Livello: fondo
Estremi cronologici: 1769 - 1780Consistenza: 1 unità
Secondo la legge del 17011, i cui punti fondamentali furono riproposti anche nelle istruzioni ai cancellieri del 1779 2, ogni comunità doveva prelevare dall'Ufficio del sale di Firenze la quantità di sale valida per sei anni, che era stata decisa dalla Congregazione in base alle bocche e alle bestie "da cacio". La legge, infatti, stabiliva che dovevano essere assegnate, ogni anno, ad ogni abitante dei "luoghi civili e murati" undici libbre, dieci a tutti gli altri, mentre si doveva calcolare mezza libbra per ogni animale da latte.
Spettava ai rappresentanti e cancellieri delle comunità l'obbligo di fare la descrizione delle bocche e delle bestie e aggiornarle ogni anno prima dell'inizio di novembre; sempre a loro spettava fare sui "quadernucci" la distribuzione e ripartizione della tassa. I salaioli dovevano essere eletti dalle comunità o dalla Congregazione secondo la tradizione, ma tutti, una volta eletti, dovevano presentare due mallevadori alla comunità.