Livello: fondo
Estremi cronologici: 1869 ago. 3 - 1960 mar. 31Consistenza: 15 unità
Sono qui raccolti i protocolli dei verbali di quattro Commissioni di Sindacato
competenti in materia di ricorsi sulle Imposte.
La Commissione del Consorzio di
Castagneto (nn. 1-5), la cui circoscrizione comprendeva oltre che Castagneto, Bibbona
poi Fitto di Cecina, Casale, Guardistallo e Montescudaio, si interessava dei ricorsi sui
redditi di Ricchezza Mobile.
Le sedute venivano tenute presso il Palazzo Comunale
al Fitto di Cecina ed erano presiedute dal Presidente o delegato governativo.
La
Commissione Mandamentale d'Accertamento delle Imposte Dirette (nn. 6 -11) accoglieva i
reclami al fine di una diminuzione del reddito, o cancellazione d al ruolo o rimborso
della tassa stessa. Le sedute erano svolte al Palazzo Comunale con la presenza dei
membri della Commissione (da 5 a 8) e di un agente delle Tasse.
La Commissione
Censuaria (n. 12), istituita con L. 1 marzo 1886 art. 23 n. 3282 (legge che riordina
l'Imposta Fondiaria) e dal Regolamento n. 4871 del 2 agosto 1887, era competente in
materia di Imposta Fondiaria in base alle direttive del Nuovo Catasto.
Secondo
l'art. 10 del regolamento, la Commissione era composta di 3 o 5 membri e di 2 supplenti
scelti tra i maggiori contribuenti del comune.
Con il Testo Unico 1175 del 14
settembre 1931 sulla Finanza Locale, vennero istituite, con l'art. 278, le Commissioni
Comunali di 1° grado competenti per i ricorsi sui Tributi Comunali.
In seguito alla
delibera podestarile, relativa all'approvazione della nuova tariffa da applicarsi per
l'anno successivo per ogni imposta, tassa e contributo, lo stesso Podestà invitava,
tramite avviso da affiggersi all'Albo Pretorio nei primi 5 giorni di settembre, i
contribuenti a denunciare entro il 20 settembre i singoli cespiti soggetti alle imposte
e tasse istituite dal comune.
In base alle denunce presentate su apposito modulo
venivano compilati, entro il 20 ottobre, i nuovi ruoli per l'anno successivo. In seguito
venivano notificate ai diretti interessati le avvenute variazioni o nuove iscrizioni o
rettifiche. Nei venti giorni successivi alla notifica tutti i contribuenti potevano
ricorrere alla Commissione Comunale sui Tributi (n. 13) che decideva in 1°
grado.