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Commissari e governatori di Scarlino

Sede: Scarlino (Grosseto)

Date di esistenza: 1531 - 1807

Intestazioni: Commissari e governatori di Scarlino, Scarlino (Grosseto), 1531 - 1807

Storia amministrativa:
Con lo statuto del 1531 la figura del giusdicente è rappresentata dal commissario o governatore, come veniva denominato indistintamente nello statuto. Le caratteristiche e le competenze sono state delineate più in dettaglio nell'introduzione generale a cui si rimanda. Qui si ricorda che in quanto rappresentante del signore doveva risiedere in Scarlino e oltre a presiedere a tutte le adunanze degli organi deliberativi della comunità esercitando un controllo sugli atti, era investito di poteri giurisdizionali in materia di giustizia civile e criminale di primo grado coadiuvato da un notaio cancelliere. Nelle cause civili superiori alle venticinque lire il procedimento doveva essere istruito e condotto sulla base di atti scritti, dalle citazioni, alle repliche, dall'esame dei testimoni, alle sentenze. Lo statuto prevedeva che l'appello per le sentenze civili definitive al di sopra delle lire venticinque fosse presentato al governatore generale dello stato che aveva sede a Piombino, capoluogo del principato. Nel processo criminale il governatore doveva procedere sopra ogni delitto commesso nel castello sia per inquisizione (processo inquisitorio) che per denuncia (processo accusatorio). I crimini e le pene erano previste dallo statuto caso per caso. Le sentenze dovevano essere scritte e fatte conoscere pubblicamente. Nel 1773 un'istruzione per i governatori firmata dal governatore generale Donato Fucci Mastini stabiliva che, per volere del principe al fine di essere appieno informato, nelle cause criminali non venisse emessa nessuna sentenza senza l'approvazione del suo governatore generale.