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AST | Recupero e diffusione degli inventari degli archivi toscani
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Contabilità

Livello: serie

Estremi cronologici: sec. XIX

Consistenza: 4 unità

La materia contabile nel periodo successivo alla caduta della Repubblica fu soggetta a continue modificazioni, per le necessità di operare adattamenti alle situazioni contingenti. Il sistema economico comunitativo comprendeva sia gli aspetti legati alle diverse forme impositive, sia i momenti legati alla gestione di tutti i redditi e e di tutti gli oneri che competevano alla Comunità.
Un momento di rilievo fu rappresentato dal decreto del 19 aprile 1807, con il quale si istituirono le Parrocchie in luogo delle Comunità minori. Si ebbe in tale occasione una riorganizzazione del sistema amministrativo anche al fine di poter portare soluzioni alla precaria situazione contabile delle entità periferiche minori che, per un'indagine condotta nel 1807, risultavano in passivo di oltre cinquantasettemila scudi, ai quali dovevano assommarsi interessi per più di quindicimila scudi.
Con il decreto del 10 dicembre 1808 furono istituite le Commissioni Economiche presso le Sezioni dei Comuni, allo scopo di sanare le singole situazioni contabili. I lavori non ebbero l'effetto sperato se il 18 aprile 1810, in un apposito decreto, l'Amministrazione centrale riconobbe di non essere in grado di controllare le contabilità sezionali, per essere troppo complicate, e decise di addivenire alla soppressione delle contabilità stesse.
La materia contabile fu affrontata con un nuovo decreto, in data 21 ottobre 1814, con il quale istituì un Provveditore Generale della Contabilità ed Economia delle Comuni dello Stato. Questo organismo si occupò anche dell'annoso problema della liquidazione delle Sezioni e Comuni, con l'incarico di formare uno stato contabile di appendice dell'attivo e del passivo sezionale, da aggiungersi alle annotazioni realizzate a seguito del sovrano decreto emanato in data 16 giugno 1812.
Un decreto del 24 maggio 1815 determinò l'abolizione dell'Uffizio del Provveditore Generale, assegnando le sue competenze al Delegato dell'Interno. La successiva normazione si occupò anche di problemi specifici attinenti all'aspetto tecnico, che si ricollegavano con l'organizzazione delle amministrazioni e delle cancellerie comunitative: si ebbero decreti a tal fine in data 4 ottobre 1815, 27 luglio 1816 e 28 ottobre 1818.
Il decreto del 18 novembre 1819 si occupò dei criteri formativi delle Comunità, mentre il 19 dicembre 1821 fu regolata la materia al fine di rendere più agile il funzionamento della contabilità. Con quest'ultimo decreto fu dato incarico alle Segreterie Comunitative di porre in essere, ove già non esistessero, i Libri Mastri dei renditori e dei debitori di ogni Sezione, con l'indicazione delle rendite, dei titoli e dei passaggi dei medesimi.
Le Segreterie Comunitative avevano l'incarico di conservare nei loro Archivi i ruoli delle esazioni comunitative e sezionali: tali indicazioni contabili venivano utilizzate per descrivere nei Libri Mastri il «debito e credito annuo dei rispettivi debitori e renditori, talché i registri si trovino in corrente, dentro il più breve termine possibile, decorso ciascheduno esercizio» (art. 3).
Era stabilito, inoltre, che i ruoli avrebbero dovuto chiudersi con un processo verbale, «da apporsi in calce al registro, con la sottoscrizione sia del Camarlingo, sia dell'Ispettorato delle Casse» (art. 4).
Per i Camarlinghi e per l'Esattore Maggiore, fu creato l'obbligo della tenuta di un «giornale a matrice» che fosse usato separatamente da quello destinato alla percezione delle contribuzioni «per servire alla riscossione dei redditi e crediti patrimoniali appartenenti alle Comuni e Sezioni» (art. 5).
Tra le altre innovazioni è da porre in evidenza la creazione di un «Deputato onorario» al quale fu affidato il compito di procedere alle ispezioni circa la tenuta dei registri della Contabilità comunale e dei rispettivi Archivi. La nomina di questo funzionario fu affidata al Ministro dell'Interno il quale aveva l'obbligo di operare la scelta «tra i pubblici funzionari residenti nella Capitale» (art. 20).
Indipendente da tale figura il decreto puntualizzò in più articoli come dovevano comportarsi le «Autorità Comunali» che «renderanno conto al Ministero dei progressi periodici del lavoro» e che avranno la responsabilità di una corretta gestione generale. L'art. 11, tra l'altro, precisò che qualora risultasse alle «Autorità e Funzionari incaricati della vigilanza sopra i pubblici Contabili, che il Camarlingo ha in cassa delle somme di proprietà delle Comuni e Sezioni, e che nonostante ne dilazionasse il pagamento nelle mani del Cassiere, o che un Cassiere procrastinasse la soddisfazione dei mandati legalmente rilasciati» sarebbero state comminate le sanzioni previste dalle normazioni vigenti.
Nonostante i successivi decreti del 9 marzo 1822, che tornò ad impartire disposizioni in materia di bilanci, del 24 settembre 1823, tendente a delineare le competenze dei funzionari comunitativi in materia contabile, Carlo Lodovico di Borbone, in data 10 febbraio 1826, decise di nominare una Commissione per risolvere le situazioni debitorie delle Sezioni Comunitative. Seguirono altre disposizioni in data 7 aprile 1828, tutte tendenti a portare un definitivo contributo alla difficile condizione contabile sezionale. I registri presenti nella Serie che segue contengono rispettivamente le situazioni della contabilità sezionale di Gallicano, Perpoli, Fiattone, Cardoso, S. Romano, Bolognana, Verni, nonché nei riguardi della Vicaria, con annotazioni talora riferite anche alle indicazioni catastali delle singole proprietà (n. 150); registrazioni come al numero precedente, ma relative esclusivamente alla Sezione di Gallicano (n. 151); «renditori o debitori» della Sezione di Bolognana, con l'indicazione del numero d'ordine, del cognome e nome e domicilio del debitore o renditore, dell'oggetto del debito e titolo del medesimo, dell'ammontare del debito, delle spese di compulsione, della data, dell'indicazione e dell'ammontare dei pagamenti (n. 152).


150
(Senza titolo)
Contiene le registrazioni dei debitori delle diverse Comunità.
Reg. leg. perg., in 4° di cc. I-XII; pp. 1-185; 143/1, 166/2, 167/1
Sec. XIX
151
Libro di entrata e spesa della Comune di Gallicano
Contiene le registrazioni dei debitori dela Comunità di Gallicano.
Reg. leg. perg., in 4° di cc. I; pp. 1-92
Sec. XIX
152

Amministrazione della Comunità di Gallicano sezione di Bolognana esercizio dell'anno 1843. Ruolo dei renditori, o debitori di questa Amministrazione
Reg. leg. cartoncino, in 4° di cc. 1-8
1843-1844
153
Nel presente Libro vi sono notati dei capitali di cambio che attivamente ritengo con Persone
Contiene le registrazioni di entrata e di uscita relative agli anni 1803-1874.
Reg. leg. perg., in 4° di cc. 3-159; mancano le cc. 1-2, 139-143
1803-1874