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AST | Recupero e diffusione degli inventari degli archivi toscani
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Catasto

Livello: serie

Estremi cronologici: sec. XIX

Consistenza: 6 unità

La rilevazioni dei beni immobili nel territorio periferico lucchese, durante il periodo della Repubblica, avvenivano attraverso gli «estimi», dei quali precedentemente abbiamo dato notizia.
Tale situazione permetteva una serie di rilievi che, pur nella loro particolarità, non potevano offrire una configurazione uniforme, dipendendo la compilazione delle registrazioni direttamente dall'iniziativa delle singole Comunità delle Vicarie.
La definizione del bene immobile assumeva peculiare risalto poiché da essa dipendeva l'ammontare dell'imposizione fiscale che, in epoca repubblicana, gravava per due terzi sull'estimo e per un terzo sulle «teste».
In periodo napoleonico si volle introdurre un criterio più generale ed uniforme che potesse valere anche dal punto di vista applicativo ed organizzativo su tutto il territorio: con decreto del 15 gennaio 1802 si abolirono tutte le varie forme precedentemente esistenti di imposizione fiscale e si preannuncio una nuova «imposizione territoriale». Un successivo decreto del 29 aprile 1802 introdusse il concetto di Catasto Generale ai fini dell'istituzione stessa di una Tassa Prediale.
La riforma divenne immediatamente operativa e ad ogni Comune furono assegnati tre o più Periti, affinché conducessero le fasi di stima e presentassero le loro risoluzioni entro il termine di due mesi dall'incarico. La materia fu affrontata, per le formulazioni di carattere tecnico, con tre ulteriori decreti rispettivamente in data 3 e 9 luglio, 13 agosto 1802.
I beni ecclesiastici furono parimenti presi in considerazione con un apposito decreto in data 29 aprile 1802, confermato da un Breve pontificio di Pio VII, con il quale, in data 25 agosto 1802, si sottoposero tutti i beni ecclesiastici alla Tassa Prediale per il periodo di dieci anni. Un successivo Breve Pontificio, del 18 settembre 1803, sottomise all'imposizione territoriale anche i beni delle Opere Pie.
Nonostante la legislazione fosse piuttosto specifica e precisa, le operazioni di determinazione delle entità patrimoniali furono condotte in modo incompleto, limitandosi il lavoro alla situazione di individuazione delle proprietà.
Durante il principato napoleonico, con decreto del 22 agosto 1805, si abolirono le Commissioni del Catasto, volendosi introdurre un sistema più funzionale, poiché si riteneva che la Tassa Prediale non fosse idonea, così come era strutturata, a coprire le necessità finanziarie dello Stato.
Una nuova normazione fu introdotta con il decreto del 16 novembre 1807 che prevedeva una nuova «Commissione per formare il nuovo Catasto». Tale Commissione avrebbe dovuto svolgere la propria attività nel rispetto delle norme decise con decreto dell'11 giugno 1807, con il quale, tra le altre disposizioni, si stabilì che «Ogni Proprietario è obbligato a fare alla Comune nella quale possiede una dichiarazione dei prodotti in natura dei suoi beni, e di sottoscrivere una dichiarazione sopra i modelli che gli saranno rimessi nel termine di un mese» (art. 1) e che «Ciascun Proprietario che è possessore della pianta de' suoi terreni, e che tiene il registro delle sue rendite è obbligato a presentare l'una e l'altro a una Commissione del rispettivo Consiglio Municipale, unitamente alle variazioni, che abbiano subito i terreni medesimi fino al giorno in cui si esibiscono tali piante e registri» (art. 2).
II decreto del 23 febbraio 1810 dette vita ad una nuova normazione che, tuttavia, non ebbe concreta attuazione: solamente durante il periodo borbonico si raggiunsero concrete finalità relativamente a questa materia.
In particolare, durante il ducato di Carlo Lodovico, la disciplina catastale fu oggetto di serie attenzioni e di concrete attuazioni. Tra i molti decreti emessi, ricordiamo quello che porta la data dell'11 gennaio 1838, concernente il metodo per la pubblica esposizione delle operazioni della riforma catastale. In fase di regolamentazione fu stabilito che le singole operazioni dovessero avere per oggetto «di far conoscere ai possidenti: 1) la misura e la stima dei singoli appezzamenti della proprietà; 2) i reparti delle quote censuarie fra i Direttari e Livellari; 3) le particolarità che sono state avvertite dai Geometri e dagli Stimatori, e che avranno servito di norma per valutare l'ammontare di ciascheduna quota censuaría e per ripartire fra i condomini a seconda dei casi», (art. 1).
Fu stabilito, inoltre, che ogni proprietario avrebbe avuto il diritto di conoscere «la figura in pianta, la posizione e la quantità superficiale di ogni suo appezzamento», i nominativi dei confinanti con il suo fondo, le qualità o le colture dell'appezzamento, «le gravezze particolari, le servitù, i canoni, le pensioni vitalizie attribuite, «la stima censuaría netta, tanto dei fondi rustici quanto degli edifici», secondo le nuove valutazioni catastali, la «stima censuaria netta degli appezzamenti di qualità simile al suo, appartenenti ad altri proprietari, situati nella stessa Sezione» (art. 3).
Come può notarsi, la materia fu affrontata con molta precisione e tale metodo permise una prima organica e puntuale stesura sia di mappe, sia di bozze catastali, secondo schemi che successivamente furono rispettati in fase di riforma catastale, secondo il procedimento introdotto dopo l'Unità Italiana.


144
Bolognana 3
Contiene bozze per le stime dei terreni per numeri 313 e delle case per numeri 54.
Reg. leg. mezza perg., in 4° di cc. 1-181
Sec. XIX
145
Di Cardoso 4
Contiene bozze per le stime dei terreni per numeri 884 e delle case per numeri 131.
Reg. leg. mezza perg., in 4° di cc. 1-490
Sec. XIX
146
Di Fiattone 5
Contiene bozze per le stime dei terreni per numeri 301 e delle case per numeri 80.

Le cc. 183-186 sono sciolte.


Reg. leg. mezza perg., in 4° di cc. 1-186
Sec. XIX
147
Bozze catastali di Gallicano 1
Contiene bozze per le stime dei terreni per numeri 974 e delle case per numeri 271.
Reg. leg. mezza perg., in 4° di cc. 1-581
Sec. XIX
148
Di Perpoli
Contiene bozze per le stime dei terreni per numeri 356 e delle case per numeri 74.
Reg. leg. mezza perg., in 4° di cc. 1-229
Sec. XIX
149
Di Verni 2
Contiene bozze per le stime dei terreni per numeri 514 e delle case per numeri 95.
Reg. leg. mezza perg., in 4° di cc. 1-291
Sec. XIX