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Congregazione di Carità poi Ente comunale di assistenza di Lastra a Signa

Livello: fondo

Estremi cronologici: 1894 - 1950

Consistenza: 25 unità

Le Congregazioni di carità dello Stato italiano discendono da quelle istituite negli Stati Sardi con il compito di amministrare i proventi della carità privata e quasi tutti gli istituti di beneficenza pubblica. Con la legge sulle Opere pie del 3 agosto 1862 esse vennero estese al Regno d'Italia e assoggettate all'esclusiva competenza dell'autorità laica. La legge del 17 luglio 1890 erigeva in ogni comune una Congregazione di carità e poneva sotto la sua amministrazione tutte le Opere pie e gli enti morali aventi lo scopo di "prestare assistenza ai poveri, tanto in stato di sanità quanto di malattia" e di "procurare l'educazione, l'istruzione, l'avviamento a qualche professione, arte o mestiere, od in qualsiasi altro modo il miglioramento morale ed economico" (art. 1). Il carattere non confessionale delle Opere pie risultò accentuato (cfr. Trattato del diritto ecclesiastico cattolico ed evangelico del Dott. EMILIO FRIEDBERG, ed. it. a cura di F. RUFFINI, Torino, Bocca, 1893, pp. 127; 686-688). Il presidente e i membri della Congregazione di carità dovevano essere eletti dal Consiglio comunale e durare in carica rispettivamente un quadriennio e un anno.
Tutte le attribuzioni assegnate dalle leggi ancora vigenti alle Congregazioni di carità passarono con legge 3 giugno 1937 all'Ente Comunale di Assistenza.