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Comunità di Castagneto

Livello: fondo

Estremi cronologici: 1814 - 1865

Consistenza: 334 unità

Ferdinando terzo, granduca di Toscana, dopo "le vicende di una lunga guerra, di cui dovettero sentire gli effetti anche i nostri Stati Granducali, avendo fatto sparire quelle diversità di titoli, privilegi ed esecuzioni, che influirono nell'applicazione di Regolamenti Speciali a ciascheduna delle Comunità del Granducato"1 ripristina sostanzialmente l'assetto dell'organizzazione statale precedente il 1808.
Nel giugno del 18142 vennero abolite le "mairies" e ristabiliti gli uffici del gonfaloniere, dei priori, o magistrato comunitativo, e del consiglio generale. Il Granduca "per assicurare sempre più il miglior sistema economico delle amministrazioni comunitative" il 16 settembre 18163 emanò il nuovo Regolamento Generale dove, in modo puntuale, furono specificate le funzioni degli uffici comunali.
Fu ricostituito il consiglio generale e la magistratura dei priori, mantenendo il sistema della tratta per selezionare i componenti. Per scegliere i priori si adottò un sistema misto, attribuendo all'autorità governativa la possibilità di designarli da una lista di nomi estratti a sorte, in numero doppio rispetto alla necessità di ciascuna comunità.
L'autorità principale era rappresentata dal Gonfaloniere, che ricopriva un ruolo predominante nei confronti delle altre magistrature e del consiglio generale, del quale era il presidente. Veniva nominato dal Granduca ed era scelto tra i maggiori possidenti "più distinti per buona reputazione, per moralità e per zelo Patrio". Restava in carica tre anni e se "in tal carica" si era reso "benemerito dello Stato e della Patria" veniva rieletto per un altro triennio.
Nella figura del gonfaloniere erano racchiusi incombenze e responsabilità, derivante dalla sua duplice funzione di presidente del magistrato comunitativo e di rappresentante politico del governo granducale. Aveva, fra le altre, la responsabilità dell'amministrazione degli affari economici e di quelli di polizia, la vigilanza sulle strade della comunità e sugli accollatari, il compito di stabilire l'ordine del giorno delle adunanze magistrali, che si riunivano solo previo suo assenso, e il diritto di sospendere la validità delle deliberazioni.
Fra i suoi doveri vi era quello di tenere la corrispondenza "col governo per mezzo del Senator Soprassindaco dei Provveditori di Soprintendenza Comunitativa, e per mezzo del Presidente del Buon Governo, secondo le competenze dei Dipartimenti rispettivi".
Il regolamento comunale del 20 novembre 18494 confermò le competenze del gonfaloniere ed aumentò di un anno il periodo di permanenza nell'incarico, con possibilità di riconferma. Nel regolamento del 28 settembre 18535 si precisò, inoltre, che il gonfaloniere "firma gli atti del comune, spedisce e firma i mandati di pagamento" e che doveva trattare personalmente la corrispondenza sia con le "superiori autorità sia con chiunque avesse interessi con il comune".
Il magistrato comunitativo nell'ambito delle sue incombenze di carattere economico aveva quella di nominare il Camarlingo, responsabile della gestione economica, di approvare il bilancio di previsione del successivo anno e di "esaminare lo stato di entrata e uscita" del precedente anno finanziario; si riuniva, inoltre, con il consiglio generale per eleggere i deputati al reparto della tassa di famiglia e per nominare gli impiegati.
Era, invece, compito del cancelliere redigere il "libro" dove "saranno registrate tutte le deliberazioni e partiti della Magistratura e consiglio comunale" "in doppio originale" di cui uno doveva essere conservato presso la Cancelleria competente e l'altro restava presso il Gonfaloniere.