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Nuova comunità di Ortignano

Livello: fondo

Estremi cronologici: 1776 - 1808

Consistenza: 33 unità

Il regolamento per la nuova comunità di Ortignano, formata, come la vecchia comunità, dai popoli e parrocchie di San Piero in Frassino, Sant'Antonio a Tega, San Donato a Uzzano e Santa Margherita 1, fu emanato il 5 settembre 1776, insieme a quello di Castel San Niccolò della cui cancelleria faceva parte.

Anche per Ortignano il regolamento ordinava la creazione di un magistrato e di un consiglio generale: il magistrato doveva essere formato dal gonfaloniere e da due priori, estratti da un'unica borsa, in cui erano stati imborsati i nomi dei possessori di beni stabili, descritti nel territorio di Ortignano per la somma di almeno lire duecento di massa maggiore di estimo al catasto di quel comune. Mentre nella borsa per eleggere i sei consiglieri, che insieme al magistrato, formavano il consiglio generale, dovevano essere messi i nomi di tutti i possessori di beni stabili, grandi e piccoli, residenti e non residenti nel comune, comprese le chiese, i conventi e le opere pie. Dato però lo scarso numero di proprietari di beni immobili si faceva deroga al divieto del regolamento del distretto che proibiva la rielezione per un anno a coloro che erano stati eletti nel magistrato e per tre anni ai consiglieri 2.

Contemporaneamente venivano soppresse tutte le vecchie magistrature: l'ufficio dei rappresentanti, quello dei ragionieri e del sindaco del podestà 3.

L'inizio del nuovo regolamento era fissato come per gli altri comuni del Casentino per il giorno I novembre, per quella data tutto il debito e credito con la Camera delle comunità o altri uffici centrali doveva essere liquidato. La tassa di redenzione, che, come si è già detto per Poppi, sostituiva non solo le "spese universali", ma anche tutti quei pagamenti che fino a quel momento le comunità avevano fatto direttamente, come i salari dei giusdicenti e dei cancellieri 4, era fissata in scudi centosessantasei di lire sette per scudo 5.

Pochi anni dopo, però, all'interno di un'azione di messa a punto e rifinitura della riforma comunitativa la collocazione amministrativa e giudiziaria di Ortignano e Raggiolo fu profondamente modificata: con il motuproprio del 30 giugno 1778 le due comunità vennero separate dalla cancelleria di Castel San Niccolò a cui storicamente erano legate, e riunite a quella di Poppi, oggettivamente molto più vicina, seguite dall'aiuto cancelliere che dal 19 aprile dell'anno prima era stato loro assegnato e dalla loro documentazione 6; con un altro motuproprio nel 1780 fu soppressa la podesteria di Ortignano, istituita pochi anni prima, e aggregata al tribunale di Poppi 7.