Livello: serie
Estremi cronologici: sec. XIXConsistenza: 4 unità
La materia contabile nel periodo successivo alla caduta della Repubblica fu
soggetta a continue modificazioni, per le necessità di operare adattamenti alle
situazioni contingenti. Il sistema economico comunitativo comprendeva sia gli
aspetti legati alle diverse forme impositive, sia i momenti legati alla gestione di
tutti i redditi e e di tutti gli oneri che competevano alla Comunità.
Un
momento di rilievo fu rappresentato dal decreto del 19 aprile 1807, con il quale si
istituirono le Parrocchie in luogo delle Comunità minori. Si ebbe in tale occasione
una riorganizzazione del sistema amministrativo anche al fine di poter portare
soluzioni alla precaria situazione contabile delle entità periferiche minori che,
per un'indagine condotta nel 1807, risultavano in passivo di oltre
cinquantasettemila scudi, ai quali dovevano assommarsi interessi per più di
quindicimila scudi.
Con il decreto del 10 dicembre 1808 furono istituite le
Commissioni Economiche presso le Sezioni dei Comuni, allo scopo di sanare le singole
situazioni contabili. I lavori non ebbero l'effetto sperato se il 18 aprile 1810, in
un apposito decreto, l'Amministrazione centrale riconobbe di non essere in grado di
controllare le contabilità sezionali, per essere troppo complicate, e decise di
addivenire alla soppressione delle contabilità stesse.
La materia contabile fu
affrontata con un nuovo decreto, in data 21 ottobre 1814, con il quale istituì un
Provveditore Generale della Contabilità ed Economia delle Comuni dello Stato. Questo
organismo si occupò anche dell'annoso problema della liquidazione delle Sezioni e
Comuni, con l'incarico di formare uno stato contabile di appendice dell'attivo e del
passivo sezionale, da aggiungersi alle annotazioni realizzate a seguito del sovrano
decreto emanato in data 16 giugno 1812.
Un decreto del 24 maggio 1815 determinò
l'abolizione dell'Uffizio del Provveditore Generale, assegnando le sue competenze al
Delegato dell'Interno. La successiva normazione si occupò anche di problemi
specifici attinenti all'aspetto tecnico, che si ricollegavano con l'organizzazione
delle amministrazioni e delle cancellerie comunitative: si ebbero decreti a tal fine
in data 4 ottobre 1815, 27 luglio 1816 e 28 ottobre 1818.
Il decreto del 18
novembre 1819 si occupò dei criteri formativi delle Comunità, mentre il 19 dicembre
1821 fu regolata la materia al fine di rendere più agile il funzionamento della
contabilità. Con quest'ultimo decreto fu dato incarico alle Segreterie Comunitative
di porre in essere, ove già non esistessero, i Libri Mastri dei renditori e dei
debitori di ogni Sezione, con l'indicazione delle rendite, dei titoli e dei passaggi
dei medesimi.
Le Segreterie Comunitative avevano l'incarico di conservare nei
loro Archivi i ruoli delle esazioni comunitative e sezionali: tali indicazioni
contabili venivano utilizzate per descrivere nei Libri Mastri il «debito e credito
annuo dei rispettivi debitori e renditori, talché i registri si trovino in corrente,
dentro il più breve termine possibile, decorso ciascheduno esercizio» (art. 3).
Era stabilito, inoltre, che i ruoli avrebbero dovuto chiudersi con un processo
verbale, «da apporsi in calce al registro, con la sottoscrizione sia del Camarlingo,
sia dell'Ispettorato delle Casse» (art. 4).
Per i Camarlinghi e per l'Esattore
Maggiore, fu creato l'obbligo della tenuta di un «giornale a matrice» che fosse
usato separatamente da quello destinato alla percezione delle contribuzioni «per
servire alla riscossione dei redditi e crediti patrimoniali appartenenti alle Comuni
e Sezioni» (art. 5).
Tra le altre innovazioni è da porre in evidenza la
creazione di un «Deputato onorario» al quale fu affidato il compito di procedere
alle ispezioni circa la tenuta dei registri della Contabilità comunale e dei
rispettivi Archivi. La nomina di questo funzionario fu affidata al Ministro
dell'Interno il quale aveva l'obbligo di operare la scelta «tra i pubblici
funzionari residenti nella Capitale» (art. 20).
Indipendente da tale figura il
decreto puntualizzò in più articoli come dovevano comportarsi le «Autorità Comunali»
che «renderanno conto al Ministero dei progressi periodici del lavoro» e che avranno
la responsabilità di una corretta gestione generale. L'art. 11, tra l'altro, precisò
che qualora risultasse alle «Autorità e Funzionari incaricati della vigilanza sopra
i pubblici Contabili, che il Camarlingo ha in cassa delle somme di proprietà delle
Comuni e Sezioni, e che nonostante ne dilazionasse il pagamento nelle mani del
Cassiere, o che un Cassiere procrastinasse la soddisfazione dei mandati legalmente
rilasciati» sarebbero state comminate le sanzioni previste dalle normazioni vigenti.
Nonostante i successivi decreti del 9 marzo 1822, che tornò ad impartire
disposizioni in materia di bilanci, del 24 settembre 1823, tendente a delineare le
competenze dei funzionari comunitativi in materia contabile, Carlo Lodovico di
Borbone, in data 10 febbraio 1826, decise di nominare una Commissione per risolvere
le situazioni debitorie delle Sezioni Comunitative. Seguirono altre disposizioni in
data 7 aprile 1828, tutte tendenti a portare un definitivo contributo alla difficile
condizione contabile sezionale.
I registri presenti nella Serie che segue contengono rispettivamente
le situazioni della contabilità sezionale di Gallicano, Perpoli, Fiattone, Cardoso,
S. Romano, Bolognana, Verni, nonché nei riguardi della Vicaria, con annotazioni
talora riferite anche alle indicazioni catastali delle singole proprietà (n. 150);
registrazioni come al numero precedente, ma relative esclusivamente alla Sezione di
Gallicano (n. 151); «renditori o debitori» della Sezione di Bolognana, con
l'indicazione del numero d'ordine, del cognome e nome e domicilio del debitore o
renditore, dell'oggetto del debito e titolo del medesimo, dell'ammontare del debito,
delle spese di compulsione, della data, dell'indicazione e dell'ammontare dei
pagamenti (n. 152).