Sede: Scarlino (Grosseto)
Date di esistenza: 1531 - 1807Intestazioni: Commissari e governatori di Scarlino, Scarlino (Grosseto), 1531 - 1807
Storia amministrativa:
Con lo statuto del 1531 la figura del giusdicente è rappresentata dal
commissario o governatore, come veniva denominato indistintamente nello statuto. Le
caratteristiche e le competenze sono state delineate più in dettaglio nell'introduzione
generale a cui si rimanda. Qui si ricorda che in quanto rappresentante del signore
doveva risiedere in Scarlino e oltre a presiedere a tutte le adunanze degli organi
deliberativi della comunità esercitando un controllo sugli atti, era investito di poteri
giurisdizionali in materia di giustizia civile e criminale di primo grado coadiuvato da
un notaio cancelliere. Nelle cause civili superiori alle venticinque lire il
procedimento doveva essere istruito e condotto sulla base di atti scritti, dalle
citazioni, alle repliche, dall'esame dei testimoni, alle sentenze. Lo statuto prevedeva
che l'appello per le sentenze civili definitive al di sopra delle lire venticinque fosse
presentato al governatore generale dello stato che aveva sede a Piombino, capoluogo del
principato. Nel processo criminale il governatore doveva procedere sopra ogni delitto
commesso nel castello sia per inquisizione (processo inquisitorio) che per denuncia
(processo accusatorio). I crimini e le pene erano previste dallo statuto caso per caso.
Le sentenze dovevano essere scritte e fatte conoscere pubblicamente. Nel 1773
un'istruzione per i governatori firmata dal governatore generale Donato Fucci Mastini
stabiliva che, per volere del principe al fine di essere appieno informato, nelle cause
criminali non venisse emessa nessuna sentenza senza l'approvazione del suo governatore
generale.
Complessi archivistici prodotti:
Atti dei giusdicenti. Archivio del Comune di Scarlino, 1568 -
1807
(fondo, conservato in Comune di Scarlino. Archivio storico)