Pietro Leopoldo nel 1772, che rese uniforme l'amministrazione della giustizia in tutto lo stato 36 . Essa, tra molte altre cose, stabilì modalità precisa per la nomina di vicari e podestà; non più l'estrazione a sorte tra i Fiorentini abili agli uffici, ma un esame sostenuto davanti alla Pratica Segreta dagli aspiranti, per cui tassativo il titolo di dottore in legge o almeno di notaio: Tale riforma comportò anche una redistribuzione territoriale dellegiusdicenze criminali: ad esempio, dal vicariato, di Scarperia furono scorporate le podesterie suburbane di Sesto, Fiesole e Campi, su cui fu estesa la competenza del tribunale cittadino degli Otto di Guardia e Balia, la podesteria di Carmignano, sottoposta al vicariato di Prato, e quella di Dicomano-Belforte, compresa nel vicariato della Valdisieve. Ai vicario del Mugello rimase pertanto la giurisdizione criminale sulle podesterie di Scarperia e San Piero a Sieve (ove deteneva anche quella civile) e su quelle di Barberino e Borgo San Lorenzo. Tale stato di cose continuò ad esistere fino al 1808, quando l'annessione della Toscana all'impero francese comportò una vera e propria rivoluzione nel sistema giurisdizionale: anzitutto il territorio dell'ex granducato fu diviso in tre dipartimenti, ognuno dei quali era suddiviso in tre circondari, ciascuno dei quali a sua volta comprendeva più cantoni. Nei capoluoghi di dipartimento fu istituita una Corte Criminale, che divenne il Tribunale di Prima Istanza, che divenne il tribunale civile ordinario; al livello inferiore c'erano le giudicature di pace, una o più per ogni cantone, il cui territorio coincideva grosso modo con quello delle antiche podesterie. I poteri de giudici di pace erano invece inferiori a quelli degli antichi podestà. Erano infatti compenti sugli atti di volontaria giurisdizione e nelle controversie di minimo valore; avevano inoltre moderate funzioni repressive, potendo ordinare l'arresto in alcuni casi limitati, tra cui la flagranza di reato; avevano poi ereditato dagli antichi podestà la cognizione dei danni dati e le funzioni di polizia urbana. La loro nomina era di pertinenza del sottoprefetto, il quale tuttavia scendeva tra due candidati eletti dal consiglio cantonale 37 . Nell'ordinamento giudiziario napoleonico Scarperia divenne dunque sede di una delle tante giudicature di pace dei circuito di Firenze, senza più alcuna preminenza sulle altre comunità del Mugello.Tale preminenza ritornò ad essere, insieme all'antico ordinamento giudiziario, con la legge del 13 ottobre 1814, essendosi ormai chiusa la parentesi francese. Al vicario di Scarperia ritornò, come agli atri vicari, la giurisdizione civile, che aveva in precedenza mentre quella penale fu limitata ai realti comportanti una pena inferiore a quella del confino, essendo stata per gli altri isituita la Ruota Criminale di Firenze 38 . La competenza vicariale fu ulteriormente ridotta dalla legge del 2 agosto 1838, che lasciava al vicario solo le cause minori, tanto civili che criminali; con la stessa legge alla giurisdizione civile del vicario fu sottoposto il territorio della podesteria di Barberino, che fu abolita, mentre alla sua giurisdizione penale fu annesso l'ex vicariato di Firenzuola, che fu ridotto a podesteria. Una riforma più radicale, giudiziaria e amministrativa insieme, fu quella del 9 marzo 1848; essa ripartì il territorio del granducato in comportamenti di prefettura; ciascuno di essi fu suddiviso in circondari e questi a loro volta in delegazioni di governo. Nell'ambito di ogni delegazione fu istituita una pretura che sostituì gli antichi giusdicenti tanto nel civile che nel penale, mentre le funzioni di polizia prima esercitate dai vidari furono affidate ai delegati di governo . Scarperia divenne sede tanto di pretura civile e penale che di delegazione di governo, ma con l'abolizione del vicariato, perse per sempre le caratteristiche di capoluogo amministrativo del Mugello. Tale preminenza aveva del resto già subito duri colpi nel corso della prima metà dell'800; infatti nel momento dell'istituzione di nuovi uffici periferici del granducato, quali l'Ufficio del Bollo, l'Ingegnere di Circondario, la Divisione di Posta, era stata scelta come sede Borgo San Lorenzo, in considerazione della sua posizione più centrale, rispetto alle altre comunità del Mugello 39 e della maggior importanza economica e commerciale, trovandosi Scarperia già alla del '700, soprattutto a seguito della costruzione di una nuova via di comunicazione Firenze-Bologna, relegata inesorabilmente alla periferia del granducato 40 . Aver parlato, come fin qui si è fatto, del vicariato come organo del decentramento statale non esaurisce però il discorso sulle funzioni e sulle caratteristiche di questo ente: come si è già accennato esso, per assolvere ai compiti delegati dello stato, dovette dotarsi di tutta una serie di organismi collegiali ed uffici, le cui funzioni, il salario, le modalità di nomina, erano fissati dagli Statuti locali. E benché questi ultimi si configurassero, almeno per il contado, come semplici adattamenti degli Statuti Fiorentini alla realtà locale, non si può negare che podesterie e vicariati a semplici circoscrizioni giudiziarie dello stato, essi funzionarono anche come organismi di autogoverno locale. L'organizzazione dei vicariato del Mugello ci è stata tramandata dagli Statuti del 1415 41 e dalle successive riforme che giungono fino a metà '600: esso era dotato di un consiglio generlae composto da 11 membri, uno per ogni podesteria in esso compresa, detti "soprasindaci". Il loro numero si ridusse in seguito a 6 poiché le podesterie suburbane (dette "podesterie del piano", in contrapposizione con quelle appartenenti geograficamente all'area del Mugello, dette le "podesterie di sopra") ottennero di partecipare alle spese generali del vicariato con una quota fissa annuale e pertanto, a partire dal 18 novembre 1534, non inviarono più i propri rappresentanti al consiglio generale 42 . Il consiglio durava in carica sei mesi, in coincidenza con il succedersi dei vicari, e deliberava essenzialmente in materia di spese locali e di nomina o conferma di ufficiali locali con stipendio a carico del vicariato; formava inoltre, con sei "arroti", le liste per il rinnovo delle cariche organiche del vicariato: soprasindaci, sindaci del vicario, ragionieri, camarlingo generale, etc.; un'altra carica sempre presente nell'organico del vicariato era quella del cancelliere, cui spetavano molti e delicati compiti, sia come estensore degli atti del vicariato, sia come supervisore della gestione economica; in un primo periodo tale incarico fu a Scarperia sempre ricoperto dal "cavaliere" del vicario 43 , dopo il 1570 gli subentrò il cancelliere dei Nove. Accanto al consiglio generale, al camarlingo ed al cancelliere, organi necessari al vicariato, previsti e regolati dagli Statuti, fanno talvolta la loro comparsa altri uffici particolari, la cui esistenza, in molti casi discontinua, trae origine da apposita deliberazione del consiglio generale, alcuni ebbero competenze puramente amministrative, come il Provveditore del palazzo pretorio, altri caratteristiche coerenti con la natura di circoscrizione giudiziaria del vicariato, come il soprastante alle carceri ed il Provveditore dei poveri; altri ancora rientraveno nell'ottica, affermatasi pienamente più tardi, dall'ente locale dispensatore di servizi sociali, come il maestro di scuola ed il medico 44


Complessi archivistici prodotti:
Vicariato del Mugello, 1415 - 1865 (fondo, conservato in Comune di Scarperia. Archivio storico)